Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 555, terzo comma, cod. proc. pen., per la mancata previsione, riguardo al giudizio immediato innanzi al pretore, della notifica del decreto di citazione emesso dal pubblico ministero, alla parte offesa, e dell'art. 79, terzo comma, stesso codice, circa la maggiore brevità del termine di decadenza stabilito per la presentazione delle liste testimoniali della parte civile (sette giorni prima dell'udienza contro i due previsti per le altre parti), sono intrinsecamente condizionate all'esito dell'altra questione, proposta contestualmente, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 558, secondo comma, riguardo al termine, di soli cinque giorni dall'udienza, stabilito per la notifica della citazione della parte offesa, nel senso che, per un verso, l'esercizio del diritto alla prova su cui si incentrano le prime due questioni, resterebbe comunque salvaguardato in presenza di un diverso termine per la citazione in giudizio della persona offesa, mentre, per un altro verso, le richieste modifiche degli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, daranno un risultato conforme al sistema costituzionale solo ove venga modificato anche il disposto dell'art. 558, secondo comma. Perciò la decisione di inammissibilità, e successivamente, di manifesta inammissibilità, pronunciate riguardo a quest'ultima questione (perché risolubile solo in sede legislativa) esimono la Corte da ogni pronuncia in merito alle altre due. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente, ed ivi richiami. Sulla manifesta inammissibilità di altra questione in materia, sollevata in precedenza nel corso dello stesso giudizio 'a quò, v. O. n. 491/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 79 c.p.p. · Art. 555 c.p.p. · Art. 558 c.p.p. · Art. 3 cost.