Codice penale

Art. 578 c.p. — Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

[1]((La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto e' determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e' punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

[2]A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena puo' essere diminuita da un terzo a due terzi.

[3]Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale)).

Testo vigente dal 25 agosto 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 62/1969

    Questione inammissibile
    3 aprile 1969

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. pen., sull'infanticidio per causa d'onore, per il quale siasi avuta una sentenza irrevocabile di condanna, sollevata nel corso di procedimento penale per diverso reato, ai fini di escludere per quest'ultimo l'applicazione dell'amnistia di cui all'art. 6 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. Infatti, pur ammesso - in ipotesi - che la Corte, nel presupposto che il precedente penale non sia di ostacolo all'applicazione dell'amnistia, affermasse l'illegittimità della norma incriminatrice dell'infanticidio per causa d'onore, la precedente condanna non potrebbe mai essere di ostacolo alla concessione del beneficio nel giudizio pendente per il diverso reato. Tale condanna, è, infatti, coperta dal giudicato, ed i suoi effetti meno gravi per il reo rispetto a quelli che l'ordinamento comporterebbe in conseguenza della pronunzia della Corte, non potrebbero certo essere gravati in conseguenza di quest'ultima.

    Art. 578 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quello speciale titolo d'omicidio, che consiste nell'infanticidio per causa d'onore, può commettersi soltanto su di un neonato e immediatamente dopo il parto (art. 578). L'espressione «immediatamente» sembrò indeterminata alla Commissione parlamentare, la quale propose di ritornare alla formula dell'articolo 369 del codice del 1889: «sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla sua nascita», con la sola variante che i giorni, anzichè cinque, fossero due. Ma questa proposta, come quella, identica, fatta a proposito dell'articolo 592, non pare giustificata, quando si consideri che la puerpera può ignorare se il neonato sia stato o no iscritto nei registri dello stato civile, mentre l'avvenuta iscrizione non esclude che essa abbia agito per causa d'onore. Il codice del 1889, allo scopo di evitare la indeterminatezza del codice del 1859, adottò una formula che diede luogo a notevoli inconvenienti, in quanto rese possibile l'applicazione di questo titolo di reato anche fuori dei casi nei quali può ammettersi il movente di difesa dell'onore. Soltanto nella flagranza del parto possono ritenersi esistenti e valutabili quelle condizioni che giustificano una pena meno grave di quella dell'omicidio, perchè soltanto allora, appena verificatosi il paventato avvenimento, può avere decisiva influenza sulle determinazioni della puerpera quello stato di angoscia e di preoccupazione, quel grave turbamento psichico, che giustifica il trattamento dell'infanticidio come delictum exceptum. Se un tempo, per quanto breve, è trascorso, lo stato emotivo viene meno e i richiami della maternità si oppongono agli stimoli egoistici dell'«onore». Cessa dunque, in tal caso, la ragione di considerare l'infanticidio come un delitto per sè stante. L'usare soverchia indulgenza in questa materia non sarebbe certo conforme a quei criteri di rigorosa tutela della maternità, che sono professati dal Governo fascista. La stessa Commissione, pur non facendo una proposta concreta, deliberò di richiamare la mia attenzione sulla questione dell'opportunità di escludere l'applicabilità del titolo d'infanticidio per causa d'onore agli estranei concorrenti con la puerpera o con i suoi congiunti. Ma questa esclusione implicherebbe una radicale modificazione del sistema accolto dal codice, in quanto l'infanticidio per causa d'onore perderebbe la sua natura di titolo delittuoso autonomo, e il fatto acquisterebbe il carattere di una circostanza attenuante dell'omicidio. Del resto, il primo capoverso dell'articolo in esame stabilisce un trattamento più severo per i concorrenti estranei che agiscono per fini propri, diversi dalla difesa dell'onore del loro compartecipe.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 189

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1981

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 agosto 1981. 53 parole tolte, 66 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chiunqueaggiunto: La madre che cagiona la morte tolto: di un aggiunto: del proprio neonato immediatamente dopo il parto, tolto: ovvero di un aggiunto: o del feto durante il parto, tolto: per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, e' punito aggiunto: quando il fatto e' determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e' punita con la reclusione da tolto: tre a dieci aggiunto: quattro a dodici anni.

tolto: Alla stessa pena soggiaccionoaggiunto: A coloro che concorrono nel fatto tolto: al aggiunto: di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire tolto: taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni aggiunto: la madre, la pena puo' essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite tolto: nell'articolo 61 aggiunto: dall'articolo 61 del codice penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art578 · fonte del testo

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