Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/2000

Altra decisione · depositata il 17/03/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 565, comma 1, 464, comma 1, 456, commi 1, 3 e 5, 429,

commi 1 e 2, e 555, comma 2, del codice di procedura penale;

dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale; dell'art. 459

del codice di procedura penale e dell'art. 2 della legge 16 luglio

1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di

abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di

procedura penale); e degli artt. 416 e 555 del codice di procedura

penale, come modificati dalla medesima legge n. 234 del 1997, e 459

dello stesso codice, promossi con ordinanze emesse il 4 maggio 1999

dal Pretore di Camerino, il 28 maggio 1999 (2 ordinanze) dal Pretore

di Brescia, il 19 maggio 1999 (2 ordinanze) dal Pretore di Firenze e

il 13 aprile 1999 dal Pretore di S. Maria Capua Vetere sezione

distaccata di Aversa, rispettivamente iscritte ai nn. 460, 463, 464,

466, 467 e 471 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Pretore di Camerino ha sollevato, con ordinanza

del 4 maggio 1999 (R.O. 460/1999), questione di legittimità

costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., in combinato

disposto con gli artt. 565, comma 1, 464, comma 1, 456, commi 1, 3 e

5, e 429, commi 1 e 2, del medesimo codice, in riferimento

all'art. 3, secondo comma, della Costituzione;

che il Pretore, chiamato a trattare il giudizio

dibattimentale a seguito dell'opposizione dell'imputato a decreto

penale di condanna, osserva che nel corso dell'indagine preliminare

non è stata data all'imputato stesso comunicazione dell'invito a

presentarsi per rendere l'interrogatorio, e che ciò è conforme

all'assetto legislativo vigente, il quale non pone in tal senso un

obbligo, stabilito a pena di nullità del decreto che dispone il

giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari per effetto

di opposizione al decreto penale (art. 565, comma 2, in relazione

all'art. 464 cod. proc. pen.);

che di tale omissione legislativa, peraltro, il rimettente

sostiene l'incostituzionalità, per "violazione del principio di

uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'art. 3" della

Costituzione, poiché all'imputato che sia chiamato a giudizio a

seguito della sua opposizione al decreto penale è data una

possibilità di difesa ridotta rispetto a quella accordata

all'imputato citato a giudizio nel procedimento "ordinario" a norma

dell'art. 555 cod. proc. pen., il quale, a seguito della riforma

recata dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, prescrive l'invito a

presentarsi per rendere interrogatorio, nel corso delle indagini

preliminari, a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio;

che la differenziazione - osserva ancora il rimettente -

appare ingiustificata, sia per la considerazione che le due

situazioni anzidette appaiono assimilabili, essendo sostanzialmente

rimessa a scelte discrezionali e non controllabili del pubblico

ministero l'adozione dell'uno o dell'altro modello processuale, sia

alla luce della ratio della citata riforma, il cui obiettivo è stato

quello di imporre al pubblico ministero, prima dell'esercizio

dell'azione penale, la presa in considerazione a favore dell'indagato

degli elementi di prova forniti dallo stesso;

che con due identiche ordinanze del 28 maggio 1999 (R.O. 463

e 464/1999) il Pretore di Brescia ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di costituzionalità

dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che il decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice

per le indagini preliminari a seguito di opposizione al decreto

penale, sia nullo qualora non sia stato preceduto dall'invito

all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio a norma

dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.;

che, secondo il Pretore, la mancata inclusione del suddetto

decreto che dispone il giudizio tra gli atti per i quali è prevista

la nullità per il caso di omissione dell'invito a presentarsi

determina una ingiustificata disparità di trattamento, con

pregiudizio delle garanzie di difesa, in danno dell'imputato soggetto

al procedimento speciale per decreto, rispetto a chi sia sottoposto a

procedimento penale ordinario, potendo solo il secondo, e non il

primo, "eccepire la nullità del giudizio instauratosi nei suoi

confronti" in ragione della mancata effettuazione dell'invito;

che il Pretore di Firenze ha sollevato, con due ordinanze di

contenuto corrispondente, entrambe del 19 maggio 1999 (R.O. 466 e

467/1999), questione di legittimità costituzionale dell'art. 459

cod. proc. pen. e dell'art. 2 della legge n. 234 del 1997, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il rimettente da un lato richiama altra identica

questione da lui stesso sollevata (R.O. 93/1999), dall'altro osserva

che il dubbio di costituzionalità ora riproposto non può dirsi

venuto meno a seguito dell'ordinanza n. 432 del 1998 della Corte

costituzionale, che ha dichiarato la manifesta infondatezza di altra

questione affine;

