Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,

comma terzo, 163 e 164 cod.pen., in relazione al d.l. 11 aprile 1974,

n. 99, e dell'art. 628 cod.proc.pen., promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 giugno 1975 dal Pretore di Alatri nel

procedimento per incidente di esecuzione proposto da Nobili Federico,

iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;

2) ordinanza emessa il 21 maggio 1976 dal Pretore di Pescara nel

procedimento per incidente di esecuzione proposto da D'Alessandro Gino,

iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 20 ottobre 1976;

3) ordinanza emessa il 27 gennaio 1976 dal Pretore di Bologna nel

procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fini Francesco,

iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976;

4) ordinanza emessa il 26 novembre 1976 dal Pretore di Sessa

Aurunca nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fusco

Adelmo, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977;

5) ordinanza emessa il 4 marzo 1977 dalla Corte di appello di

Napoli nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da

Crinelli Roberto, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 31

agosto 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1975, in sede di incidente

di esecuzione proposto da Federico Nobili per vedersi concedere la

sospensione condizionale della pena, il Pretore di Alatri ha sollevato

- su eccezione di parte - questione di legittimità degli artt. 2 terzo

comma, 163 e 164 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Il Pretore rileva che l'attuale disciplina della sospensione

condizionale della pena, dettata dal decreto - legge 11 aprile 1974, n.

99 (e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 174, n. 220),

contiene certamente disposizioni più favorevoli al reo, in quanto

prevede - nel nuovo testo dell'art. 164 ultimo comma - la possibilità

di reiterare tale beneficio, purché "la pena da infliggere cumulata

con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non

superi i limiti stabiliti dall'art. 163". Questa disciplina più

favorevole, incontrando nell'ordinamento vigente (art. 2 terzo comma

cod.pen.) il limite dell'intangibilità del giudicato, comporterebbe

per altro - secondo il giudice a quo - una innegabile disparità di

trattamento fra imputati ancora giudicabili al tempo dell'entrata in

vigore della disciplina stessa e soggetti condannati con sentenza

irrevocabile; sicché la concessione del beneficio finirebbe per

dipendere dall'accidentale circostanza che il procedimento penale sia

stato definito o meno.

Ma tutte le volte che si abbia - come nel caso in esame - una

profonda modificazione del diritto penale preesistente, se

l'intangibilità del giudicato valesse a precludere l'applicazione

della nuova e più mite normativa, ne verrebbe offeso "il senso di

giustizia che anima l'intero ordinamento giuridico e la collettività";

tanto più che, in tal campo, numerose eccezioni sarebbero previste

dalle norme vigenti, a partire dagli artt. 2 secondo comma ed 80

cod.pen., fino agli artt. 582 e 594 cod.proc.pen.

Dal preteso contrasto fra l'art. 2 terzo comma cod.pen. e l'art. 3

Cost., l'ordinanza di rimessione fa poi conseguire analoga questione di

legittimità del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cod.pen.,

"nella parte in cui inibiscono al giudice dell'esecuzione gli stessi

poteri conferiti al giudice della cognizione", quanto alla sospensione

condizionale della pena.

2. - Nel corso di un procedimento consimile a quello pendente

dinanzi al Pretore di Alatri, anche il Pretore di Pescara ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, impugnando però - con

ordinanza emessa il 21 maggio 1976 - gli artt. 164 cod.pen. e 628

cod.proc.pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Il giudice a quo premette che nel caso in esame il beneficio della

sospensione condizionale non era stato concesso dal giudice della

cognizione, poiché all'atto del giudizio di appello questa Corte non

aveva ancora deciso la questione di legittimità dell'art. 2 della

legge n. 220 del 1974, nella parte in cui escludeva dal beneficio

stesso chi avesse già riportato una precedente condanna a pena

detentiva per delitto non sospesa. Ciò posto, il Pretore si chiede se

non debba spettare anche al giudice dell'esecuzione l'accertamento

dell'esistenza e dell'applicabilità di una causa estintiva del reato

(quale sarebbe la sospensione condizionale), non applicata dal giudice

della cognizione in quanto "il relativo diritto non esisteva all'epoca

ed è sopravvenuto solo quando è sorto il rapporto di esecuzione": nel

qual caso non varrebbe l'obiezione che il giudice dell'esecuzione non

può sostituirsi al giudice della cognizione, nel valutare la

"presunzione di ravvedimento" del reo.

In effetti, dal combinato disposto dell'art. 164 cod.pen. e

dell'art. 628 cod.proc.pen. deriverebbe un'arbitraria disparità di

trattamento, in sede di incidente di esecuzione, fra chi può sentirsi

applicare una qualunque altra causa di estinzione del reato e chi si

vede negare la sospensione condizionale, pur nelle ipotesi di jus

superveniens. Una volta che il legislatore del 1974 ha disposto che il

predetto beneficio può essere concesso più di una volta, facendo

venir meno anche "la drastica necessità della presunzione di

ravvedimento", non s'intende perché - conclude il Pretore di Pescara -

per il giudice dell'esecuzione "solo questa causa di estinzione del

reato debba essere ostracizzata".

