Art. 543 c.p.p. — Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale e' ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile puo' provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 364/2002

    Questione inammissibile
    18 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 234/1976

    Questione infondata
    6 dicembre 1976

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 543, quinto comma, e 546 del codice di procedura penale, questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Avigliano con riferimento all'art. 101 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.…

    Art. 543 c.p.p. · Art. 546 c.p.p. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art543 · fonte del testo

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