Art. 169 c.p. — Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

[1]Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della liberta' personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice puo' astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.

[2]Qualora si proceda al giudizio, il giudice puo', nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

[3]Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164.

[4]Il perdono giudiziale non puo' essere conceduto piu' di una volta. 75 57

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

57

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1973, n. 108 (in G.U. 1ª s.s. 11/7/1973, n. 176) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali e' stato concesso il beneficio.

Corte Costituzionale

75

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 154 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1976, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio.

Testo vigente dal 15 luglio 1976

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 154/1976

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1976

    L'art. 169, quarto comma, Cod. pen., può determinare una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto, non essendo la riunione dei procedimenti sempre possibile (come nel caso in cui essi si svolgano in tempi diversi), ne' obbligatoriamente prescritta, nell'ipotesi di connessione, per i reati commessi dallo stesso soggetto prima della sentenza con cui viene concesso il perdono, soltanto coloro nei cui confronti si sia proceduto congiuntamente possono godere del beneficio suddetto, restandone esclusi gli altri. È costituzionalmente illegittimo l'art. 169, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio. - S. nn. 73/1971, 86/1970, 108/1973.

    Art. 169 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 108/1973

    Ha colpito questo articolo
    5 luglio 1973

    È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. l'art. 169 c.p., nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione ad altri per i quali è stato concesso il beneficio. Ciò in analogia a quanto deciso con sentenza n. 86 del 1970, sull'estensione della sospensione condizionale della pena ai reati legati col vincolo della continuità, successivamente giudicati, e, per qualche riflesso in analogia a quanto deciso con sentenza n. 73 del 1971, sulla reiterazione del beneficio per quei reati anteriormente commessi che potevano essere giudicati, per connessione, insieme a quelli per i quali è concessa la sospensione.

    Art. 169 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 295/1986

    Questione infondata
    31 dicembre 1986

    La diversità di trattamento legislativo del perdono e della sospensione condizionale in punto di reiterabilità del beneficio già concesso si giustifica, di fronte all'art. 3 Cost., in quanto tra i due istituti sussistono - accanto ad elementi comuni - differenze notevoli, essenzialmente riconducibili al fatto che la concessione del perdono non implica sentenza di condanna determcinando, piuttosto, l'inassoggettabilità del minore alla pena; la sospensione condizionale, invece, postulando una condanna, produce una situazione già realizzativa di contenuti punitivi, in cui la definitiva estinzione (solo) di alcuni effetti penali non è immediata, ma subordinata al verificarsi di precise condizioni sostanziali e temporali. Tali differenze giustificano la denunciata diversità di trattamento legislativo nel caso di specie, concernente fatti commessi successivamente a quelli già coperti dal perdono. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 c.p. nella parte in cui, diversamente da quanto previsto per l'affine istituto della sospensione condizionale della pena, preclude la reiterazione della concessione del perdono giudiziale anche nel caso in cui il cumulo delle pene non superi il limite previsto).

    Art. 169 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il perdono giudiziale, secondo il progetto, poteva essere concesso ai minori di anni diciotto, quando la legge stabilisse per il reato commesso una pena detentiva non superiore ad un anno. La Commissione parlamentare propose che questo limite venisse portato a due anni. Informandomi a quei criteri di provvida larghezza, ai quali ho sopra accennato, accolsi la proposta, disponendo che il perdono possa concedersi quando si tratta di pena detentiva non superiore nel massimo a due anni o di pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila (art. 169).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 84

  • La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la prescrizione estintiva della pena fosse estesa anche alla condanna alla pena di morte o dell'ergastolo. Richiamo qui ciò che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con le predette pene. Tali ragioni sono ancora più forti rispetto alla prescrizione della pena, perchè questa presuppone che la responsabilità del colpevole sia stata irrevocabilmente accertata. Anche per il codice del 1889 la pena dell'ergastolo era imprescrittibile, e nessuna voce autorevole, ch'io sappia, si è mai levata a protestare contro questa saggia disposizione, malgrado i sentimenti di eccessiva indulgenza verso i delinquenti che si erano fatti strada nella legislazione e nella dottrina del tempo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 85

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1973 al 15 luglio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 154 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1976, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art169 · fonte del testo

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