Corte costituzionale

Ordinanza n. 427/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen.

nel testo vigente prima della modifica apportata dall'art. 1 della

legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice

penale in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555

del codice di procedura penale), promossi: 1) con ordinanze emesse il

5 febbraio 1998 e il 7 maggio 1998 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Sondrio, iscritte ai nn. 206 e 454

del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 14 e 26, prima serie speciale, dell'anno 1998;

2) con ordinanze emesse il 13 gennaio 1998, 2 dicembre 1997, 27

gennaio 1998, 23 gennaio 1998, 27 febbraio 1998 e 24 febbraio 1998

dal Tribunale di Sondrio, iscritte ai nn. 249, 250, 251, 252, 409 e

410 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 16 e 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con cinque ordinanze emanate fra il 2 dicembre 1997 e

il 27 febbraio 1998 (r.o. nn. da 249 a 252 e 409 del 1998), il

Tribunale di Sondrio ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (Abuso d'ufficio), nel testo

vigente prima della novella recata dall'art. 1 della legge 16 luglio

1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia

di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di

procedura penale), per contrasto con l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione;

che analoga questione, in riferimento, oltre che all'art. 25,

secondo comma, anche all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

è stata sollevata dal Tribunale di Sondrio con una ulteriore

ordinanza emessa il 24 febbraio 1998 (r.o. n. 410 del 1998);

che, a sua volta, il giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Sondrio, con due ordinanze emesse rispettivamente il

5 febbraio e il 7 maggio 1998 (r.o. nn. 206 e 454 del 1998), ha

sollevato analoga questione di legittimità costituzionale del

medesimo art. 323 cod. pen., nel testo previgente, in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, nonché -

nell'ordinanza iscritta al n. 454 del 1998 - all'art. 97 della

Costituzione;

che la rilevanza della questione è ritenuta dai remittenti sulla

base della considerazione che i fatti di cui è giudizio, commessi

all'epoca in cui era in vigore la norma denunciata, appaiono

astrattamente sussumibili anche nella fattispecie dell'art. 323 cod.

pen. come sostituito dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997, onde

non potrebbe pervenirsi ad una pronuncia di non doversi procedere

perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai

sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice penale; e che d'altra

parte la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale del

precedente testo dell'art. 323 è necessaria, a giudizio dei giudici

a quibus dovendosi, in caso di dichiarazione di illegittimità

costituzionale della predetta norma, cui conseguirebbe la caducazione

ex tunc della medesima, pervenire ad una pronuncia di proscioglimento

perché il fatto non costituiva reato all'epoca in cui fu commesso,

ai sensi dell'art. 2, primo comma, del codice penale;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, le ordinanze

richiamano il principio di tassatività delle norme incriminatrici -

derivante dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione - che

esprimerebbe l'esigenza di evitare la genericità e

l'indeterminatezza della fattispecie, in modo che sia assicurata al

giudice la possibilità di individuare, a mezzo degli usuali metodi

ermeneutici, la condotta penalmente rilevante, nonché (secondo le

ordinanze nn. 206, 410 e 454 del 1998) in modo che sia consentito ai

consociati di conoscere preventivamente ciò che è reato e ciò che

non lo è;

che, ciò premesso, i remittenti osservano che, secondo

l'interpretazione corrente dell'art. 323 cod. pen. nel testo

previgente, venivano ricompresi nella condotta incriminata ogni

violazione del parametro di doverosità quale risulta dalle regole

normative improntate ai principi di legalità, imparzialità e buon

andamento della pubblica amministrazione, ogni comportamento

esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini istituzionali,

nonché gli atti viziati da eccesso di potere;

che, ad avviso dei giudici a quibus siffatta interpretazione, che

costituirebbe "diritto vivente", non consentirebbe di escludere dubbi

sull'indeterminatezza della fattispecie penale, in relazione ad

espressioni quali "parametro di doverosità" o "fini istituzionali",

o alla figura normativamente non definita, e in costante evoluzione,

dell'eccesso di potere;

che, inoltre, secondo le ordinanze nn. 206, 410 e 454 del 1998,

la incertezza della norma non permetterebbe un efficace esercizio del

diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della

Costituzione;

che, infine, secondo l'ordinanza n. 454 del 1998, la

insufficiente determinatezza della fattispecie, anche per il "ruolo

centrale" del dolo specifico, che finirebbe per decidere della stessa

illiceità di una condotta di per sé neutra, comprometterebbe il

buon andamento della pubblica amministrazione, poiché "le incursioni

del giudice penale nella sfera amministrativa, in assenza di univoci

criteri oggettivi idonei a delimitare il confine fra lecito ed

illecito", rischierebbero di paralizzare anche le più ordinarie

attività dei pubblici funzionari, dal che discenderebbe altresì la

violazione dell'art. 97 della Costituzione;

che non vi è stata né costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che i giudizi, aventi lo stesso oggetto, possono essere

riuniti per essere decisi con unica pronunzia;

che la questione proposta si appalesa manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza;

che, infatti, le censure mosse al testo previgente dell'art. 323

cod. pen. attengono alla asserita indeterminatezza della fattispecie,

a cui sono riconducibili, nella prospettazione degli stessi

remittenti, anche i profili sollevati di violazione degli artt. 24,

secondo comma, e 97 della Costituzione;

che, peraltro, gli stessi remittenti premettono che i fatti sui

quali sono chiamati a giudicare appaiono sussumibili anche nella

fattispecie descritta dal nuovo testo dell'art. 323 cod. pen.,

riguardo alla quale non sollevano alcun dubbio di insufficiente

determinatezza, ancorché si tratti di norma più favorevole,

destinata in ipotesi a trovare applicazione ai sensi dell'art. 2,

terzo comma, cod. pen;

che l'asserita indeterminatezza della preesistente fattispecie

riguarderebbe dunque non già l'intera area delle condotte punibili,

ma solo quelle connotate da elementi di incerta definizione, come la

generica antidoverosità, il contrasto con i fini istituzionali e il

vizio di eccesso di potere, non, quindi, le condotte di abuso

connotate da violazione di specifiche norme di legge o di regolamento

e tali da causare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale

all'agente o ad altri, ovvero un danno ingiusto ad altri, quali

quelle descritte nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen, come

modificato dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997;

che, pertanto, il giudizio sui fatti sottoposti ai remittenti non

verrebbe in alcun modo influenzato dalla eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale del testo previgente dell'art. 323 cod.

pen. nella parte in cui conteneva - in ipotesi - l'indicazione di

ulteriori condotte punibili non sufficientemente determinate, in

quanto connotate dai predetti elementi di incerta definizione;

che ove, per converso, i fatti risultassero riconducibili a tale

ultimo tipo di condotte, e non a quelle indicate dal nuovo testo

dell'art. 323, la questione sollevata apparirebbe comunque

irrilevante in quanto, come ammettono gli stessi remittenti, in

questo caso la norma sopravvenuta imporrebbe di prosciogliere gli

imputati perché il fatto non è più previsto dalla legge come

reato;

che risulta dunque in ogni caso inapplicabile quella parte della

norma incriminatrice - non più in vigore - sulla quale si appuntano

i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai giudici a

quibus.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice

penale (Abuso d'ufficio), nel testo anteriore alla modifica recata

dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica

dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio, e

degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale),

sollevata, in riferimento agli articoli 25, 24, secondo comma, e 97

della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio e dal giudice per le

indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari