di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso 1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356. 2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice e' richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario. 3. L'atto di citazione contiene:

  • a)l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonche' del decreto che ha autorizzato la citazione;
  • b)le generalita' e il domicilio della persona da citare;
  • c)il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
  • d)l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice; ((d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui e' citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa e' consentita));
  • e)l'avvertimento che, ((fuori del caso previsto dalla lettera d-bis),)) in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), ((d-bis),)) e) nonche' l'indicazione dell'imputato.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1992 al 30 dicembre 2022. 55 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso 1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI …

d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice; aggiunto: d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui e' citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa e' consentita;

e) l'avvertimento che, aggiunto: fuori del caso previsto dalla lettera d-bis), in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata … decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), daggiunto: ), d-bis), e) nonche' l'indicazione dell'imputato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art142 · fonte del testo

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