Corte costituzionale

Sentenza n. 497/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/12/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29

giugno 1994 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di

Bussachini Alberto Giovanni, iscritta al n. 51 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Milano ha ritenuto rilevante, e non

manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non commina la nullità per

mancanza degli avvisi prescritti dalla precedente lettera e)".

2. - Nel corso di un procedimento penale, il Pretore di Milano ha

riscontrato che, nel decreto di citazione a giudizio, il pubblico

ministero, in violazione del disposto di cui all'art. 555, comma 1,

lettera e) del codice di procedura penale, non ha indicato

all'imputato la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero

l'applicazione della pena, né ha constatato che tale avvertimento

sia stato fatto dal pubblico ministero in altro, separato o

precedente atto; nondimeno - ha rilevato il giudice a quo -

l'omissione dell'avviso in parola non è sanzionata da alcuna

nullità.

Osserva il remittente che in un procedimento come quello pretorile,

in cui non vi è udienza preliminare, verrebbe così ad essere leso,

in una delle possibili manifestazioni, il diritto di difesa di cui

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Inoltre, in assenza di una specifica sanzione, verrebbe reso vano

l'intendimento legislativo di "deflazionare" il dibattimento

incentivando l'imputato ad accedere ai riti alternativi, con gravi

implicazioni organizzative e ritardi della fase dibattimentale, resa

così non obbligatoria, ma quasi inevitabile: di qui, ad avviso del

remittente un secondo profilo di incostituzionalità per violazione

di quei criteri di efficienza, enunciati all'art. 97 della

Costituzione, cui deve essere improntata ogni attività pubblica.

Infine, conclude il Pretore, è implicito che per scelta

discrezionale del pubblico ministero verrebbe ad essere violata anche

la parità di trattamento dei cittadini ex art. 3 della

Costituzione.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità, e comunque per l'infondatezza,

della questione.

In primo luogo la difesa del Governo rileva che, per quanto attiene

al profilo dell'assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione,

questa Corte ha più volte ribadito la necessità di una "esplicita"

indicazione delle ragioni a sostegno della non manifesta infondatezza

mentre sul punto il remittente si limita ad una laconica affermazione

di principio.

Sul punto dovrebbe, pertanto, concludersi per una declaratoria di

inammissibilità.

Destituita di fondamento dovrebbe poi ritenersi la questione della

asserita violazione del diritto di difesa che, invece, appare

assicurata nel momento in cui viene posta, a condizione di nullità,

la norma di cui alla lettera f) che garantisce l'imputato circa una

assistenza difensiva tecnica. È, appunto, grazie a quest'ultima

sostiene l'Avvocatura che egli potrà essere edotto circa la

possibilità di adire riti alternativi e in ordine a tutti gli altri

diritti difensivi che gli spettano.

In definitiva, prosegue l'Avvocatura, la scelta legislativa di

sanzionare con la nullità solo la mancata indicazione dei requisiti

di cui alle lettere c), d) ed f) appare del tutto ragionevole anche

sotto un profilo di funzionalità del sistema. Diversamente opinando,

si dovrebbe giungere ad ipotizzare, non solo per l'ipotesi di cui

alla lettera e), ma anche per le altre prescrizioni dello stesso e di

altri articoli, l'obbligo di una "esposizione anticipata e

dettagliata" di tutte le possibilità difensive che spettano

all'imputato, con il rischio di trasformare i provvedimenti come il

decreto di citazione in una sorta di piccoli "breviari".

Parimenti infondato risulterebbe il richiamo all'art. 97 della

Costituzione in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di

questa Corte, detta disposizione, pur potendo riferirsi anche agli

organi dell'amministrazione della giustizia, "attiene esclusivamente

alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e al

loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del

tutto estranea al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale,

nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che

costituiscono espressione di tale esercizio". Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione,

della legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice

di procedura penale, "nella parte in cui non commina la nullità per

mancanza degli avvisi prescritti alla precedente lettera e)".

