Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli

74, terzo comma, 304 bis, primo comma, e 364 del codice di procedura

penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1974 dal giudice istruttore del

tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di Angeli

Benedetto ed altri, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 18

dicembre 1974;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1974 dal giudice istruttore del

tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Pandozy Aldo ed

altri, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1975 dal giudice istruttore del

tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Gori Sostene,

iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1976 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento penale conseguente a querela per

diffamazione a mezzo stampa presentata contro Benedetto Angeli ed

altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Montepulciano - al

quale erano stati trasmessi gli atti, con sentenza 14 marzo 1973, n.

535, della Corte di cassazione (che aveva così deciso sul conflitto di

competenza, in precedenza insorto tra lo stesso giudice ed il pubblico

ministero, relativamente alla procedibilità con il rito direttissimo

ex art. 21 della legge sulla stampa o con il rito formale ordinario ex

art. 74 terzo comma del codice di procedura penale) - ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata ed ha, quindi, sollevato (con

ordinanza 20 giugno 1974, emessa in corso di istruttoria dopo

l'espletato interrogatorio degli imputati) questione di legittimità,

in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art. 74 terzo comma

del codice di procedura penale citato, "là dove, nel caso di contrasto

circa il fondamento della notitia criminis, consenta al giudice

istruttore di ordinare l'istruttoria formale anche per i reati commessi

a mezzo della stampa, così disapplicando la norma dell'art. 21 legge

1948 n. 47".

In premessa ha affermato il giudice a quo di ritenere che,

l'obbligo - stabilito dall'art. 546 del codice di procedura penale per

il giudice di rinvio - di "uniformarsi al principio di diritto"

affermato dalla cassazione, non implichi preclusione alla formulazione

di eccezioni di incostituzionalità: giacché "le norme di cui all'art.

1 della legge 1948 n. 47 e all'art. 23 della legge 1953 n. 87, non

prevedono limiti espressi in tal senso, né consentono interpretazioni

riduttive".

Non sarebbe per ciò revocabile in dubbio l'ammissibilità della

sollevata questione di legittimità dell'art. 74 del codice di

procedura penale; anche se la norma viene investita proprio nella

interpretazione fissata nella sentenza di rinvio della suprema Corte.

Nel merito, la questione sarebbe non manifestamente infondata:

giacché dovrebbe escludersi - alla luce anche di precedenti decisioni

della Corte costituzionale relative allo speciale procedimento ex art.

21 legge 1948 n. 47 (sentenze n. 56 del 1961, n. 146 del 1969, n. 109

del 1970 e n. 172 del 1972) e di una pregressa giurisprudenza della

cassazione - che il giudizio direttissimo previsto dalla legge per i

reati commessi a mezzo della stampa possa venir trasformato in rito

ordinario, "stante la tassatività della norma speciale".

La cognizione dei reati commessi con il mezzo della stampa

spetterebbe, pertanto, ex art. 21 legge 1948 citato, esclusivamente al

giudice del dibattimento.

L'art. 74 terzo comma del codice di procedura penale

(nell'interpretazione avallata nella sentenza di rinvio della

Cassazione) - consentendo, invece, che anche per i reati anzidetti

possa l'istruttore (ove non ritenga di accogliere la richiesta di

archiviazione del pubblico ministero) procedere egli con il rito

formale (così sostituendosi al giudice naturale del dibattimento) -

vulnererebbe, per tale ragione, appunto, il precetto dell'art. 25 della

Costituzione.

In subordine (alla eventuale declaratoria di inammissibilità od

infondatezza della questione di cui sopra), lo stesso giudice

istruttore del tribunale di Montepulciano ha formulato, per altro (in

accoglimento di eccezione della difesa degli imputati), ulteriore

quesito di legittimità dell'art. 304 bis del codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

La norma denunziata (nel testo risultante dalla legge 18 marzo

1971, n. 62) violerebbe, infatti, il diritto costituzionalmente

garantito della difesa, nella parte in cui non prevede - secondo

l'interpretazione restrittiva recentemente affermata dalla Cassazione

(sezione I, sentenza 19 novembre 1973 numero 1734) - "il diritto del

difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio dei coimputati

del medesimo reato".

2. - In altro procedimento penale a carico di Sostene Gori, il

giudice istruttore del tribunale di Roma ha riproposto con ordinanza 11

luglio 1975 la questione - già decisa, nel senso della non fondatezza,

con sentenza della Corte n. 63 del 1972 - di legittimità, in

riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione, degli articoli 304

bis e 364 del codice di procedura penale, relativamente alla omessa

previsione della presenza del difensore al confronto "fra testi ed

imputato".

