Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,

del codice di procedura penale, in relazione all'art. 414 del

medesimo codice promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal

Pretore di Brescia - sezione distaccata di Breno - nel procedimento

penale a carico di Fostera Giovanni iscritta al n. 270 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Investito del giudizio in ordine a una imputazione per la

quale era stato in un primo tempo emesso provvedimento di

archiviazione, cui aveva fatto seguito l'emissione del decreto di

citazione a giudizio in assenza della autorizzazione alla riapertura

delle indagini prevista dall'art. 414 cod. proc. pen., il Pretore di

Brescia, sezione distaccata di Breno, ha sollevato, in riferimento

all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

555, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 414 citato,

nella parte in cui "non consente di rilevare o eccepire la nullità

del decreto di citazione nel caso di mancata autorizzazione alla

riapertura delle indagini preliminari".

Espone il giudice a quo che l'imputazione per la quale era stata

esercitata l'azione penale, relativa a una fattispecie perseguibile a

querela di parte, era la stessa per la quale era stata a suo tempo

disposta l'archiviazione; e che il pubblico ministero, a seguito di

sollecitazione della parte lesa (estrinsecatasi formalmente in un

nuovo atto di querela, peraltro tardivo), aveva provveduto a nuova

iscrizione, per l'identico fatto, nel registro delle notizie di reato

e proceduto a ulteriori indagini preliminari, conclusesi con

l'emissione del decreto di citazione a giudizio, senza curarsi di

richiedere preventivamente al giudice per le indagini preliminari

l'autorizzazione prescritta dall'art. 414 cod. proc. pen.

Tale anomalia procedurale, a parere dell'organo remittente, non è

adeguatamente sanzionata, essendo solo possibile ritenere

l'inutilizzabilità degli atti delle nuove indagini a norma dell'art.

191 cod. proc. pen.; ma non potendosi impedire l'efficacia dell'atto

di esercizio dell'azione penale, cui, pertanto, fa seguito

inevitabilmente la fase del giudizio.

In tal modo verrebbe elusa la funzione di controllo attribuita al

giudice per le indagini preliminari dall'art. 414 cod. proc. pen.,

consentendosi al pubblico ministero di esercitare liberamente

l'azione penale senza che siano previamente rimossi dall'organo

giurisdizionale gli effetti del decreto di archiviazione.

Ne deriva, secondo il Pretore, la menomazione del diritto di

difesa, non essendo possibile all'imputato, in mancanza di specifiche

previsioni normative, di eccepire davanti al giudice del dibattimento

l'invalidità del decreto di citazione a giudizio.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per

l'infondatezza della questione.

Osserva in primo luogo l'Avvocatura dello Stato che il remittente

è incorso in un'evidente aberratio ictus, poiché, stando alla

prospettazione della questione, il contrasto con l'art. 24 Cost.

deriverebbe non dalla norma impugnata, ma dall'art. 414 cod. proc.

pen., in quanto non contemplante una sanzione processuale per

l'inosservanza da parte del pubblico ministero del dovere di

richiedere l'autorizzazione al giudice ai fini della riapertura delle

indagini.

Nel merito, il diritto di difesa sarebbe pienamente tutelato, sia

che si ritenga, come sostiene il giudice a quo e parte della

giurisprudenza, che gli atti di indagine non preceduti da

autorizzazione del giudice per le indagini preliminari siano

inutilizzabili, poiché in tal caso l'imputato sarebbe tratto a

giudizio sulla base dei soli elementi raccolti nella fase conclusasi

con l'archiviazione, sia che si configuri l'autorizzazione alla

riapertura delle indagini come condizione di procedibilità, in

mancanza della quale si imporrebbe il proscioglimento dell'imputato

con la relativa formula. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata la questione del contrasto con l'art. 24

Cost. dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art.

414 del medesimo codice, nella parte in cui "non consente di rilevare

o eccepire la nullità del decreto di citazione nel caso di mancata

autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari", per la

menomazione del diritto di difesa conseguente alla impossibilità per

l'imputato, in mancanza di specifiche previsioni normative, di

eccepire davanti al giudice del dibattimento l'invalidità del

decreto di citazione a giudizio.

Ad avviso del giudice remittente, l'ordinamento non contempla

alcuna sanzione processuale per il caso in cui il pubblico ministero

abbia esercitato l'azione penale in ordine al medesimo fatto per il

quale sia stata precedentemente disposta l'archiviazione, senza

previamente richiedere e ottenere l'autorizzazione alla riapertura

delle indagini prescritta dall'art. 414 cod. proc. pen .

Né, a sanzionare tale condotta contraria alla legge processuale,

potrebbe ritenersi sufficiente la conseguenza della inutilizzabilità

degli atti di indagine, perché ciò non avrebbe alcun formale

effetto sull'atto dell'esercizio dell'azione penale, in mancanza di

una previsione di nullità che si ricolleghi a tale ipotesi.

2. - Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura

generale dello Stato, che ha sostenuto che la norma da sottoporre a

censura avrebbe dovuto essere quella recata dall'art. 414 cod. proc.

pen., in quanto non contemplante una sanzione processuale per

l'inosservanza da parte del pubblico ministero del dovere di

richiedere l'autorizzazione al giudice ai fini della riapertura delle

indagini.

Nella prospettiva del giudice remittente, infatti, l'omessa

previsione normativa concerne proprio la nullità che, nella ipotesi

dedotta, dovrebbe inficiare l'atto di esercizio dell'azione penale;

atto che, trattandosi di procedimento pretorile, si estrinseca nel

decreto di citazione a giudizio regolato appunto dall'art. 555 cod.

proc. pen., norma, dunque, correttamente sottoposta a censura.

3. - Va premesso che, diversamente dal previgente ordinamento

processuale, il nuovo codice di rito penale assegna una efficacia

(limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione.

Ciò è reso esplicito proprio dal citato art. 414, in base al

quale, dopo l'archiviazione, l'inizio di un nuovo procedimento è

subordinato a un provvedimento autorizzatorio del giudice.

Tale provvedimento ha dunque l'effetto di rendere possibile il

riaprirsi di un procedimento per il fatto già archiviato e,

all'esito di esso, l'eventuale esercizio dell'azione penale, che, in

difetto dell'autorizzazione, sarebbe precluso.

Ora, la caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di

preclusione è quella di rendere improduttivi di effetti l'atto o

l'attività preclusi; ed è naturalmente compito del giudice quello

di sancire tale inefficacia.

4. - Se si prende ad esempio il caso più eminente di preclusione,

quello del giudicato, può rilevarsi che, qualora sia iniziato un

secondo giudizio per il medesimo fatto, il giudice ha il dovere di

pronunciare sentenza (a seconda delle fasi processuali, di

proscioglimento o di non luogo a procedere), "enunciandone la causa

nel dispositivo" (art. 649, comma 2, cod. proc. pen.).

Ma anche nel caso in esame, nel quale parimenti deve ritenersi

precluso l'esercizio dell'azione penale, in quanto riguardante il

medesimo fatto già oggetto di un provvedimento di archiviazione, in

carenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini, è la

instaurabilità di un nuovo procedimento e, quindi, la

"procedibilità" a essere impedita; sicché se il presupposto del

procedere manca, il giudice non può che prenderne atto, dichiarando

con sentenza, appunto, che "l'azione penale non doveva essere

iniziata" (cfr. artt. 529, 469, 425, nonché, sia pure in termini

formalmente non identici, art. 129, cod. proc. pen.).

È quanto si verifica, ancora, qualora sia esercitata l'azione

penale per un fatto per il quale sia stata pronunciata sentenza di

non luogo a procedere nell'udienza preliminare, in mancanza della

revoca giudiziale prevista dagli artt. 434-437 cod. proc. pen. Anche

in questa ipotesi la regola della declaratoria dell'effetto

preclusivo, sub specie di sentenza di improcedibilità dell'azione

penale, è da ritenere espressa in termini generali dalle

disposizioni sopra menzionate, dovendosi pertanto reputare

ininfluente che il nuovo codice, a differenza di quanto comunemente

si affermava con riferimento a quello abrogato (art. 90 cod. proc.

pen. del 1930), non consideri specificamente tale situazione

nell'ambito dell'istituto del ne bis in idem (v. artt. 649, comma 1,

e 648, comma 1, cod. proc. pen.).

5. - Giova sottolineare che il petitum perseguito dal giudice a

quo (sanzione di nullità dell'atto di esercizio dell'azione penale)

appare del tutto inadeguato a risolvere l'"anomalia" procedimentale

da cui ha tratto le mosse la presente questione di costituzionalità.

Invalidato l'atto di impulso processuale, residuerebbe un

procedimento eternamente in vana attesa di definizione giudiziale:

esso non potrebbe mai risolversi in sede processuale, ma nemmeno

essere nuovamente archiviato, se non altro perché il giudice, ai

fini di un nuovo provvedimento di archiviazione, non potrebbe

delibare atti di indagine espletati contra legem.

6. - Poiché, invece, l'ordinamento, sistematicamente considerato,

appresta già un rimedio atto a sanzionare processualmente

l'esercizio dell'azione penale per un fatto già oggetto di un

provvedimento di archiviazione, in mancanza dell'autorizzazione

giudiziale ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., la questione deve

essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione

all'art. 414 del medesimo codice, sollevata, in riferimento all'art.

24 della Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di

Breno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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