Articolo abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Abrogato dal 31 dicembre 2025
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Abrogato dal 31 dicembre 2025
14 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 20 della legge n. 4 del 1929 sancisce, riguardo alle leggi penali tributarie il principio della c.d. ultrattività, ai sensi del quale si applica sempre la legge in vigore al momento del fatto, anche se sia stata successivamente abrogata o modificata. Tale principio, pur rappresentando una deroga a quello della retroattività della legge più favorevole al reo stabilito per le leggi penali comuni dall'art. 2, terzo comma, del codice penale, non si pone tuttavia in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, in tema di successione nel tempo delle leggi penali, il legislatore ordinario è vincolato dal precetto costituzionale solo al principio della irretroattività della legge incriminatrice. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost., dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4). - V. massima A. Per la non fondatezza di analoghe questioni già proposte nei confronti dell'art. 20, legge n. 4 del 1929, in riferimento, oltre che all'art. 25, secondo comma, all'art. 3 Cost., 'ex plurimis', S. nn. 6/1978 e 164/1974, nonché O. nn. 158/1977 e 134/1977. red.: S. P.
Art. 25 cost. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4, concernente la c.d. ultrattività delle norme penali finanziarie, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la medesima questione è stata già dichiarata infondata. - S. nn. 164/1974 e 6/1978; O. nn. 279/1974, 89, 182 e 245/1975, 62 e 231/1976, 134 e 158/1977, 166/1980.
Art. 3 cost. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
riuniti i nove procedimenti: 1) Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione con ordinanza 11 novembre 1975; 2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv., c…
Art. 3 cost. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 15 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
L'art. 20 l. 7 gennaio 1929 n. 4, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni penali delle leggi finanziarie ai fatti commessi quando esse erano in vigore, ancorche` successivamente abrogate o modificate, cosi` disponendone l'ultrattivita`, tende a meglio garantire il puntuale assolvimento degli obblighi tributari, rivestenti una particolare rilevanza costituzionale, e percio` non contrasta ne` col principio d'eguaglianza (in riferimento al principio del favor rei di cui all'art. 2 cod. pen.) ne` con l'art. 25 Cost., che stabilisce solo l'irretroattivita` delle leggi penali. Esso tuttavia non impedisce l'applicazione di leggi penali di favore sopravvenute (nella specie del giudizio a quo: l'art. 69 cod. pen., in materia di circostanze, e l'art. 81 cod. pen., in materia di reato continuato, entrambi modificati dalla l. 7 giugno 1974 n. 220) non incompatibili con le leggi finanziarie sopravviventi. - cfr. S.n. 164/1974.
Art. 2 c.p. · Art. 69 c.p. · Art. 81 c.p. · Art. 3 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 2 cod. pen., in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, è stata già dichiarata infondata con sent. n. 164 del 1974 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 62 e 231 del 1976 e n. 134 del 1977.
Art. 2 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme generali per la repressione della violazione delle leggi finanziarie), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 2 cod. pen., in quanto la Corte ha più volte, e da ultimo con ord. n. 231 del 1976, dichiarato infondata la stessa questione proposta negli stessi termini.
Art. 2 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2 cod. pen. - per preteso contrasto con l'art. 3 Cost. -, e del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (recante modifica all'ultimo comma dell'art. 538 cod. proc. pen. sul ricorso per cassazione) - per assunta violazione degli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, Cost. -, avendole la Corte, con le sentt. nn. 164 e 184 del 1974, ritenute non fondate e non essendo stati addotti nuovi argomenti e prospettati nuovi profili che possano indurre a discostarsi da tali decisioni. Conformi: ordinanze nn. 279 del 1974, 89/1976, 144/1976, 182/1976, 245/1976 e 249 del 1975 e 62 del 1976.
Art. 2 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 538 c.p.p. · Art. 41 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. - v. O. nn. 279/1974, 89, 182, 245, 144, 249/1975.
Art. 2 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 538 c.p.p. · Art. 41 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione senza prospettare nuovi argomenti, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 1974 e con l'ordinanza n. 279 del 1974.
Art. 3 cost. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, senza addurre nuovi argomenti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sent. n. 164 del 1974 e con l'ord. n. 279 del 1974.
Art. 3 cost. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (c.d. ultrattività delle leggi penali finanziarie), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 1974. Cfr.: ord. 279 del 1974.
Art. 3 cost. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 posto che il principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie trova applicazione, secondo l'unanime interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, solo a presidio delle evasioni ai tributi statali, mentre nella specie trattavasi di giudizio per violazione delle norme del testo unico della finanza locale, ed il giudice a quo non si è minimamente dato carico di motivare in tema di rilevanza.
Art. 3 cost. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte, n. 164 del 1974. Invero l'unico aspetto nuovo, attinente alla denunciata disparità di trattamento, sotto il profilo penale, tra gli evasori di tributi statali rispetto agli evasori di tributi dovuti ad altri enti pubblici, risulta costituzionalmente inconsistente, perché l'apprestamento di una tutela rigorosa, ispirata all'art. 53 della Costituzione, ma derogante al principio generale stabilito dall'art. 2 c.p., consente al legislatore un margine di discrezionalità che gli permette di apprezzare in maniera differenziata gli interessi corrispondenti alla riscossione dei diversi tributi istituiti dalla legge.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…
Art. 3 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Se ne mostrano 10 su 12, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
8 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 31 dicembre 2025, n. 200
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che l'abrogazione dell'art. 20 "limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi»", disposta dall'art. 101, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 173/2024 medesimo, decorre dal 1° gennaio 2027.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art20 · fonte del testo
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