Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2964 e 2942

del codice civile, in relazione all'articolo 21 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con

ordinanza emessa il 28 maggio 1999 dalla Commissione tributaria

provinciale di Foggia sui ricorsi riuniti proposti da Trombetta

Antonia Rosa contro Ufficio IVA di Foggia, iscritta al n. 534 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione

tributaria provinciale di Foggia, nel corso di un giudizio instaurato

da Antonia Rosa Trombetta contro l'Ufficio provinciale IVA di Foggia,

avente ad oggetto l'annullamento di una cartella esattoriale emessa

in relazione ad un avviso di accertamento per IVA e di un processo

verbale di contestazione e del relativo avviso di accertamento sempre

per IVA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, degli articoli 2964 e

2942 del codice civile, in relazione all'art. 21 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che il giudice a quo riferisce che sulla base della

documentazione medica prodotta dalla ricorrente emergerebbe che la

stessa all'epoca in cui ricevette l'avviso di accertamento e per

tutta la durata del termine prescritto per l'impugnazione a pena di

decadenza si sarebbe trovata nella oggettiva impossibilità fisica e

psichica di gestire i propri interessi, e quindi di adire

tempestivamente la commissione tributaria al fine di far valere le

proprie ragioni, così come esposte nel ricorso oggetto di

controversia;

che, sulla base di tali premesse, il giudice rimettente

osserva che l'art. 2964 cod. civ. non prevede l'applicabilità alla

decadenza delle norme dettate in punto di interruzione e di

sospensione della prescrizione, per poi soggiungere che nella

disciplina della sospensione della prescrizione, di cui agli articoli

2941 e seguenti cod. civ., non è prevista espressamente l'ipotesi

dell'impedimento oggettivo in cui si sarebbe venuta a trovare la

ricorrente;

che pertanto, secondo il rimettente, si configurerebbe

l'illegittimità costituzionale "per contrasto con l'art. 24 della

Costituzione" degli artt. 2964 e 2942 cod. civ.; quanto al primo

nella parte in cui non prevede l'applicabilità alla decadenza della

disciplina della sospensione della prescrizione e quanto al secondo

nella parte in cui non comprende fra le ipotesi di sospensione "per

la condizione del titolare, quella dell'impedimento oggettivo

prottrattosi per tutta la durata del termine prescritto per il

compimento dell'atto processuale";

che la questione di costituzionalità sarebbe rilevante, in

quanto dalla sua soluzione dipenderebbe la possibilità di reputare

tempestivamente proposto il ricorso introduttivo della controversia,

in relazione all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Considerato che il giudice a quo pur avendo indicato come

parametro costituzionale della proposta questione di

costituzionalità l'art. 24 della Costituzione, ha omesso qualsiasi

indicazione delle ragioni per le quali tale norma costituzionale

sarebbe violata dalla disciplina delle norme denunciate;

che, in conseguenza, secondo consolidata giurisprudenza di

questa Corte, la questione dev'essere ritenuta manifestamente

inammissibile, dal momento che compete al giudice rimettente indicare

e motivare nell'ordinanza di rimessione le ragioni per le quali il

parametro costituzionale invocato sarebbe violato (cfr. da ultimo le

ordinanze nn. 166 e 173 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 2964 e 2942 del codice

civile, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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