Codice penale

Art. 527 c.p. — Atti osceni

[1]Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000)).

[2]((Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.)) se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano.

[3]Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

Testo vigente dal 6 febbraio 2016

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 191/1970

    Questione infondata
    16 dicembre 1970

    Gli articoli 527, 528 e 529 c.p., che puniscono gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, qualificandoli come quelli che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, non contrastano con il principio di legalità, garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Detto principio viene rispettato dal legislatore non solo con la tassativa descrizione delle fattispecie penali, ma, quando appare necessario, come nel caso di tutela di beni immateriali, altresì con il ricorso a nozioni proprie dell'intelligenza comune, che egualmente consentono di individuare con certezza il precetto e di giudicare se una determinata condotta lo abbia o meno violato.

    Art. 527 c.p. · Art. 528 c.p. · Art. 529 c.p. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2009 al 6 febbraio 2016. 19 parole tolte, 28 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' tolto: punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

tolto: La pena e' aumentata da un terzo alla meta' aggiunto: soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

aggiunto: Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art527 · fonte del testo

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