Art. 180 c.p.p. — Regime delle altre nullità di ordine generale

Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullita' previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piu' essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 180 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 26232/2025

    26 settembre 2025

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la genericità della contestazione dell'accusa, per carenza di chiarezza e precisione nella descrizione del fatto, si traduce in una nullità relativa dell'atto di vocatio (decreto che dispone il giudizio o citazione), che rimane sanata se non tempestivamente dedotta (art. 181, comma 3, c.p.p.), mentre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (che si verifica allorquando l'incolpato venga condannato per un fatto diverso da quello formalmente contestato ex artt. 516-518 c.p.p.) integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo o, comunque, rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della citazione a giudizio per genericità della contestazione disciplinare, siccome formulata in una memoria successiva alla proposizione del ricorso, mentre la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina o, stante il carattere amministrativo della fase svolgentesi dinanzi a questo, quale motivo di impugnazione della relativa decisione dinanzi al C.N.F. medesimo).

    Art. 180 c.p.p. · Art. 59 Legge professionale forense · Art. 521 c.p.p. · Art. 522 c.p.p.

    Rassegna di settembre 2025, p. 6 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 159/2006

    Questione inammissibile
    14 aprile 2006

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, poste in via subordinata, degli artt. 179 e 180 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.. È condivisibile la premessa ermeneutica secondo la quale la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo nel caso in cui la notifica della citazione dell'imputato sia stata omessa, con la conseguenza che la notificazione irrituale, ma comunque atta a garantire la conoscenza dell'atto, ricade nel novero delle nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen.. Posto che nella specie la notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio è stata irrituale, la sua nullità avrebbe dovuto essere dedotta, ex art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Se tale nullità si fosse verificata nel giudizio, la relativa eccezione sollevata dinanzi alla Corte di assise di appello rimettente potrebbe dirsi tempestiva. Ma tale assunto, dato per presupposto dal giudice a quo , è tutto da dimostrare, poiché la notificazione del decreto che dispone il giudizio rappresenta un incombente anteriore e prodromico all'instaurazione del giudizio e la sua nullità deve essere eccepita nel giudizio di primo grado. Il risultato che la Corte rimettente vorrebbe conseguire sostituendo, in parte qua , la disciplina di cui all'art. 180 cod. proc. pen. con quella di cui all'art. 181, comma 3, dello stesso codice - declaratoria di inammissibilità per tardività dell'eccezione - appare già assicurato dall'art. 180 cod. proc. pen.

    Art. 179 c.p.p. · Art. 180 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 102/1994

    Questione inammissibile
    24 marzo 1994

    La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Torino -in seguito alla sentenza con cui la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale, aveva annullato, giudicandolo abnorme, il precedente provvedimento con cui il pretore aveva dichiarato la nullità della delega delle funzioni di polizia giudiziaria, da parte dello stesso Procuratore generale ad un ufficiale di polizia giudiziaria- nei confronti delle norme degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b) e 180 cod. proc. pen. concernenti, per un verso, la disciplina del controllo sulla costituzione delle parti, e, per un altro verso, il regime di invalidità derivante dalla violazione delle norme regolanti detta costituzione, si basa su una errata interpretazione del 'decisum' della Suprema Corte. È infatti senz'altro da escludere -contrariamente a quanto asserito dal giudice 'a quò- che tale sentenza, -peraltro pronunciata in riferimento all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario- nella sua efficacia vincolante, gli imponesse di intendere le norme suddette nel senso che esse avrebbero precluso la verificabilità, da parte del giudice del dibattimento, della regolare costituzione del pubblico ministero di udienza. Le disposizioni denunciate, di conseguenza, risultano del tutto impropriamente coinvolte nel giudizio di legittimità. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76, in relazione all'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b), e 180 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 44/1994

    Questione inammissibile
    17 febbraio 1994

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto il giudice rimettente, oltre a prospettare due opposte ipotesi interpretative delle vicende processuali sulle quali non opera una scelta lasciando incerta la rilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio principale, censura non tanto una interpretazione di diritto contenuta in una sentenza della Corte di Cassazione, per lui vincolante, ai sensi dell'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., quanto un ritenuto errore di fatto della Corte stessa nell'identificazione di un atto (richiesta di rinvio a giudizio invece di decreto di citazione a giudizio), attribuendo quindi alla Corte costituzionale un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. red.: E.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 145 del 1994.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art180 · fonte del testo

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