Art. 78 c.p.p. — Formalità della costituzione di parte civile

La dichiarazione di costituzione di parte civile e' depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilita':

  • a)le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita' del suo legale rappresentante;
  • b)le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
  • c)il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
  • d)l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda ((agli effetti civili));
  • e)la sottoscrizione del difensore. (( Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonche' la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volonta' contraria della parte interessata, puo' conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. )) Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. 110
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 dicembre 1999, n. 479

110

La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che " La deposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 94/1996

    Questione infondata
    3 aprile 1996

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 78 c.p.p., nella parte in cui consente alla parte civile di costituirsi in udienza, senza prevedere in tal caso l'osservanza degli stessi termini a difesa previsti dell'art. 555, comma 3, c.p.p., per il decreto di citazione a giudizio, in quanto, fermo restando il principio secondo il quale la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato rappresenta per l'imputato una eventualità prevedibile sin dal momento in cui sorge l'imputazione, va escluso che la particolare disciplina dei termini previsti per il decreto di citazione possa venire utilmente invocata quale 'tertium comparationis', essendo strettamente collegata alla facoltà per l'imputato di richiedere i riti alternativi, tanto più che, allorché in conseguenza della costituzione di parte civile si verifichi la necessità di approntare una difesa più specifica e circostanziata, il sistema processuale consente al giudice di accordare adeguate sospensioni del dibattimento, ai sensi dell'art. 477, comma 2, c.p.p.. - V. S. n. 453/1992. red.: F. Mangano

    Art. 540 c.p.p. · Art. 600 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 78 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 408/1991

    Questione infondata
    12 novembre 1991

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78, n. 2, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dell…

    Art. 137 c.p.c. · Art. 78 c.p.p. · Art. 152 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 30 dicembre 2022. 1 parola tolta, 57 parole aggiunte in 2 capoversi.

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda aggiunto: agli effetti civili;

e) la sottoscrizione del difensore. aggiunto: Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonche' la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volonta' contraria della parte interessata, puo' conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della … produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione. tolto: 3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione … nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civileaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 dicembre 1999, n. 479

    La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che " La deposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art78 · fonte del testo

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