3. - Con argomentazioni orientate nel medesimo senso di quelle

svolte dal Pretore di Alatri, si sono inoltre rivolti a questa Corte i

Pretori di Bologna e di Sessa Aurunca, mediante ordinanze

rispettivamente emesse il 27 gennaio ed il 26 novembre 1976:

impugnando però, nell'un caso, l'art. 2 terzo comma cod.pen., per

asserito contrasto con gli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma

Cost.; nell'altro caso, gli artt. 2 terzo comma, 163 e 164 cod.pen., ma

in riferimento al solo principio costituzionale di eguaglianza.

4. - Finalmente, sempre nel corso di un procedimento incidentale di

esecuzione, la questione di legittimità dell'articolo 2 terzo comma

cod.pen. è stata riproposta dalla Corte d'appello di Napoli - con

ordinanza del 4 marzo 1977 - per pretesa violazione sia dell'art. 3 sia

degli artt. 13 e 27 Cost.: ma senza alcuna motivazione specifica, per

ciò che riguarda gli ultimi due parametri; mentre, in relazione al

principio di eguaglianza, la Corte si limita a rilevare la

sperequazione esistente fra quanti beneficiano dell'applicazione di

leggi più favorevoli, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 cod.

pen., e quanti si vedono opposto il terzo comma dell'articolo stesso.

5. - In tutti questi giudizi, fatta eccezione per quello promosso

dalla corte d'appello di Napoli, si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, per sostenere l'infondatezza delle questioni

sollevate.

Negli atti di intervento si osserva - rifacendosi anche ai lavori

preparatori - che solo il principio stabilito nel primo comma dell'art.

2 cod.pen., relativo all'irretroattività delle leggi penali

incriminatrici, sarebbe stato costituzionalizzato dall'art. 27 secondo

comma (rectius: dall'art. 25 secondo comma Cost.). Ciò comporta -

secondo l'Avvocatura dello Stato - che l'efficacia nel tempo della

legge più favorevole al reo possa esser stabilita dal legislatore

ordinario senza vincoli di grado costituzionale: come anche questa

Corte avrebbe del resto confermato, nella sentenza n. 164 del 1974.

L'aver posto il giudicato come limite alla retroattività della legge

più favorevole non determinerebbe, comunque, alcuna ingiustificata

disparità di trattamento: sia perché l'intangibilità del giudicato

stesso costituirebbe "una esigenza sempre sentita da un ordinamento

civile"; sia perché tale esigenza avrebbe assunto rilievo

costituzionale, in forza di quel capoverso dell'art. 27 che fa "un

diverso trattamento all'imputato secondo che sia o meno intervenuta

sentenza di condanna definitiva"; sia, ancora, perché rappresenterebbe

una regola il fatto che la nuova legge non incida sui rapporti

esauriti.

Da ciò discenderebbe anche l'infondatezza dell'impugnativa

riguardante gli artt. 163 e 164 cod.pen.; tanto più che la riserva al

giudice della cognizione del potere di concedere la sospensione

condizionale deriverebbe "dalla natura del giudizio prognostico circa

il futuro comportamento dell'imputato, che costituisce il presupposto

per la concessione del beneficio".

A queste considerazioni di ordine generale l'Avvocatura dello Stato

aggiunge, con particolare riguardo all'ordinanza del Pretore di

Pescara, che ove le modifiche apportate dalla legge n. 220 del 1974

all'istituto della sospensione condizionale fossero così profonde come

sostiene il giudice a quo, allora il problema dovrebbe esser risolto

dallo stesso Pretore in via interpretativa. Diversamente, bisognerebbe

concludere che la censurata disparità di trattamento sia tuttora

giustificata. E una decisione di rigetto si imporrebbe anche in

riferimento all'invocato diritto di difesa: che non sarebbe minimamente

violato, per il solo fatto che la domanda difensiva non possa

"travolgere l'efficacia della cosa giudicata".

