Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1974 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione

delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2,

secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 ottobre 1972 dal tribunale di Novara nel

procedimento penale a carico di Botto Sandro e Bruni Giuseppe, iscritta

al n. 385 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1973 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Cappa Giuseppe, iscritta al n. 104 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 126 del 6 maggio 1973;

3) ordinanza emessa il 28 febbraio 1973 dal tribunale di Latina nel

procedimento penale a carico di Cappelli Paola ed altri, iscritta al n.

200 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973;

4) ordinanza emessa il 20 giugno 1973 dal tribunale di Latina nel

procedimento penale a carico di Petrianni Luigi, iscritta al n. 332 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;

5) ordinanza emessa il 27 giugno 1973 dal tribunale di Latina nel

procedimento penale a carico di Hadley Benito, iscritta al n. 359 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Botto Sandro e

Bruni Giuseppe, imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110

del codice penale, 5 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, per aver eseguito,

in data 16 novembre 1970, un trasporto di olio combustibile sprovvisti

del certificato di provenienza, il tribunale di Novara ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento al principio costituzionale

d'eguaglianza.

Osserva il giudice a quo che nella specie, a seguito di abolitio

criminis per effetto della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, gli

imputati non sarebbero stati passibili di condanna penale in virtù dei

principi generali sulla successione delle leggi penali (art. 2 c.p.);

che tuttavia, in base al criterio di ultrattività delle leggi penali

finanziarie stabilito dalla norma impugnata, essi avrebbero dovuto

essere egualmente condannati, senza che sia giustificato il diverso

trattamento stabilito per gli autori di reati finanziari rispetto agli

autori di reati comuni.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

con atto del 13 febbraio 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza

della questione sollevata.

La difesa dello Stato premette che il giudizio di costituzionalità

va circoscritto a quella sola parte dell'impugnato art. 20 della legge

7 gennaio 1929, n. 4, che stabilisce l'ultrattività delle disposizioni

penali delle leggi finanziarie. Nel merito, dopo aver ricordato la

ratio della speciale disciplina stabilita dallo stesso art. 2 del

codice penale per le leggi eccezionali e temporanee, osserva che in

materia finanziaria, a fondamento dell'ultrattività delle norme, viene

comunemente ravvisata la particolare necessità di tutela

dell'interesse fiscale, avente un esplicito riconoscimento nell'art.

53, comma primo, della Costituzione. Questo interesse sarebbe

gravemente pregiudicato ove i contribuenti non potessero essere più

colpiti dalle sanzioni originariamente stabilite per violazioni delle

norme relative ai tributi, una volta che le sanzioni stesse fossero

state abrogate o modificate.

L'Avvocatura dello Stato contesta infine gli orientamenti

dottrinari secondo cui la norma impugnata sarebbe stata abrogata dal

vigente codice penale.

2. - Il tribunale di Torino, con ordinanza del 31 gennaio 1973, e

quello di Latina con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 28

febbraio 1973, il 20 giugno 1973 ed il 27 giugno 1973, hanno sollevato

identiche questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento al principio costituzionale

d'eguaglianza.

Osservano i giudici a quibus che la disparità di trattamento

conseguente al principio di ultrattività vigente nella materia penale

finanziaria non ha ragionevole giustificazione e deriva in sostanza da

anacronistici privilegi del fisco. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 20 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui sancisce la cosiddetta

ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie,

contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza, per il

dubbio che la deroga apportata ai principi comuni in tema di

successione di leggi penali crei irrazionali disparità di trattamento

tra i contravventori.

La questione è priva di fondamento.

La norma impugnata, diretta a garantire che la spinta psicologica

all'osservanza della legge fiscale non sia sminuita nemmeno dalla

speranza di mutamenti di legislazione, appare ispirata alla tutela

dell'interesse primario alla riscossione dei tributi (art. 53 Cost.),

che, come riconosciuto più volte da questa Corte, è

costituzionalmente differenziato (sentenze n. 45 del 1963, n. 91 del

1964, n. 50 del 1965) ed esige una tutela particolare. Non si ha

pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Né esiste alcun ostacolo di carattere costituzionale, giacché

l'art. 25 della Costituzione vieta la retroattività della legge

penale, ma non concerne l'ultrattività che è disciplinata dall'art. 2

del codice penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la

repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari