Art. 9 — Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato

Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".

Testo vigente dal 5 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-27;97~art9 · fonte del testo

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