Art. 230 (Codice penale militare di guerra) — Omesso impedimento di determinati reati militari

[1]Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e quelle dell'articolo 138 del codice penale militare di pace, il militare, che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 186, 187, 192, 193, 202 e 203, e' punito:

[2]1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato la legge stabilisce la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo; 38a

[3]2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.

[4]Se il colpevole e' il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, superiore in comando o piu' anziano, si applica la pena dalla legge stabilita per il reato, di cui non e' stata impedita l'esecuzione. Nondimeno, il giudice puo' diminuire la pena.

[5]Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, ai fini della determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che hanno diretto gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 ottobre 1994, n. 589

    La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art230 · fonte del testo

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