Codice penale

Art. 207 c.p. — Revoca delle misure di sicurezza personali

[1]Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

[2]La revoca non puo' essere ordinata se non e' decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.61

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

61

La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1974, n. 107) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziche' al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, e del comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Testo vigente dal 24 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 110/1974

    Ha colpito questo articolo
    23 aprile 1974

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 13 e 102 della Costituzione - l'art. 207, terzo comma, cod, pen., nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, anziché al giudice di sorveglianza, il potere di revocare le misure di sicurezza anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. E la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma va estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, a quella contenuta nel secondo comma dello stesso articolo che pone il divieto di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

    Art. 207 c.p. · Art. 642 c.p.p. · Art. 646 c.p.p. · Art. 647 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/1988

    Altra decisione
    18 febbraio 1988

    A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663 - il cui art. 31 ha apportato modifiche in materia di misure di sicurezza - spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di detta legge la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 cod. pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost. - in quanto "non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosita` del soggetto".

    Art. 204 c.p. · Art. 205 c.p. · Art. 207 c.p. · Art. 222 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 167/1975

    Questione infondata
    26 giugno 1975

    Se una questione di legittimità costituzionale ha per oggetto una norma di cui è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, la Corte ne dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza (nella specie è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, c.p., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 110 del 1974).

    Art. 207 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1975

Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1974 al 24 agosto 1975. 30 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice puo' essere revocata con decreto del Ministro della giustiziaaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art207 · fonte del testo

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