Codice penale

Art. 89 c.p. — Vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 374/2004

    Questione inammissibile
    2 dicembre 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, degli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale. Nella prospettazione del giudice ‘a quò, le norme impugnate poggerebbero, quanto alla nozione di infermità mentale, su una base scientifica erronea o, comunque, indeterminata da non consentire al giudice una interpretazione ed una applicazione razionali. A parte la considerazione che la pronuncia ablativa invocata , si tradurrebbe in un intervento “di sistema”, i cui effetti si estenderebbero al di là della stessa disciplina dell’infermità di mente, tuttavia, il giudice ‘a quò, formulando il quesito prima ancora di aver stabilito se l’imputato fosse affetto da un tipo di disturbo a fronte del quale venga effettivamente in rilievo la razionalità del vigente trattamento penalistico del vizio di mente nei termini enunciati, prospetta la rilevanza della questione in modo puramente ipotetico ed eventuale.

    Art. 85 c.p. · Art. 88 c.p. · Art. 89 c.p. · Art. 90 c.p.

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  • Sentenza n. 1104/1988

    Illegittimità dichiarata
    20 dicembre 1988

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"), nella parte in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa, al di fuori dei limiti fissati…

    Art. 89 c.p. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

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  • Sentenza n. 120/1977

    Questione infondata
    20 giugno 1977

    La prevista concessione del perdono giudiziale (art. 169 cod. pen.) solo ai minori e non anche agli imputati seminfermi di mente, è giustificata dalla circostanza che l'istituto in parola trova il suo fondamento non nella scemata capacità di intendere e volere al momento della commissione del reato, bensì (analogamente alla sospensione condizionale) in una previsione del giudice che il minore si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati. Inoltre la ratio del perdono giudiziale va ricercata nella minore fiducia del legislatore sulla capacità rieducativa del carcere per i minori ultraquattordicenni, e nella maggior fiducia del loro recupero sociale dopo il primo incontro con la giustizia penale. Perciò, data la diversità di situazioni che intercorre tra seminfermità mentale e minore età, è da escludersi che l'art. 169 c.p., consentendo la concessione del perdono giudiziale solo ai minori, si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza. Ne' può essere ipotizzato un contrasto con l'art. 27 della Costituzione, - secondo il quale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato - e ciò sia, come è ovvio, a proposito del minore che beneficia del perdono giudiziale, sia riguardo al seminfermo di mente, in quanto la condanna non esclude il fine rieducativo della pena. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nei confronti degli artt. 89 e 169 cod. pen. in relazione agli artt. 98 e 169 stesso codice.

    Art. 89 c.p. · Art. 169 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art89 · fonte del testo

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