Art. 14 — Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 12 13 E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica. 12 13 Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile.1213

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

12

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

13

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4218/2026

    25 febbraio 2026

    In materia liquidazione degli onorari di avvocato, alla controversia instaurata, dinanzi al giudice di pace, per prestazioni professionali rese in ambito giudiziale davanti al tribunale, non è applicabile il rito previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

    Art. 14

    Rassegna di febbraio 2026, p. 60 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4226/2026

    25 febbraio 2026

    In tema di crediti dell'avvocato per compensi professionali relativi ad assistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi, l'abusivo frazionamento del credito presuppone che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unico procedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziative giudiziali, e non è, pertanto, ravvisabile quando i diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, siano relativi a prestazioni rese dinanzi a giudici diversi, sussistendo in tale ipotesi la competenza funzionale di diversi giudici ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

    Art. 14 · Art. 274 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 61 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29896/2025

    12 novembre 2025

    In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., se le udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico.

    Art. 14 · Art. 28 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile · Art. 183 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 49 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26431/2025

    30 settembre 2025

    Nei casi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere compensi professionali in materia amministrativa aveva dichiarato improcedibile la domanda per la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita).

    Art. 14 · Art. 86 c.p.c. · Art. 82 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 47 ↗

Tutte le 51 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 89/2021

    Questione infondata
    5 maggio 2021

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 395, n. 4), cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. Le norme censurate vanno intrepretate in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati parametri costituzionali, nel senso che la revocazione per errore di fatto può essere esperita contro ogni atto giurisdizionale riconducibile nel paradigma del provvedimento decisorio, e quindi anche, come nel caso in esame, contro l'ordinanza collegiale conclusiva del procedimento di liquidazione dei compensi del difensore viziata da errore di fatto, consistito nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo. Il mutato assetto ordinamentale, delineatosi in conseguenza delle riforme del processo civile dell'ultimo ventennio e dell'evoluzione del modo in cui la giurisprudenza ricostruisce il rapporto tra forma e funzione dei provvedimenti giurisdizionali, consente, infatti, di offrire, attraverso una lettura sistematica dell'art. 395 cod. proc. civ., un'interpretazione costituzionalmente orientata che postula l'individuazione di una nozione sostanziale di atto giurisdizionale decisorio, nella quale possano essere ricompresi tutti i provvedimenti che, pur non estrinsecandosi nella forma della sentenza, siano ad essa equiparabili sotto il profilo contenutistico ed effettuale. Nella direzione di siffatta interpretazione spinge, altresì, la elaborazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, della nozione di sentenza "in senso sostanziale" ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., i cui caratteri sono la decisorietà e la definitività, intese rispettivamente come idoneità del provvedimento a dirimere una lite tra parti contrapposte, decidendo su diritti o status , e come attitudine al giudicato. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2020, n. 34 del 2019, n. 192 del 1995, n. 51 del 1995, n. 36 del 1991, n. 558 del 1989 e n. 17 del 1986 ). La nozione di errore di fatto [ai fini dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.] va circoscritta all'errore meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa dell'organo giudicante. ( Precedente citato: sentenza n. 36 del 1991 ). La revocazione assurge a strumento di tutela primario del principio costituzionale del giusto processo tutte le volte che l'attendibilità dell'enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale sia deviata dall'errore di fatto, tale che derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell'effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela. Il processo sommario, disciplinato dagli artt. 702- bis e seguenti cod. proc. civ., è un giudizio a cognizione piena, dovendo riferirsi la sua denominazione, piuttosto, alla destrutturazione formale del procedimento. Esso pertanto si conclude con un provvedimento che, sebbene rivesta la forma dell'ordinanza, è idoneo al giudicato sostanziale. ( Precedente citato: sentenze n. 253 del 2020 e n. 10 del 2013 ).

    Art. 395 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 65/2014

    Questione infondata
    1 aprile 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario. La riserva di collegialità si conforma al criterio direttivo posto dall'art. 54, comma 4, lett. a ), della legge delega n. 69 del 2009 che ha imposto al Governo il rispetto dei criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante fissati dalla legislazione vigente. Infatti, considerato che l'art. 50- bis cod. proc. civ. affida al tribunale in composizione collegiale i procedimenti in camera di consiglio e l'art. 29 della legge n. 794 del 1942 prevedeva espressamente lo svolgimento camerale delle controversie sulla liquidazione degli onorari forensi, il previgente modello processuale, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, era imperniato sulla collegialità del giudicante, semplicemente ribadita dal legislatore delegato in ossequio al citato criterio direttivo. L'inconvertibilità del rito sommario in quello ordinario è, invece, conforme all'art. 54, comma 4, lett. b ), n. 2, della legge delega che esclude la possibilità della conversione per i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa. Del resto, lo speciale procedimento camerale delineato dal legislatore del 1942 era ritenuto inammissibile nei casi in cui il thema decidendum avesse compreso questioni esulanti dalla mera determinazione del compenso; e la riforma del 2011 ha stabilito il divieto di conversione per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, perseguendo così finalità di riduzione e semplificazione dei riti civili.

    Art. 3 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 14 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art14 · fonte del testo

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