Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1978 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione

delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza

emessa il 17 gennaio 1975 dalla Corte d'appello di Milano, nel

procedimento penale a carico di Squarcini Giuseppe, iscritta al n. 126

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 17 gennaio 1975, la Corte d'appello di Milano, nel

corso del procedimento penale a carico di Giuseppe Squarcini -

condannato in primo grado con sentenza 30 giugno 1972 dal tribunale di

Sondrio per i reati di contrabbando aggravato, resistenza a pubblico

ufficiale, lesione personale, evasione dell'imposta generale

sull'entrata, guida senza patente, nonché per la sanzione

amministrativa di cui all'articolo 135 del "codice stradale" - ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di

legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio

1929, n. 4, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 cod. pen., in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Le norme denunziate darebbero luogo ad un'ingiustificata disparità

di trattamento tra imputati di reati comuni, anche di rilevante

gravità, e imputati di reati finanziari, perché, dettando la prima di

esse una più restrittiva disciplina della continuazione (limitata alle

violazioni, in esecuzione delle medesime risoluzioni e cioè con

essenziale identità di elementi obiettivi e subiettivi, della stessa

disposizione di legge), e sancendo la seconda il principio di

ultrattività della legge penale finanziaria, in deroga all'art. 2 cod.

pen., vieterebbero di applicare il vigente regime, introdotto dalla

legge 7 giugno 1974, n. 220, sul giudizio di comparazione di

circostanze, nonché sul concorso formale e sulla continuazione fra

reati eterogenei.

In particolare osserva il giudice a quo, anche per quanto attiene

alla rilevanza, che, venendo meno il suddetto divieto, il contrabbando

aggravato ascritto all'imputato, potrebbe in ipotesi essere ridotto, ai

sensi dell'art. 69 cod. pen., a reato semplice, ed essere punito con la

multa, anziché anche con la pena aggiuntiva della reclusione da 3 a 5

anni. Ai sensi poi dell'art. 81 cod. pen. lo stesso reato di

contrabbando, nella ipotesi aggravata, potrebbe con pena aumentata

assorbire quelli formalmente concorrenti di resistenza e lesioni,

mentre nella ipotesi di sua degradazione a reato semplice, in quanto

punito con la sola multa, potrebbe essere assorbito da quello più

grave di resistenza, con il relativo aumento di pena.

A proposito del concorso del suddetto reato doganale con quello di

evasione dall'imposta generale sull'entrata (ora sostituita con legge

26 ottobre 1972, n. 633 dall'imposta sul valore aggiunto per il cui

omesso versamento di importo limitato sono previste soltanto sanzioni

pecuniarie amministrative), il giudice a quo denuncia, infine, una

ulteriore violazione del principio di uguaglianza, per disparità di

trattamento tra contribuente di tributi erariali e quello di tributi

locali, in quanto solo per i primi opererebbe l'ultrattività della

legge penale finanziaria.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale chiede che le questioni siano dichiarate manifestamente

infondate.

Nel richiamare la sentenza n. 164 del 1974 con la quale questa

Corte ebbe a pronunziarsi nel senso della non fondatezza in una

questione promossa a proposito dell'art. 20 della citata legge del

1929, n. 4, sull'ultrattività della legge penale finanziaria, deduce

l'Avvocatura che dagli stessi principi ivi contenuti deriverebbe

l'irrilevanza o quanto meno l'infondatezza dell'altra questione, sulla

continuazione nel diritto penale tributario, la quale per essere

discrezionalmente rimessa al giudice e sottoposta ad un proprio

trattamento punitivo sarebbe del tutto diversa e più rigorosa della

disciplina del reato continuato comune, nell'interesse primario alla

riscossione dei tributi, costituzionalmente differenziato e degno di

una tutela particolare. Considerato in diritto :

1. - La Corte di appello di Milano dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

portante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi

finanziarie, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 del codice penale, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Secondo il giudice a quo,

il principio tempus regit actum, di cui al precitato art. 20 della

legge n. 4 del 1929, impedirebbe l'applicabilità ai reati finanziari

delle norme di diritto penale comune modificate in senso più

favorevole al reo dopo la commissione dei reati medesimi.

Specificatamente, la Corte di appello di Milano ritiene che nel

giudizio avanti ad essa pendente, avente per oggetto reati che si

assumono consumati nel gennaio 1971, non sarebbero applicabili le nuove

disposizioni, più favorevoli al reo, introdotte con il decreto legge

11 aprile 1974 convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, in materia di

concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) nonché

di concorso formale di reati e di reato continuato (art. 81 c.p.).

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha affermato, con la sentenza n. 164 del 1974, ed ha

successivamente ribadito con numerose ordinanie (n. 279 del 1974; nn.

89, 182 e 245 del 1975; nn. 62 e 231 del 1976; nn. 134 e 158 del 1977)

che la cosiddetta ultrattività delle disposizioni penali delle leggi

finanziarie, relative a tributi dello Stato, sancita dall'art. 20 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, non contrasta con alcun precetto della

Costituzione. Quel testo, in tema di successione di leggi penali, vieta

esclusivamente la retroattività di nuove norme incriminatrici

(articolo 25, comma secondo, Cost.), in armonia con un principio

universalmente accolto (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

art. 11, n. 2; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa

esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 7, n. 1).

Neppure si può fondatamente prospettare, in relazione all'art. 2

del codice penale, disciplinante la successione di leggi penali secondo

un criterio ispirato a favor rei, una lesione del principio di

uguaglianza.

