Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 12 13 E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede della Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

12

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

13

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22400/2026

    30 giugno 2026

    Nei procedimenti disciplinari a carico dei notai, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal titolare dell'azione disciplinare, sia perché l'art. 158-bis della l. n. 89 del 2013, nel testo applicabile ratione temporis, richiama la disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio dal c.p.c., per i quali non si è mai dubitato dell'ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive, sia perché la legge non stabilisce alcuna limitazione per la parte pubblica, ed anzi il riconoscimento alla stessa della precisata facoltà comporta la piena uguaglianza delle parti nei poteri di impugnazione, essendo, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata sul presupposto che il sistema sia irrazionalmente sbilanciato a favore della parte pubblica, se si ritenga a questa consentita la proposizione di reclamo incidentale tardivo.

    Art. 26 · Art. 737 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 115

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27162/2025

    10 ottobre 2025

    La domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni patiti in conseguenza dell'esecuzione di una sanzione disciplinare notarile non può essere proposta in un giudizio distinto da quello relativo all'impugnazione della stessa, dovendo essere azionata in quest'ultimo ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, la S.C., in un caso in cui la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività per un anno era stata successivamente ridotta a sei mesi in sede di reclamo ex art. 158 l. not., ha dichiarato inammissibile la domanda, formulata dal notaio interessato in un distinto processo, volta al risarcimento dei danni derivatigli dalla subitanea esecuzione della sanzione da parte del Consiglio notarile, in pendenza del termine per il reclamo suddetto e senza attendere l'esito del relativo giudizio)

    Art. 26 · Art. 96 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 83 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art26 · fonte del testo

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