Codice penale

Art. 367 c.p. — Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 277/1987

    Parametro
    16 luglio 1987

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 ("Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74") sollevate, in riferimento all'art. 10 della Costituzione e in relazione all'art. 189 del…

    Art. 10 cost. · Art. 367 c.p. · Art. 358 c.p. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art367 · fonte del testo

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