Art. 3 — Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione

13 Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile. 12 13 Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. 12 13 Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e' regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile. 12 13

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

12

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

13

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 65/2014

    Questione infondata
    1 aprile 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario. La riserva di collegialità si conforma al criterio direttivo posto dall'art. 54, comma 4, lett. a ), della legge delega n. 69 del 2009 che ha imposto al Governo il rispetto dei criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante fissati dalla legislazione vigente. Infatti, considerato che l'art. 50- bis cod. proc. civ. affida al tribunale in composizione collegiale i procedimenti in camera di consiglio e l'art. 29 della legge n. 794 del 1942 prevedeva espressamente lo svolgimento camerale delle controversie sulla liquidazione degli onorari forensi, il previgente modello processuale, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, era imperniato sulla collegialità del giudicante, semplicemente ribadita dal legislatore delegato in ossequio al citato criterio direttivo. L'inconvertibilità del rito sommario in quello ordinario è, invece, conforme all'art. 54, comma 4, lett. b ), n. 2, della legge delega che esclude la possibilità della conversione per i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa. Del resto, lo speciale procedimento camerale delineato dal legislatore del 1942 era ritenuto inammissibile nei casi in cui il thema decidendum avesse compreso questioni esulanti dalla mera determinazione del compenso; e la riforma del 2011 ha stabilito il divieto di conversione per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, perseguendo così finalità di riduzione e semplificazione dei riti civili.

    Art. 3 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 14 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 190/2013

    Questione infondata
    12 luglio 2013

    riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) sollevata, i…

    Art. 29 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 34 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/2013

    Questione inammissibile
    23 gennaio 2013

    Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze. In base al codice di procedura civile, di regola, l'apprezzamento delle esigenze sostanziali o processuali che possono giustificare la conversione del rito da sommario ad ordinario per le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione è rimessa alla valutazione insindacabile del giudice. L'art. 3 censurato ha introdotto una deroga al suddetto criterio discrezionale, escludendo tassativamente dalla possibilità di conversione le cause previste dal capo III del decreto legislativo medesimo, tra le quali è compresa, all'art. 29 citato, l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. La questione sollevata è inammissibile, sotto molteplici profili. Innanzitutto, il richiamo operato nell'ordinanza di rimessione al principio di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., risulta inconferente, dal momento che questa Corte ha costantemente affermato l'estraneità di tale principio all'esercizio della funzione giurisdizionale ( ex multis , ordinanze n. 174 del 2012, e n. 421 del 2008, e sentenza n. 272 del 2008), alla quale evidentemente attengono le norme processuali impugnate. Quanto agli altri parametri costituzionali invocati va osservato che: 1) in base ad un constante orientamento di questa Corte nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza ( ex multis , ordinanze n. 174 del 2012, n. 141 del 2011, e n. 164 del 2010); 2) anche nel caso in esame, in linea di principio, esiste una pluralità di possibili soluzioni, sicché la decisione richiesta alla Corte avrebbe natura creativa e non sarebbe costituzionalmente obbligata. Infine, la questione è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo dal momento che il giudice remittente non si è fatto carico di individuare una possibile interpretazione delle norme censurate idonea a superare i dubbi di costituzionalità, in ossequio al principio, consolidato nella giurisprudenza costituzionale, secondo il quale una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione.

    Art. 3 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 29 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. 11 parole tolte.

tolto: Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizioneNelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.tolto: . Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale,tolto: ... il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegiotolto: . 3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari