Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 74,

ultimo comma, e 231 del codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1973 dal pretore di Bari su

querela di Loseto Chiara, iscritta al n. 140 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del

27 giugno 1973;

2) ordinanza emessa il 30 aprile 1973 dal pretore di Bari su

denuncia a carico di Guerrieri Pasquale, iscritta al n. 242 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

3) ordinanza emessa il 6 novembre 1973 dal pretore di Borgo

Valsugana su denuncia anonima a carico di Zotta Livio Bailo, iscritta

al n. 452 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974;

4) ordinanza emessa il 1 marzo 1974 dal pretore di Montorio al

Vomano nel procedimento penale a carico di Croce Mario, iscritta al n.

167 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito di una querela per lesioni colpose, il pretore di

Bari emetteva decreto di archiviazione, che rinnovava dopo una nuova

denunzia-querela della parte offesa per lo stesso fatto.

Il procuratore della Repubblica, che aveva vistato il primo

decreto, chiedeva, per il secondo, che fosse dato corso all'azione

penale.

Nel disattendere tale richiesta, il pretore, con ordinanza 19

febbraio 1973, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 74, ultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte

in cui stabilisce che "il procuratore della Repubblica... può...

disporre invece che si proceda", in riferimento agli artt. 101,

secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Dopo aver richiamato la sentenza n. 102 del 1964 di questa Corte,

che ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità

costituzionale della stessa norma per differenti profili, il giudice a

quo precisa di voler contestare non il diritto del procuratore della

Repubblica di richiedere il procedimento penale a seguito di una

diversa valutazione, ma il modo con il quale il dissenso verrebbe da

lui unilateralmente risolto, con effetti vincolanti per il pretore, in

contrasto con la indipendenza del giudice e senza il contraddittorio

né la garanzia di difesa del soggetto in ordine al quale era stato

emesso il decreto di archiviazione.

2. - Analoga questione, negli stessi termini, è stata sollevata

con successive ordinanze dal medesimo pretore di Bari (30 aprile 1973)

e dal pretore di Borgo Valsugana (6 novembre 1973) e, in riferimento

all'art. 25, primo comma, oltre che agli artt. 101, secondo comma, e

24, secondo comma, Cost., dal pretore di Montorio al Vomano (1 marzo

1974), per il quale la norma denunziata verrebbe anche a distogliere

l'imputato dal giudice naturale.

3. - Con la medesima sua ordinanza, il pretore di Borgo Valsugana -

premesso che il decreto di archiviazione si riferiva a denuncia anonima

di una sopraelevazione abusiva, in ordine alla quale il procuratore

della Repubblica aveva richiesto di procedere all'accertamento di

eventuali violazioni della legislazione edilizia - ha sollevato, in via

subordinata, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 231

cod. proc. pen., "in quanto non esclude che il pretore possa disporre

indagini sul contenuto di una delazione anonima che addebita un reato a

persona individuata". Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze in epigrafe, la Corte è chiamata a decidere:

a) se l'art. 74, ultimo comma, del codice di procedura penale - nella

parte in cui stabilisce che "il procuratore della Repubblica ...può...

disporre invece che si proceda" dopo il decreto di archiviazione del

pretore - contrasti con gli artt. 101, secondo comma, 3, primo comma,

24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione; b)

subordinatamente, se l'art. 231 cod. proc. pen., "in quanto non esclude

che il pretore possa disporre indagini sul contenuto di una delazione

anonima che addebita un reato a persona individuata", violi gli artt.

24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

2. - Le quattro ordinanze hanno per oggetto la stessa questione (e

quella del pretore di Borgo Valsugana anche una questione subordinata)

e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

3. - A prescindere dalle controversie dottrinarie sulla natura

giuridica del decreto di non promovibilità dell'azione penale, sono da

tener fermi i criteri accolti dalla Cassazione, secondo cui il

cosiddetto provvedimento di archiviazione, a differenza della sentenza,

ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a

preclusioni: dunque, non limita in alcun modo la possibilità per il

pubblico ministero o per il pretore (quando si tratta di reati di sua

competenza) di procedere in qualunque momento, pur se non siano insorte

nuove prove e senza che occorra un preventivo atto di revoca.

