Codice penale

Art. 49 c.p. — Reato supposto erroneamente e reato impossibile

[1]Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

[2]La punibilita' e' altresi' esclusa quando, per la inidoneita' dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

[3]Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

[4]Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo' ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 213/1984

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1984

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 del codice penale militare di pace; dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 dello stesso codice limitatamente all'inciso "e salva la disposizione dell'articolo seguente". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio…

    Art. 49 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 48 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il progetto (art. 53) dava facoltà al giudice di applicare una misura di sicurezza a chi abbia commesso un fatto non costituente reato, nell'erronea supposizione ch'esso invece costituisca reato (reato putativo), qualora si tratti di errore di fatto. La Commissione parlamentare consigliò la soppressione di questa disposizione, perchè nella ipotesi di reato putativo è da escludere la pericolosità sociale dell'autore del fatto, potendo trattarsi di persona così timida da considerare reato ciò che la legge consente o per lo meno tollera. Veramente codesta timidezza mal si concilia con l'intenzione e con la convinzione, sia pure erronea, di delinquere. Comunque, ho consentito a togliere la predetta disposizione dall'articolo 49, trattandosi di casi rarissimi, nei quali può intervenire efficacemente, se occorre, con i mezzi di cui dispone, l'Autorità di pubblica sicurezza.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 33

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art49 · fonte del testo

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