Il nuovo codice accoglie la regola generale, per cui, nella successione di più leggi penali (art. 2) che contengano disposizioni diverse in relazione ad un determinato reato, si applica quella legge che risulta più favorevole al reo, salvo che, come è logico, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La Commissione parlamentare propose, riguardo a quest'ultima riserva, che si facesse eccezione per le sentenze irrevocabili di condanna alla pena di morte, essendole sembrato che la coscienza giuridica non sopporterebbe l'esecuzione della pena capitale per un delitto, per il quale la nuova legge stabilisce una pena più mite. Ma, a parte che non è precisamente la coscienza giuridica, bensì il senso di equità, che può essere turbato da quell'esecuzione, e che non per la sola pena di morte, ma anche per quella dell'ergastolo, può valere la medesima considerazione, conviene osservare che il codice, in questa materia, deve limitarsi a stabilire le regole più generali, evitando di cumulare riserve su riserve, eccezioni su eccezioni. È compito delle disposizioni transitorie contenute nelle leggi penali speciali, quello di svolgere i principi dichiarati nel codice penale e di considerare i casi particolari e le esigenze di dettaglio. D'altra parte l'istituto della grazia ha, tra gli altri scopi, anche quello di provvedere all'eliminazione di ogni soverchia asprezza nell'applicazione della legge e nell'esecuzione delle sentenze penali. La predetta Commissione ha altresì osservato, in questa materia, essere superfluo stabilire nel codice che le disposizioni concernenti la successione di leggi penali si applicano anche nei casi di decadenza o di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. È vero che questa norma si può desumere dal contesto della legge 31 gennaio 1926, n. 100; ma è altrettanto vero che è inutile costringere l'interprete a dedurre (con procedimento sempre suscettivo di deviazioni una regola di diritto da altre leggi, quando la si può fissare in modo certo e incontrovertibile nel codice. Nè conviene dimenticare che, se la legge del 1926 disciplinò questa materia, anche prima di essa la norma di cui si tratta potevasi desumere dai principi generali del diritto e dal diritto costituzionale, e nondimeno la giurisprudenza, in un tempo relativamente recente, obbedendo ad opinabili ragioni di opportunità contingente, ebbe a disconoscere nel modo più manifesto la norma medesima. La convenienza della codificazione di questa, infine, è resa evidente anche dalle discussioni alle quali essa ha dato luogo nella Commissione ministeriale e nella Commissione parlamentare: discussioni che non sarebbero avvenute, se la norma fosse veramente superflua.
Relazione al Codice penale (1930), n. 7