Art. 32 — Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. 9 L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 maggio - 25 giugno 2019, n. 158 (in G.U. 1ª s.s. 03/07/2019, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»".

Testo vigente dal 4 luglio 2019

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 32, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 158/2019

    Ha colpito questo articolo
    25 giugno 2019

    Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di rilevanza della questione e per prospettazione di mera quaestio facti , nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011. La circostanza eccepita è di mero fatto e, come tale, non incide sul rapporto di strumentalità che intercorre tra la definizione della concreta controversia come illustrata dal rimettente e la questione di legittimità costituzionale, la quale, poi, non riguarda mere ricadute in fatto dell'interpretazione e dell'applicazione della norma censurata, ma attiene alla sua coerenza con i princìpi costituzionali invocati dal giudice a quo .

    Art. 32 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 225/2020

    Questione inammissibile
    27 ottobre 2020

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Trebisacce in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, sancisce l'applicazione di tale regola anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in un circondario diverso da quella in cui ricade la sede dell'ente locale impositore e/o concedente. La sentenza n. 158 del 2019, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti citati: ordinanze n. 220 del 2019, n. 158 del 2019, n. 69 del 2019, n. 190 del 2018, n. 44 del 2016 e n. 26 del 2016 ).

    Art. 32 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 24 cost. · Art. 3 Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 220/2019

    Questione inammissibile
    17 ottobre 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catanzaro e dal Giudice di pace di Benevento, in riferimento all'art. 24 Cost., e dal Giudice di pace di Barrafranca, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. - dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, sancisce l'applicazione di tale regola anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente. La sentenza n. 158 del 2019, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dai rimettenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2019 e n. 44 del 2016; ordinanze n. 69 del 2019, n. 190 del 2018 e n. 26 del 2016 ).

    Art. 32 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 2011 al 4 luglio 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 8 maggio - 25 giugno 2019, n. 158 (in G.U. 1ª s.s. 03/07/2019, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art32 · fonte del testo

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