Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Edoardo Volterra

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 45 e

seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni

contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, e dell'art. 20 della legge

7 gennaio 1929, n. 4, promossi con tre ordinanze emesse il 1 dicembre

1975 dal tribunale di Ascoli Piceno nei procedimenti penali a carico di

Panella Umberto, Melega Giuseppe e Donno Antonio rispettivamente

iscritte ai nn. 270, 271 e 272 del registro ordinanze 1977 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 20 luglio 1977.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in

epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20

della legge 7 febbraio 1929, n. 4, in riferimento rispettivamente agli

artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della

Costituzione.

Considerato che la prima questione, relativa alla legittimità

costituzionale dei monopoli tabacchi, è stata dichiarata non fondata

dalla sentenza n. 209/1976 e che la seconda questione, relativa alla

cd. ultrattività delle norme penali finanziarie è stata dichiarata

non fondata dalle sentenze nn. 164/1974 e 6/1978 e manifestamente

infondata dalle ordinanze nn. 279/1974; 43, 89, 182 e 245/1975; 62 e

231/ 1976; 134 e 158/1977.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n.

907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal

tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento

rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice

penale e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

-ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI -LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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