2. - In sintesi, il giudice remittente ritiene che la disciplina

risultante dalla norma impugnata, in quanto non prevede la nullità

del decreto di citazione a giudizio nel caso di mancato avviso

all'imputato della facoltà di richiedere riti alternativi, ovvero di

presentare domanda di oblazione, contrasti:

con l'art. 3 della Costituzione: perché rimetterebbe ad una

scelta discrezionale del pubblico ministero l'avviso di cui alla

lettera e) del cit. art. 555;

con l'art. 97 della Costituzione: per violazione dei criteri di

efficienza cui deve essere improntata ogni attività pubblica, in

quanto, in mancanza dell'avviso, l'imputato non viene incentivato ad

accedere ai riti alternativi, con gravi implicazioni organizzative e

ritardi della fase dibattimentale;

con l'art. 24 della Costituzione: per lesione del diritto di

difesa, in quanto, non essendo prevista nel procedimento pretorile la

fase dell'udienza preliminare, l'imputato può venire a conoscenza

della facoltà di richiedere riti alternativi solo al momento del

dibattimento, quando cioè il termine per richiedere il rito

abbreviato è già decorso.

3. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità,

per genericità e mancanza di motivazione, dedotta dalla difesa del

Presidente del Consiglio relativamente al profilo di illegittimità

costituzionale sollevato dal remittente in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

L'eccezione non può essere accolta.

Pur se fornito di assai scarna motivazione, nondimeno dal contesto

del provvedimento di rimessione emerge con sufficiente chiarezza che

il giudice remittente ha inteso censurare l'asserita discrezionalità

con la quale, a suo avviso, il pubblico ministero può, in difetto di

alcuna sanzione, inserire o meno l'avviso previsto dalla lettera e)

del citato art. 555, e, conseguentemente, ha inteso indicare una

possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo

di una irragionevole disparità di trattamento tra imputati ai quali

il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato in forma

completa, e imputati il cui decreto di citazione contenga tale

omissione.

4. - Nel merito, la questione è fondata in riferimento all'art.

24 della Costituzione.

Come può evincersi dalla Relazione al progetto preliminare del

codice, il decreto di citazione a giudizio, il cui contenuto è

disciplinato dalla norma impugnata, è strutturato come un "atto

complesso" con il quale si intendono ottenere due effetti:

"sollecitare l'imputato ad avvalersi di un rito abbreviato e

contestualmente citarlo per il giudizio, ove tale sollecitazione non

venga accolta".

Tale impostazione costituisce, come già questa Corte ha avuto modo

di rilevare (v. ordinanza n. 208 del 1991), espressione del favor

per i riti differenziati - alternativi al dibattimento - la cui

incentivazione mira in definitiva a perseguire quegli obiettivi di

massima semplificazione e di "deflazione" del dibattimento stesso,

più volte sottolineati dal legislatore.

Proprio a tal fine la disciplina posta dall'art. 555,

nell'enunciare il contenuto del decreto di citazione a giudizio

formato dal pubblico ministero, prevede esplicitamente, alla lettera

e), l'avviso all'imputato della facoltà di ricorrere ai riti

alternativi o di presentare domanda di oblazione.

Si è quindi in presenza di una norma che, da un lato, assicura una

garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa,

dall'altro, non prevede alcuna conseguenza (rectius : alcuna tutela)

nel caso in cui tale avviso venga omesso, pur essendo del tutto

evidente che la norma stessa pone comunque un obbligo, e non una mera

indicazione di principio, al pubblico ministero.

Un tale assetto normativo, oltre che irragionevole per l'assenza

assoluta di un qualsiasi motivo apprezzabile di pubblico interesse

(ove invece le esigenze di deflazione del dibattimento e comunque di

celerità del processo spingerebbero in senso contrario), è in

realtà suscettibile di diminuire le potenzialità difensive

dell'imputato, al quale, pur essendo attribuito, nel giudizio

pretorile, uno spatium deliberandi di 15 gg. per l'eventuale scelta

di riti alternativi, può accadere, in mancanza di una tempestiva

conoscenza, di trovarsi decaduto dalla facoltà di richiedere

quantomeno il giudizio abbreviato.

Sulla base del medesimo rilievo, inoltre, può escludersi che la

garanzia della difesa tecnica, sancita alla lettera f) della norma,

sia previsione di per sé sufficiente a scongiurare tale evenienza;

è del tutto evidente che, nell'ambito dei 45 giorni indicati

dall'ultimo comma del citato art. 555 quale minimo intervallo

temporale prima della celebrazione del giudizio, ben può accadere

che l'imputato prenda contatto con il suo difensore oltre il 15

giorno dalla notifica del decreto di citazione, e cioè

tempestivamente per l'esercizio dei suoi diritti di difesa in

dibattimento ma irrimediabilmente tardi ai fini della previsione in

esame.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

555, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento

all'art.

24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non

prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza

o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1,

lettera e).

I profili di illegittimità costituzionale sollevati in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione restano assorbiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la

nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o

insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera

e).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.

Il Presidente e redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:497 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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