Quanto infine all'ordinanza del Pretore di Bologna, accanto alla

richiesta che la Corte ne dichiari infondata l'impugnazione,

l'Avvocatura dello Stato pone in dubbio la stessa ammissibilità della

questione proposta: dal momento che non gioverebbe impugnare il solo

art. 2 terzo comma cod.pen., ai fini della concessione del beneficio

della sospensione condizionale nella sede di un giudizio sopra un

incidente di esecuzione, fermo restando l'ostacolo rappresentato

dall'art. 163 cod.pen. - e non considerato dal giudice a quo - per cui

la facoltà di concedere la sospensione viene comunque riservata al

giudice della cognizione penale, ad esclusione del giudice

dell'esecuzione. Considerato in diritto :

1. - Tutte le questioni di legittimità costituzionale descritte in

narrativa sono state sollevate per mezzo di ordinanze emesse nel corso

di giudizi relativi ad incidenti di esecuzione, proposti da soggetti

irrevocabilmente condannati prima della pubblicazione del decreto -

legge n. 99 del 1974 e della relativa legge di conversione n. 220 del

1974 (ovvero della sentenza n. 95 del 1976, con cui questa Corte ha

dichiarato la parziale illegittimità del nuovo testo dell'art. 164

ultimo comma cod. pen.): quali, tuttavia, richiedono la concessione del

beneficio della sospensione condizionale della pena, secondo il

novellato art. 164 cod.pen., o il ridimensionamento della pena stessa

(o, quanto meno, la valutazione del merito delle loro istanze da parte

del giudice dell'esecuzione).

Pertanto, i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - Su questa base comune si innestano, però, impugnative in

parte diverse, sia per le norme di cui si contesta la legittimità, sia

per i parametri costituzionali invocati.I Pretori di Alatri e di Sessa

Aurunca (ord. n. 467/1975 e 17/1977) ritengono infatti lesivi del

principio di eguaglianza tanto l'articolo 2 terzo comma, nella parte

concernente l'intangibilità del giudizio penale, quanto gli artt. 163

e 164 cod.pen., là dove essi riservano al giudice della cognizione il

potere di concedere la sospensione condizionale della pena. A sua

volta, il Pretore di Pescara (ord. n. 587/1976) censura il solo

articolo 164 cod.pen., sia pure in collegamento con l'art. 628

cod.proc.pen., per pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Per

converso, il Pretore di Bologna e la Corte d'appello di Napoli (ord. n.

591/1976 e 317/1977) pongono in dubbio unicamente la legittimità

dell'art. 2 terzo comma cod.pen.: l'uno adducendo la violazione degli

artt. 3 primo comma e 24 secondo comma; l'altra richiamando gli artt.

3,13 e 27 Cost.

Senonché l'ultima serie di questioni, così prospettate, non

appare ammissibile. Come ha giustamente sostenuto l'Avvocatura dello

Stato, quanto all'ordinanza emessa dal Pretore di Bologna, è vano che

il giudice dell'esecuzione, per poter concedere la sospensione

condizionale (ovvero il ridimensionamento della pena, ipotizzato dalla

Corte d'appello di Napoli, in base all'ultima parte dell'art. 9 del

d.l. n. 99 del 1974), impugni la norma generale, per cui nei giudizi

penali si applica la legge "le cui disposizioni sono più favorevoli al

reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".

Quand'anche una tale impugnativa fosse accolta dalla Corte, né il

Pretore di Bologna né la Corte d'appello di Napoli potrebbero prendere

in esame le istanze degli interessati: poiché, in ogni caso,

osterebbero le norme che riservano la concessione dei relativi benefici

(come appunto dispongono gli artt. 163 e 164 cod.pen., circa la

sospensione condizionale della pena) al giudice della cognizione

anziché al giudice dell'esecuzione.

Per ciò stesso, risultano invece ammissibili le congiunte

impugnazioni degli artt. 2, 163 e 164 cod.pen., promosse dai Pretori di

Alatri e di Sessa Aurunca. Ed è rilevante, ai fini del giudizio a quo,

anche la questione sollevata dal Pretore di Pescara: sia perché

l'ordinanza di rimessione, pur impugnando l'art. 164 (congiuntamente

all'art. 628 cod.proc.pen.) ma non l'art. 163 né l'art. 2 terzo comma

cod.pen., chiede esplicitamente che si conferisca al giudice

dell'esecuzione il potere di supplire al giudice della cognizione, in

presenza di cause estintive del reato che siano sopravvenute dopo il

passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna; sia perché

l'art. 164 ultimo comma detta precisamente la norma che si tratterebbe

di rendere applicabile al caso in esame, attraverso una sentenza di

accoglimento additivo, pronunciata da questa Corte.

3. - In sostanza, i pretori di Alatri, di Sessa Aurunca e di

Pescara vorrebbero che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 164 (nonché dei connessi disposti degli articoli 163 e 2

terzo comma cod.pen.), in quanto il vigente ordinamento non prevede che

la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal

giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di

essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la

disciplina introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 99 e dalla relativa

legge di conversione n. 220 del 1974, qualora il giudice della

cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa,

avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo

così novellato (o prima del parziale annullamento dell'art. 164

ultimo comma, dovuto alla citata sentenza n. 95 del 1976).

Ma, in tutti i suoi aspetti, la questione deve ritenersi non

fondata.