La motivazione dell'ordinanza di rinvio muove dalla valutazione

critica della citata sentenza della Corte: di cui confuta la linea

argomentativa sul punto, in particolare, della ritenuta giustificazione

della mancata partecipazione difensiva in ragione della successiva

ripetibilità dell'atto. Osserva, infatti, in contrario il giudice a

quo, che "la particolare struttura del confronto, la sua peculiare

morfologia dialettica comportamentale, palesano la necessità di una

cristallizzazione nel tempo della procedura, sì che la ripetibilità

dell'atto nella fase dibattimentale può, tenuto conto del fatale

dissolversi della tensione emotiva, divenire realtà meramente

apparente".

3. - Questione analoga è stata sollevata in altra ordinanza (13

febbraio 1974) dallo stesso giudice istruttore del tribunale di Roma:

che impugna, sempre in riferimento ai parametri di cui agli articoli 3

e 24 della Costituzione, gli articoli 304 bis e 364 del codice di

procedura penale "nella parte in cui non prevedono la presenza del

difensore al confronto fra imputati".

4. - In nessuno dei giudizi relativi alle ordinanze sopra indicate

vi è stata costituzione di parti o intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Preliminarmente si dispone la riunione dei giudizi relativi

alle ordinanze indicate, attesa l'analogia e (parziale) identità delle

questioni in esse prospettate.

2. - La prima questione sollevata dal giudice istruttore del

tribunale di Montepulciano - di legittimità (in riferimento all'art.

25 della Costituzione) dell'art. 74, comma terzo, del codice di

procedura penale, "per la parte in cui consente al giudice istruttore,

nel caso di contrasto con il pubblico ministero circa il fondamento

della notitia criminis, di ordinare l'istruttoria formale anche per i

reati commessi a mezzo della stampa" - va dichiarata inammissibile. E

ciò a prescindere dalla problematica (oggetto in dottrina di vivaci

discussioni, ma qui erroneamente richiamata) sulla sollevabilità o

meno, nel giudizio di rinvio, di questioni di costituzionalità che

incidono sul principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione:

giacché, nella specie, la già intervenuta sentenza della Corte di

cassazione (in narrativa ricordata) contiene, non già una enunciazione

di principio, sibbene la indicazione, in sede di risoluzione di

conflitto, del giudice competente.

Tale decisione, per espressa previsione normativa dell'art. 54 del

codice di procedura penale, ha autorità di giudicato.

Cosicché, sul presupposto del rapporto processuale relativo alla

competenza (così consolidato), una indagine ulteriore (come quella,

appunto, che nella specie si pretende di introdurre con la

prospettazione del dubbio di legittimità dell'art. 74 citato) è

definitivamente preclusa.

3. - La seconda questione, sollevata dallo stesso giudice di

Montepulciano, attiene - come detto - all'art. 304 bis del codice di

procedura penale.

La norma è denunziata, per contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, "nella parte in cui non prevede il diritto del difensore

dell'imputato di assistere agli interrogatori dei coimputati": e ciò

secondo una interpretazione affermata in una recente sentenza della

Corte di cassazione, sulla premessa dell'autonomia dei rapporti

processuali facenti capo agli imputati di uno stesso reato e in base

all'argomento letterale che l'espressione "parti" al plurale - nel

testo dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, come modificato

dalla legge 1971 n. 62 (secondo cui, appunto, "i difensori delle parti

hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato") - si

riferisce alle altre parti private, e non anche agli eventuali

coimputati.

Il giudice a quo contesta l'affermata "autonomia dei rapporti" e

sostiene (argomentando dall'effetto estensivo dell'impugnazione di cui

all'art. 203 del codice di procedura penale) l'unità, invece, del

rapporto processuale penale tra imputati dello stesso reato.

Aggiunge, poi, richiamando la sentenza della Corte n. 190 del 1970

(dichiarativa della illegittimità dell'art. 304 bis, nel testo

precedente, per la parte relativa alla esclusione dell'assistenza del

difensore all'interrogatorio "dell'imputato"), che il diritto della

difesa è assicurato nella misura in cui si dia all'interessato la

possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale e

che tale partecipazione è, appunto, essenziale rispetto ad un atto

quale l'interrogatorio del "coimputato".

4. - La questione non è fondata.

Può prescindersi dal problema dommatico (che non incide sul

profilo di costituzionalità interessato) della unitarietà o meno del

rapporto processuale penale nel caso di concorso di persone nel reato:

anche perché l'esame di tale problema introdurrebbe ad un controllo

critico della interpretazione dell'art. 304 affermata dalla Cassazione,

interpretazione che lo stesso giudice a quo mantiene, invece, ferma nel

sollevare la questione di costituzionalità. Rileva, per decidere della

fondatezza o non della questione indicata, unicamente stabilire se

effettivamente (come si assume nell'ordinanza di rinvio) la

partecipazione del difensore all'interrogatorio dei coimputati sia

imposta dalle stesse esigenze garantite dall'art. 24 della

Costituzione, che risultano poste a base della ricordata decisione di

questa Corte n. 190 del 1970.