4. - In ordine alla denunziata violazione dell'art. 101, secondo

comma, Cost., è da richiamare la sentenza n. 102 del 1964, per la

quale il provvedimento di archiviazione "non chiude né definisce alcun

procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non volere iniziare e,

riferendosi soltanto all'esperimento di indagini, conserva il carattere

di atto che non preclude l'esercizio dell'azione penale". Con ciò si

è voluto intendere che il procuratore della Repubblica, quando dispone

che si proceda, esercita, egli, l'azione dinanzi al pretore, cioè,

eccezionalmente, attua il principio della domanda nel procedimento

pretorile.

D'altro canto, come è stato precisato dalla ridetta sentenza della

Corte, nella vicenda prevista dall'art. 74, ultimo comma, cod. proc.

pen., "i due diversi organi operano, non in ragione di un rapporto

gerarchico da superiore ad inferiore, ma nell'esplicazione di funziani

diverse, necessarie per il raggiungimento dei fini che il procedimento

persegue".

5. - Non può avere peso il rilievo, avanzato dal pretore di Bari,

che il conflitto di opinioni sul punto se debba o meno esercitarsi

l'azione penale "viene risolto unilateralmente dallo stesso organo

portatore del dissenso e con l'effetto automatico di far modificare

all'altro organo il proprio atteggiamento": invero, la giurisdizione

non viene sottratta al pretore, che conserva le sue attribuzioni di

organo giudicante, la sua libertà di valutazione e di convincimento e

ben può emettere sentenza istruttoria o dibattimentale di

proscioglimento.

Per converso, sarebbe, oltre a tutto, irragionevole ed abnorme che

il procuratore della Repubblica, cui spetta l'esercizio dell'azione

penale e che è abilitato ad impugnare la sentenza (istruttoria o

dibattimentale) del pretore, fosse disarmato a fronte di un decreto

pretorile di archiviazione (non impugnabile per il principio della

tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 190 cod. proc. pen.).

Comunque - anche per queste considerazioni - la Corte non ha motivo di

modificare la sua precedente statuizione.

6. - Non sussiste la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.,

perché l'equidistanza del pubblico ministero e dell'imputato rispetto

al giudice può e deve essere garantita nel processo, ma non è

configurabile tra il pubblico ministero, titolare dell'azione penale, e

"la persona cui il decreto è favorevole": si tratta di due fasi, di

due aspetti del tutto diversi che postulano un'altrettanto diversa (ed

opposta) dialettica procedimentale.

7. - Quanto al preteso privilegio, che, secondo il pretore di Bari,

sarebbe attribuito al denunciante per il fatto che può sollocitare il

pubblico ministero ad avanzare la richiesta di procedimento, è facile

obiettare, da un lato, che il denunciante collabora con la giustizia

allorché integra, in sede funzionalmente competente e qualificata, la

notitia criminis, dall'altro, che il pubblico ministero non interviene

per impulso e per interesse privati, bensì nell'esercizio di un suo

potere- dovere costituzionalmente sancito.

8. - Non sussiste la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.,

dappoiché, quando l'azione penale dà inizio ad un procedimento,

scattano tutte le garanzie difensive che per il procedimento, appunto,

sono disposte per legge: e scattano anche prima in sede preistruttoria

(sentenza n. 86 del 1968 e legge n. 932 del 1969), epperò sempre in

funzione del procedimento stesso.

9. - Non sussiste, infine, la violazione dell'art. 25, primo comma,

Cost., giacché il meccanismo accolto nell'art. 74, ultimo comma, cod.

proc. pen., non toglie la certezza circa il giudice che in concreto

deve giudicare (giova ricordare che gli artt. 30 e 31 cod. proc. pen.,

in quanto toglievano tale certezza, sono stati dichiarati

costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 88 del 1962). E, per

di più, nella nozione di giudice di cui all'art. 25 Cost. non deve

ritenersi compreso il pubblico ministero (sentenza n. 148 del 1963).

10. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 231

cod. proc. pen., promossa in via subordinata dal pretore di Borgo

Valsugana, è stata - nelle more di questo giudizio - dichiarata

infondata, in riferimento agli stessi precetti costituzionali ora

richiamati (artt. 3 e 24) con la sentenza n. 300 del 1974.

Non vengono addotti argomenti diversi e la Corte non ha ragione di

mutare la sua giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 74, ultimo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo

comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata, con le

quattro ordinanze in epigrafe, dai pretori di Bari, di Borgo Valsugana

e di Montorio al Vomano;

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 231 del codice di procedura penale, sollevata,

in subordine, con l'ordinanza del pretore di Borgo Valsugana e già

dichiarata non fondata con sentenza n. 300 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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