Relativamente alla previsione generale dell'art. 2 terzo comma

cod.pen., basta ricordare che in base a precedenti decisioni della

Corte (quali sono le sent. n. 164 del 1974 e n. 6 del 1978)

l'applicazione delle disposizioni penali più favorevoli al reo può

subire limitazioni o deroghe, sancite non senza una qualche razionale

giustificazione da parte del legislatore ordinario. ora, non sembra

contestabile che una pertinente ragione giustificativa consista appunto

nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti,

perseguita statuendo l'intangibilità delle sentenze divenute

irrevocabili. La stessa circostanza che la regola dell'intangibilità

del giudicato incontri a sua volta una serie di deroghe, variamente

richiamate nelle ordinanze di rimessione (per esempio, in tema di

concorso formale e di reato continuato ex art. 81 cod.pen., oppure in

tema di esecuzione di pene concorrenti o di declaratoria dell'amnistia

e dell'indulto ex artt. 582 e 594 cod. proc.pen.), non consente certo

di desumerne una regola di segno opposto; salvo che nel ben diverso

caso dell'abrogazione della legge incriminatrice, di cui al capoverso

dell'art.2. In effetti, i giudici a quibus riconoscono esplicitamente

che si tratta di "eccezioni" cui tendono ad aggiungere - in nome del

principio di eguaglianza - un'eccezione ulteriore, tale - da consentire

un più largo ricorso alla sospensione condizionale della pena, senza

però far cadere la norma di principio stabilita nell'ultima parte

dell'art. 2 terzo comma.

Per sostenere la violazione dell'art. 3 Cost., non giova nemmeno

lamentare - con particolare riguardo agli artt. 163 e 164 cod.pen. -

gli inconvenienti della mancata sospensione condizionale, in ragione

del tempo in cui venne inflitta la pena. L'irrevocabilità delle

sentenze di condanna, che preclude la concessione del beneficio ad

opera del giudice dell'esecuzione, risponde infatti alla ratio del

beneficio stesso: tuttora fondato sulla premessa, da verificare

puntualmente nel processo di cognizione, "che il colpevole si asterrà

dal commettere ulteriori reati" (secondo l'espresso disposto dell'art.

164 primo comma). Malgrado la riforma del 1974, non è sostenibile -

come invece accenna l'ordinanza del Pretore di Pescara - che il

giudizio sulla presunzione di ravvedimento, nell'ipotesi d'una seconda

condanna e d'una eventuale reiterazione del beneficio, rimarrebbe

affidato al "mero arbitrio" del giudice. Al contrario, la

giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'assumere che,

quanto alla prognosi circa il comportamento futuro del giudicabile, la

nuova disciplina della sospensione condizionale comporti pur sempre una

specifica valutazione, quand'anche si tratti di applicare l'ultima

parte dell'art. 164. Né mancano dati e criteri concretamente

utilizzabili allo scopo: dalla gravità del reato alla personalità del

reo (considerati secondo l'art. 133 cod.pen.), fino alla stessa

condotta processuale dell'interessato.

Trasferire simili valutazioni dalla fase della cognizione alla fase

dell'esecuzione significherebbe snaturare il beneficio previsto dagli

artt. 163 e 164 cod.pen., traducendo il giudizio prognostico sulla

presunzione di ravvedimento in un giudizio diagnostico non dissimile da

quello che precede l'affidamento in prova al servizio sociale. E non

s'intenderebbe, allora, per quali motivi il giudice dell'esecuzione

dovrebbe surrogare il giudice della cognizione quanto ai soli reati

giudicati precedentemente alla riforma del 1974, anziché intervenire

in tutti i casi nei quali il condannato gli proponga un'istanza di

sospensione condizionale della pena.

4. - Le ragioni svolte per escludere che siano lesivi del principio

di eguaglianza gli artt. 2 terzo comma, 163 e 164 cod.pen., valgono

pure nei confronti del "combinato disposto" degli artt. 164 cod.pen. e

628 cod.proc.pen., cui si rivolge l'impugnativa del Pretore di Pescara.

Inerisce infatti alla natura degli incidenti di esecuzione, che essi

non riguardino questioni definitivamente coperte dall'accertamento del

giudice della cognizione.

D'altra parte, non sussiste neppure la pretesa violazione dell'art.

24 Cost., dedotta anch'essa dal solo Pretore di Pescara: poiché i

diritti di azione e di difesa non implicano certo che il condannato

possa contestare in ogni tempo la sentenza di condanna penale, pur

quando l'intangibilità del giudicato sia stata ragionevolmente e

coerentemente mantenuta ferma dal legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 terzo comma cod.pen., sollevata dal Pretore

di Bologna, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma

Cost., e dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 3,

13 e 27 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 terzo comma, 163 e 164 cod.pen., 628 cod.proc.pen.,

sollevata dai Pretori di Alatri, di Pescara e di Sessa Aurunca, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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