Al riguardo è sufficiente considerare che (come, poi,

ulteriormente chiarito nella successiva sentenza n. 146 del 1973) la

ragione fondamentale che, nella decisione n. 190 del 1970 citata, ha

condotto a postulare la presenza del difensore allo interrogatorio

dell'imputato, ha attinenza al carattere del tutto peculiare di tale

atto, che si identifica, non solo e non tanto nella provvista di

elementi probatori quanto nella funzione di "mezzo di difesa attraverso

l'esposizione da parte dell'imputato dei fatti e delle circostanze che

concorrono a formare il suo piano difensivo".

Ora, tale essendo la ratio che impone l'assistenza del difensore

all'interrogatorio del proprio assistito, è evidente che questa non

ricorre anche per l'interrogatorio del coimputato: essendo,

quest'ultimo, un atto che, nei rispetti dell'imputato, non incide sul

"suo" programma organico di difesa, ma svolge una funzione soltanto

"indiretta" di tipo probatorio, sul piano del convincimento del

giudice.

5. - Anche il quesito di legittimità degli articoli 304 bis e 364

del codice di procedura penale - sollevato (con le ordinanze del

giudice istruttore del tribunale di Roma in narrativa indicate) per

(supposta) violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione,

relativamente alla omessa previsione dell'intervento del difensore ai

confronti in corso di istruzione tra imputato e testi e tra coimputati

- è del pari infondato.

Identica questione risulta, del resto, già - in tal senso -

risolta con sentenza n. 63 del 1972.

Secondo quanto ha osservato la Corte in tale decisione, valgono,

infatti, per i confronti con l'imputato, "gli stessi motivi che

giustificano l'esclusione del diritto di intervento del difensore

riguardo alla escussione delle prove testimoniali": e, cioè,

l'attinenza dell'atto (non al momento della contestazione all'imputato,

sibbene) alla "attività dell'inquirente da svolgere in condizioni di

riservatezza nei modi a lui suggeriti, di volta in volta, come più

utili per la ricostruzione della verità obiettiva" ed, inoltre, la

"non definitività", trattandosi di atti "da rinnovare in sede

dibattimentale nella pienezza del contraddittorio".

Per di più, specificamente per i confronti con l'imputato, è

stato osservato ancora che essi ineriscono ad una "fase istruttoria

distaccata" (dove il "distacco", evidentemente, attiene ad un piano di

autonomia logica e non soltanto di successione cronologica) rispetto a

quella iniziale dell'interrogatorio dell'imputato, la quale "è fase

d'impostazione della difesa e delle sue prove" e, perciò appunto,

comporta l'intervento del difensore.

La ricordata decisione della Corte non è per vero ignota al

giudice a quo. Il quale non adduce elementi nuovi o diversi rispetto a

quelli dalla Corte già valutati, ma solo critica la linea

argomentativa da essa seguita sul punto, in particolare, dell'affermata

"ripetibilità" dell'atto, rilevando che la ripetizione in dibattimento

del confronto è una "realtà meramente apparente, tenuto conto del

fatale dissolversi della tensione emotiva".

Ora, a tale rilievo di sostanziale irripetibilità del confronto,

è agevole replicare che, in realtà, la irripetibilità da cui

discende l'esigenza di partecipazione del difensore è (come ancor più

chiaramente emerge nella successiva sentenza n. 64 del 1972) quella

storica dell'atto (quale, appunto, si configura in relazione a

deposizioni o confronti "a futura memoria"), non già quella soltanto

del relativo risultato (questa ultima essendo un dato, in certa misura,

ineliminabile e scontato, non solo per i confronti).

Per altro, deve ribadirsi che quello della rinnovabilità in

dibattimento è, nell'economia della ricordata decisione n. 63 del

1972, argomento di mero contorno; essendo, il mancato intervento del

difensore ai confronti indicati, giustificato soprattutto in funzione

del fatto che in tali atti non si imposta - come, invece,

nell'interrogatorio - il piano programmatico di difesa dell'imputato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 74,

comma terzo, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25

della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di

Montepulciano con l'ordinanza in epigrafe indicata;

dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 304

bis del codice di procedura penale (nella parte in cui omette di

prevedere l'assistenza del difensore dell'imputato agli interrogatori

dei coimputati), sollevata, in riferimento allo art. 24 della

Costituzione, dallo stesso giudice di Montepulciano;

dichiara, altresì, non fondata la questione di legittimità dello

stesso art. 304 bis e dell'art. 364 del codice di procedura penale

(nella parte in cui omettono di prevedere l'intervento del difensore ai

confronti tra coimputati o tra imputato e testi), sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze

in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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