che, infatti, anche se nella decisione sopra citata la Corte

ha escluso la necessità di omologare lo schema processuale del rito

per decreto a quello "ordinario", proprio sotto il profilo

dell'invito a presentarsi e delle conseguenze della sua omissione,

ritiene tuttavia il rimettente, in senso contrario, che sussista pur

sempre il problema della differenza di trattamento tra indagati nella

fase delle indagini preliminari, fase nella quale non v'è differenza

tra indagato che sarà citato in giudizio in forma ordinaria e

indagato per il quale verrà richiesto il decreto penale di condanna,

a entrambi dovendo essere riconosciute le stesse garanzie e anzi

risultando maggiormente degna di tutela la posizione del destinatario

di un decreto penale;

che pertanto la mancata previsione legislativa dell'obbligo

di formulare l'invito ex art. 375, comma 3, cod. proc. pen.,

allorché il procedimento penale sia svolto nella forma del rito per

decreto, diversamente da quanto è stabilito per il processo

ordinario, si tradurrebbe in disparità di trattamento non

giustificata e lesiva degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il Pretore di S. Maria Capua Vetere - Sezione distaccata

di Aversa, con ordinanza del 13 aprile 1999 (R.O. 471/1999), denuncia

di incostituzionalità l'art. 459 cod. proc. pen., unitamente agli

artt. 416 e 555 dello stesso codice (come modificati dalla citata

legge n. 234 del 1997), in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che, svolgendo un'eccezione di incostituzionalità sollevata

dalla difesa, il rimettente osserva che l'indagato soggetto a un

decreto penale di condanna è privato del diritto di rendere

l'interrogatorio a seguito di invito, e subisce pertanto una

menomazione delle proprie garanzie di difesa, in relazione alla fase

delle indagini preliminari, nel raffronto con l'indagato che sia

citato a giudizio in forma ordinaria;

che, ad avviso del remittente, ciò comporta la violazione

degli artt. 3 e 24 della Costituzione, secondo la medesima

prospettazione svolta dal Pretore di Firenze;

che nei giudizi promossi dai Pretori di Camerino, Brescia e

S. Maria Capua Vetere (R.O. 460, 463, 464 e 471/1999) è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato;

che, rilevando l'eterogeneità dei modelli processuali messi

a raffronto - essendo il procedimento per decreto caratterizzato da

esigenze di particolare speditezza e dalla struttura di processo a

contraddittorio differito - nonché richiamando precedenti decisioni

di manifesta infondatezza rese da questa Corte su questioni analoghe

(ordinanze nn. 325 del 1999 e 432 del 1998), l'Avvocatura ha concluso

nel senso della manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che le sei ordinanze di rimessione sollevano, in

termini identici o analoghi tra loro, questioni di costituzionalità

sostanzialmente corrispondenti e che pertanto i relativi giudizi

possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che, pur nella varietà delle disposizioni di volta in volta

denunziate e delle argomentazioni svolte, i giudici rimettenti

individuano la possibile lesione del principio di uguaglianza e della

garanzia della difesa nella mancata inclusione del procedimento per

decreto tra quelli per i quali è stabilito, quale requisito di

validità del giudizio, l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato

a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375,

comma 3, cod. proc. pen., così come è previsto per il procedimento

ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del

1997;

che peraltro, successivamente alle ordinanze di rimessione,

è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.

Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità

spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione

forense), che, nell'ambito di una generale revisione del procedimento

penale dinanzi al tribunale, anche in composizione monocratica, ha,

in particolare, modificato le norme denunciate e quelle assunte dai

rimettenti quali termini di raffronto ai fini della prospettazione

del dubbio di costituzionalità;

che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito

all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito

delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo

incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in

seguito a una richiesta in tal senso da parte dell'indagato, cui deve

essere comunicato l'"avviso della conclusione delle indagini

preliminari" (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 17,

comma 2, della legge n. 479 del 1999);

che, in connessione con la diversa configurazione

dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è

stata correlativamente posta una nuova e diversa disciplina circa la

nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione

degli atti sopra detti (v. gli artt. 416, comma 1, e 552, comma 2

quest'ultimo "sostitutivo" dell'art. 555 previgente cod. proc. pen.,

quali modificati dagli artt. 17, comma 3, e 44 della legge n. 479 del

1999);

che, stante il complessivo mutamento del quadro normativo

assunto dai rimettenti a premessa delle censure di

incostituzionalità, occorre restituire gli atti agli stessi giudici,

a essi spettando di valutare se, a seguito delle modifiche

intervenute nella disciplina processuale in esame, le questioni

sollevate siano, nei giudizi principali, tuttora rilevanti nei

termini in cui sono state proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore

di Camerino, al Pretore di Brescia, al Pretore di Firenze e al

Pretore di S. Maria Capua Vetere - sezione distaccata di Aversa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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