La disposizione di legge denunziata, infatti, concerne la

generalità dei soggetti che abbiano violato la legge penale

finanziaria ed è pacifico che il legislatore può disciplinare

diversamente situazioni diverse in ragione della loro rilevanza. Il

trattamento meno favorevole che, sotto il profilo in esame, viene

riservato agli autori di reati finanziari, relativi a tributi dello

Stato, rispetto agli autori di reati comuni, non appare irragionevole

in quanto correlato all'esigenza di mantenere costante nel tempo -

anche dopo che siano intervenute modifiche legislative - l'efficacia di

prevenzione generale delle disposizioni penali poste a tutela

dell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi.

L'ultrattività delle leggi penali tributarie, come completamento della

ultrattività delle leggi tributarie stesse, tende a meglio garantire

il puntuale assolvimento degli obblighi tributari, ai quali i cittadini

sono tenuti in adempimento di uno dei doveri inderogabili di

solidarietà nazionale che ad essi competono e dai quali dipende, in

misura crescente, l'operatività e l'esistenza stessa dello Stato

moderno. La peculiare rilevanza dell'interesse tutelato è,

d'altronde, sottolineata dalla collocazione costituzionale delle leggi

tributarie - e di quelle, connesse, di bilancio - per le quali non è

ammesso il ricorso al referendum popolare abrogativo (art. 75, comma

secondo, Cost.).

Vertendosi in area riservata alla discrezionalità del legislatore,

quest'ultimo può, ovviamente, adottare anche per i reati finanziari

relativi a tributi dello Stato o per alcuni di essi il medesimo

trattamento riservato ai reati comuni, ove ritenga ugualmente o meglio

garantita, con mezzi diversi, la soddisfazione dell'interesse protetto.

3. - Tanto ribadito, va dato atto che la Corte di appello di Milano

ha posto la questione sotto profili nuovi. Il giudice a quo, infatti,

ipotizza una violazione del principio di uguaglianza in quanto ritiene

che l'art. 8 e l'art. 20 della legge n. 4 del 1929 ostino

all'applicabilità degli articoli 69 e 81 del codice penale, nel testo

modificato dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, agli autori di reati

finanziari commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di

quest'ultima legge. Specificatamente, il giudice a quo afferma, da un

lato, che, in forza dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929, non si

potrebbe far luogo al giudizio obbligatorio di valenza tra circostanze

attenuanti e circostanze aggravanti disposto, dal nuovo testo dell'art.

69 del codice penale, anche quando si tratti di circostanze inerenti

alla persona del colpevole o di qualsiasi altra circostanza per la

quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la

misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato;

e, dall'altro, che per il combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 8

della medesima legge n. 4 del 1929, non sarebbe applicabile ai reati

finanziari, in caso di concorso formale di reati eterogenei il

principio del cumulo giuridico introdotto con il nuovo testo dell'art.

81 del c.p. in sostituzione del principio, vigente in precedenza, del

cumulo materiale delle pene.

La questione di legittimità costituzionale così sollevata non si

potrebbe avere per risolta con le argomentazioni superiormente svolte,

dal momento che, per quanto attiene alla disciplina generale e, per

ciò, necessariamente unitaria, delle circostanze del reato e del

concorso di reati eterogenei, non si potrebbero addurre le ragioni che

giustificano il diverso trattamento di diverse fattispecie criminose.

Peraltro, i dubbi sollevati dal giudice a quo nascono da una

interpretazione delle norme denunziate, in relazione ai richiamati

articoli del codice penale, che questa Corte non ritiene di

condividere.

4. - Infatti, l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per

quanto qui ed ora interessa, stabilisce il principio tempus regit actum

in relazione alle sole disposizioni penali delle leggi finanziarie,

relative a tributi dello Stato, e non anche a quelle del primo libro

del codice penale che integrano le prime e che - ove non espressamente

derogate dalle leggi penali finanziarie medesime - conservano integra

la loro autonomia. Ne consegue che, in relazione ad esse,

l'applicazione del criterio ispirato a favor rei, di cui all'art. 2 del

codice penale, non trova ostacoli. In questo senso si è pronunziata,

proprio con riguardo alle modifiche introdotte con la legge 7 giugno

1974, n. 220, la Corte di cassazione.

In concreto, poiché e nei limiti in cui la legge penale

finanziaria non contiene disposizioni specifiche derogatorie rispetto a

quelle generali sul giudizio di comparazione delle circostanze, si

devono applicare i criteri dettati dall'art. 69 del codice penale nel

nuovo testo, superandosi, per questa via, i dubbi espressi sul punto

dal giudice a quo.

5. - L'art. 8 della legge n. 4 del 1929, infine, disciplina

esclusivamente, la pluralità di violazioni della stessa disposizione

di legge finanziaria, consentendone la unificazione sotto il vincolo

della continuazione, che differenzia, quood poenam, dalla disciplina

comune del reato continuato, quale configurato nel vecchio testo

dall'art. 81 c.p.

All'art. 81 del codice penale doveva e deve, perciò, farsi

riferimento per quanto non espressamente disciplinato dall'art. 8 della

legge n. 4 del 1929. Ciò comporta che, per effetto della novella del

1974, tanto nell'ipotesi di concorso formale quanto in quella di

continuazione tra reati eterogenei, finanziari o finanziari e comuni

deve applicarsi il cumulo giuridico delle pene, mancando una disciplina

derogatoria nella legge finanziaria.

In questi limiti - i soli che interessano ai fini del giudizio a

quo - la questione va dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio

1929, n. 4, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 del codice penale, per

contrasto con l'art. 3 Cost. sollevata dalla Corte di appello di Milano

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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