Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente l’impugnazione tardiva dell’atto impositivo da parte del contribuente che non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione dello stesso. Il rimettente, infatti, afferma apoditticamente la rilevanza della questione attribuendo, contrariamente all’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, allo stato di detenzione all’estero la valenza di una causa di forza maggiore, non indicandone tuttavia le ragioni; con la conseguenza che il difetto di plausibile motivazione relativamente al profilo anzidetto si traduce in un vizio di motivazione sulla rilevanza della questione. – Sulle caratteristiche che l'ordinanza di rimessione deve possedere in punto di motivazione sulla rilevanza della questione v. le richiamate ordinanze n. 207, n. 50 e n. 1/2003; n. 280, n. 205 e n. 43/2002.
Art. 21 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale