Codice penale

Art. 224 c.p. — Minore non imputabile

[1]Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravita' del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore e' vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in liberta' vigilata.

[2]Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, e' sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni. 551

[3]Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Corte Costituzionale

51

La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 27/01/1971, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

Testo vigente dal 28 gennaio 1971

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1971

    Ha colpito questo articolo
    20 gennaio 1971

    L'indicazione, da parte del giudice a quo, delle norme costituzionali che si assumono violate, non preclude alla Corte di rinvenire, nelle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, la presunta violazione di altri precetti costituzionali, non espressamente richiamati. (Nella fattispecie, sebbene il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Genova avesse sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, secondo comma, del cod. pen., in riferimento ai soli artt. 27, 30 e 31 della Costituzione, la Corte ha ravvisato, nelle argomentazioni dell'ordinanza, anche la doglianza di irragionevolezza della norma denunziata).

    Art. 224 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 117/2009

    Questione inammissibile
    24 aprile 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, laddove consentono l'applicazione di una misura di sicurezza, anche nei confronti di minori infraquattordicenni senza previsione di alcun limite di età. Invero il rimettente omette di indicare in un modo chiaro e puntuale quale o quali interventi vengano richiesti alla Corte in correlazione alle singole censure svolte e così formula un petitum in forma discorsiva, privo dei caratteri di specificità e univocità cui deve essere improntato un quesito di costituzionalità. Inoltre, nel formulare il quesito di costituzionalità, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e non dimostrato, che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, emessa nei confronti del minore di quattordici anni dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 (sentenza con la quale sono state applicate in via provvisoria le misure di sicurezza di cui si discute nel caso di specie) non debba essere preceduta da alcun avviso all'interessato, né da una qualunque forma di contraddittorio: in realtà detta interpretazione non è l'unica possibile, sicché il giudice rimettente non ha verificato preliminarmente la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il superamento di tali dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nel caso di specie. - Sulla manifesta inammissibilità di una richiesta di intervento additivo di innovazione normativa che implica scelte discrezionali rientranti nella esclusiva competenza del legislatore, con specifico riguardo alla disciplina delle misure di sicurezza, v., citate, ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005, n. 88/2001 e n. 24/1985. - Sull'inammissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 192/2007; ordinanze n. 193/2008 e n. 409/2007.

    Art. 206 c.p. · Art. 224 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 117/2001

    Questione inammissibile
    9 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non prevede l'estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori ultraquattordicenni che versino in situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere, per vizio totale di mente ai sensi dell'art. 88 del codice penale; nonché dell'art. 224 del codice penale, nella parte in cui esclude dalla relativa disciplina il minore ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente. Il giudice rimettente, infatti, non ha precisato per quale motivo abbia ritenuto applicabile, nel caso di specie la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario ad un minorenne, sicché la rilevanza della questione non è adeguatamente motivata. - Sulla inapplicabilità all'imputato minorenne, prosciolto per infermità totale di mente, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, v. sentenza n. 324/1998. M.R.

    Art. 224 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il minore non imputabile per ragione d'età deve essere ricoverato in un riformatorio giudiziario, se ha commesso un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso, punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o con pena più grave (art. 224). La Commissione parlamentare consigliò di elevare il minimo della reclusione a cinque anni. Non mi parve di dover seguire tale consiglio, perchè, quando la legge commina per un reato una pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, si tratta sempre di un fatto grave, dal quale è lecito presumere la pericolosità del minorenne.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 110

Che cosa è cambiato dal 28 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1944 al 28 gennaio 1971. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 27/01/1971, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art224 · fonte del testo

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