Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio.

Testo vigente dal 25 luglio 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 317/2010

    Questione infondata
    11 novembre 2010

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234, nella parte in cui non prevedono che, anche nel procedimento per decreto - analogamente a quanto stabilito per il procedimento ordinario - il decreto di citazione a giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, debba essere preceduto, a pena di nullità, dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti, analoghe censure mosse alle disposizioni impugnate sono state già esaminate dalla Corte e decise con le ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, nel senso della manifesta infondatezza. La questione proposta dal remittente nel presente giudizio, peraltro, non esprime profili né argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. Per questioni analoghe, sollevate in rapporto ai medesimi parametri costituzionali v. ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, già citate nel testo. Con riguardo a questioni affini, volte ad introdurre l'obbligo del previo interrogatorio, o dell'invito a renderlo, quale condizione di validità della richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, v. ordinanze n. 326 del 1999 e n. 432 del 1998. Sulla manifesta infondatezza delle questioni aventi ad oggetto la legge 16 dicembre 1999, n. 479, di modifica della disciplina introdotta dalle norme censurate, v. ordinanze n. 131 e n. 32 del 2003; in argomento, altresì, ordinanze n. 8 del 2003 e n. 203 del 2002.

    Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1997-07-16;234~art3 · fonte del testo

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