Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 r.d. 30

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e art. 74 cod. proc.

pen., promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1985 dal Pretore di

Palestrina nei procedimenti penali riuniti a carico di Casarin ed

altra, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima s.s. dell'anno

1987;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza 7 dicembre 1985 (pervenuta a questa Corte il 10

novembre 1986), il Vicepretore onorario di Palestrina sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 del r.d. 30

gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) e 74 cod. proc. pen.,

nella parte in cui non prevedono la costituzione e il funzionamento

effettivo di un autonomo ufficio del Pubblico ministero nei giudizi

davanti al Pretore: e ciò sia con riferimento agli artt. 2, 3, 10,

102 e 107 Cost., sia con riferimento alla Conv. Europea dei diritti

dell'uomo, ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Nessuno si è costituito nel giudizio davanti alla Corte, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto Nell'ampia motivazione l'ordinanza svolge, da una parte, i noti

motivi concernenti il profilo d'illegittimità derivante dalla natura

anfibia del Pretore che, essendo Pubblico ministero nella parte

preliminare o di eventuale istruttoria, diventa al dibattimento egli

stesso giudice delle cause da lui istruite, o comunque da lui portate

a giudizio. Ma sul punto la Corte si è già pronunziata con sent. n.

268 del 1986, e prima ancora con le sentenze nn. 45 e 61 del 1967 e

123 del 1970. L'esigenza di separare le due funzioni anche nella fase

preliminare o istruttoria, così come ora segnala anche il Pretore di

Palestrina, è reale ma, nell'imminenza ormai della riforma

processuale, e a nuova legge-delega già approvata, è opportuno che

sia il legislatore a dare al rito pretorile una completa disciplina:

anche per i necessari interventi in quella parte del connesso settore

dell'ordinamento giudiziario che la riforma non potrà non

coinvolgere. Spetta, perciò, lo stesso legislatore, proprio per le

ragioni ora indicate, a dare attuazione all'art. 6, par. 1 della

Convenzione di Strasburgo.

Il pretore, però, svolge anche altro profilo.

Secondo il magistrato rimettente, il rappresentante del Pubblico

ministero al dibattimento dovrebbe essere nominato dal Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale, come si evincerebbe dall'art.

70, terzo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario) che dispone che i Procuratori della Repubblica

"esercitano le loro funzioni personalmente o per mezzo dei dipendenti

addetti ai rispettivi uffici".

Trascura, però, il Pretore che il primo comma dello stesso

articolo limita al Tribunale la competenza del Procuratore della

Repubblica, sì che questi non potrebbe mai esercitare le funzioni di

Pubblico ministero nel dibattimento pretoreo: e, se non può egli

stesso esercitarle, non può evidentemente delegare ad altri poteri

che non gli competono.

Infatti, è proprio l'art. 72, secondo comma, del detto

Ordinamento che, con l'indicare espressamente e direttamente le

persone che possono essere chiamate ad esercitare nell'udienza

pretorea le funzioni di Pubblico ministero, esclude che le funzioni

stesse possono essere esercitate da magistrati addetti all'Ufficio

del Procuratore della Repubblica. E si tratta di persone, le prime,

che non "dipendono" da quest'ultimo magistrato, e non necessitano di

alcuna sua delega perché derivano direttamente dalla legge il loro

potere. Occorre soltanto che abbiano "la chiamata" al concreto

esercizio delle funzioni per quella certa udienza, o anche per quel

singolo dibattimento: ma a chiamare non può essere che colui cui è

affidata la direzione del dibattimento, analogamente a quanto accade

per il difensore dell'altra parte processuale, l'imputato, quando

questi non abbia provveduto per suo conto.

Eppure, problemi ben più gravi e delicati potrebbero sorgere per

colui che è chiamato alla difesa dell'accusato, nell'area dell'art.

24, secondo e terzo co. Cost., se fosse vero che, per il solo fatto

che è il Pretore a nominarlo, il difensore soggiace a metus

reverentialis nei confronti del giudice.

Tutti sanno, però, che così non è, e che, se dovesse accadere,

non dipenderebbe comunque dal fatto della nomina, ma semmai

dall'animo timoroso o servile del professionista, che dovrebbe subito

essere sostituito.

Nemmeno questo profilo, pertanto, può essere accolto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)

e 74 cod. proc. pen., sollevata dal vicepretore onorario di

Palestrina in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost., con

ordinanza 7 dicembre 1985 (Reg. ord. n. 776/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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