Codice di procedura penale

Art. 87 c.p.p. — Esclusione di ufficio del responsabile civile

Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare. L'esclusione e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/2016

    Questione inammissibile
    20 maggio 2016

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale l'esclusione del responsabile civile è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. La Corte rimettente non motiva in modo adeguato l'asserita rilevanza della questione, la quale viene fatta discendere, in sostanza, dal solo fatto che essa sia stata nuovamente prospettata dall'imputato nell'atto di appello, senza indicare in qual modo il suo accoglimento inciderebbe sul giudizio a quo , discutendosi della posizione di una parte già estromessa dal giudizio di primo grado e nei cui confronti non è stato instaurato il contraddittorio in grado di appello. Sulla manifesta inammissibilità per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza della questione, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 136/2015 e 57/2015.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 87 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 247/2008

    Questione inammissibile
    2 luglio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 438 e 440 del medesimo codice, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone l'esclusione di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Infatti, il giudice a quo , avendo dichiarato, dopo l'adozione del rito abbreviato, l'inammissibilità della richiesta di citazione del responsabile civile, ha già consumato il proprio potere decisorio facendo definitiva applicazione della norma censurata, con la conseguenza di rendere ininfluente, sotto il profilo della rilevanza, un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma stessa.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 87 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art87 · fonte del testo

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