Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/06/1984 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1983 dal Tribunale di Perugia nel

procedimento penale a carico di Palombaro Aldo, iscritta al n. 172 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 232 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 7 marzo 1983 dal Tribunale di Perugia nel

procedimento penale a carico di Spazzoni Walter, iscritta al n. 411 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 288 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 28 marzo 1983 dal Tribunale di Perugia nel

procedimento penale a carico di Minni Antonio, iscritta al n. 447 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 301 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con le ordinanze e nei procedimenti penali di cui

all'epigrafe, il Tribunale di Perugia sollevava identica questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della l. 24 novembre 1981, n.

689 in relazione all'art. 3 Cost.,

- che, secondo il Tribunale - prima dell'entrata in vigore della

citata legge, l'apprensione di selvaggina, in violazione dei divieti ed

oltre i limiti di cui alla specifica legislazione in materia di caccia,

integrava, nella giurisprudenza del Tribunale stesso, il reato di furto

aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.,

- che, però, dopo l'entrata in vigore del denunziato art. 9, che

va applicato ai casi di specie in forza dell'art. 2 cod. pen., quella

giurisprudenza non potrebbe più essere osservata in quanto "una

disposizione della legge statale sulla caccia 27 dicembre 1977, n. 968"

avrebbe carattere di specialità rispetto alla fattispecie di furto

contemplata nel codice penale, mentre essa dovrebbe ricevere ancora

ossequio ove il "furto venatorio" fosse commesso mediante violazione di

una disposizione della legge regionale umbra sulla caccia 3 gennaio

1980, n. 1, in quanto, per il secondo comma dell'articolo impugnato,

l'art. 624 cod. pen. dovrebbe trovare applicazione,

- che, nei casi di specie, sarebbero state violate sia la legge

regionale che quella statale sulla caccia,

- che, tuttavia, il diverso trattamento, conseguente alla ipotesi

di violazione di una sola delle due leggi, implica disparità in

presenza di situazioni sostanzialmente eguali e determina, perciò,

situazione d'incompatibilità coll'art. 3 Cost..

Considerato che, per aversi rapporto di specialità ex art.15 cod.

pen., è indispensabile che tra le fattispecie raffrontate vi siano

elementi fondamentali comuni, ma una di esse abbia qualche elemento

caratterizzante in più che la specializzi rispetto all'altra,

- che dalle ordinanze di rimessione non è dato in alcun modo di

capire quale sia il ragionamento seguito dal Tribunale in quanto non

risulta quale sia la norma violata dalla legge statale sulla caccia: il

che è tanto più indispensabile ove si consideri che, in generale, fra

ipotesi di furto previste dal codice penale e norme della legge statale

sulla caccia il rapporto sembra piuttosto di concorso effettivo che non

apparente,

- che il giudizio sulle questioni sollevate dalle tre ordinanze

dev'essere riunito attesa la loro identità,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di

Perugia con le ordinanze in epigrafe in relazione all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari