Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/2000

Altra decisione · depositata il 11/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 459, 461, 464

e 555 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 26 luglio 1999, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Latina nel procedimento penale a carico di Amato

Miranda, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2000, e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie

speciale, dell'anno 2000 e il 24 novembre 1999, dal Tribunale di Vibo

Valentia - sezione distaccata di Tropea nel procedimento penale a

carico di Giorgio Troielli, iscritta al n. 88 del registro ordinanze

2000, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000, il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Latina ha sollevato, con ordinanza del 26 luglio 1999

(pervenuta alla Corte costituzionale il 1° febbraio 2000), questione

di legittimità costituzionale dell'art. 459, codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di emissione

del decreto penale di condanna sia preceduta dall'invito all'indagato

a presentarsi per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma

3, codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che, svolgendo una disamina del sistema processuale vigente,

il giudice a quo osserva in generale che nel procedimento per decreto

penale la posizione dell'imputato, destinatario di una condanna senza

previo contraddittorio, risulta meno tutelata rispetto agli altri

riti nei quali il sistema stesso si articola;

che, in questo quadro, la legge 16 luglio 1997, n. 234, ha

accentuato le garanzie della parità delle parti e del

contraddittorio, attraverso la prescrizione del previo invito

all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, prima della

citazione a giudizio (artt. 416, comma 1, e 555, comma 2, codice di

procedura penale), con la sola esclusione del procedimento per

decreto penale;

che di tale esclusione il giudice rimettente prospetta

l'incostituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza e

per lesione delle garanzie difensive, risultando ingiustificatamente

trattato in modo deteriore l'imputato sottoposto al rito per decreto

rispetto a chi sia sottoposto a procedimento penale secondo un altro

modello processuale e stante la preclusione, per il primo, della

possibilità di addurre elementi a proprio favore già nella fase

delle indagini, in modo da evitare il giudizio;

che a giustificare l'omissione censurata non varrebbero né

le caratteristiche di economia processuale e speditezza del rito

speciale, né la "premialità" di esso, né infine la possibilità di

recuperare appieno le garanzie attraverso l'opposizione al decreto,

trattandosi, secondo il rimettente, di argomenti non decisivi e

confutabili;

che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che, rilevando l'analogia tra la questione

sollevata e altra precedentemente definita nel senso della manifesta

infondatezza (ordinanza n. 432, del 1998), ha concluso nel medesimo

senso;

che il Tribunale di Vibo Valentia - sezione distaccata di

Tropea, in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di

condanna, ha sollevato, con ordinanza del 24 novembre 1999, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 461, 464 e 555 codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il decreto di

citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale

di condanna sia preceduto, a pena di nullità, dall'invito

all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio a norma

dell'art. 375, comma 3, codice di procedura penale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il Tribunale muove dalla ratio della disciplina

processuale introdotta con la legge n. 234 del 1997, ravvisata nella

possibilità per l'indagato di fornire elementi utili alla propria

difesa fino alla chiusura delle indagini preliminari, censurando la

scelta legislativa di escludere l'obbligo del previo invito a rendere

interrogatorio nel rito per decreto, in quanto riduttiva delle

possibilità di difesa dell'imputato in tale rito e

ingiustificatamente svantaggiosa rispetto a chi sia sottoposto a

procedimento penale in forma diversa;

che, in particolare, il rimettente osserva che la perdita di

garanzie non può ritenersi neppure surrogabile attraverso lo

strumento dell'opposizione al decreto penale, che ha funzione

puramente processuale e che non consentirebbe comunque all'imputato

di addurre elementi a proprio favore che siano insorti dopo

l'opposizione stessa e prima del giudizio che ne deriva.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano analoghe

questioni di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi

possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che, pur differenziandosi sul piano delle disposizioni

denunziate e delle argomentazioni svolte, le ordinanze di rimessione

individuano la possibile lesione del principio di uguaglianza e della

garanzia della difesa nella mancata inclusione del procedimento per

decreto tra quelli per i quali è stabilito, quale requisito di

validità del giudizio (in riferimento alla richiesta di emissione

del decreto, secondo r.o. n. 73/2000; ovvero al decreto di citazione

a giudizio conseguente all'opposizione, secondo r.o. n. 88/2000),

l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per

rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, codice di

procedura penale, così come è stato previsto per il procedimento

ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del

1997, agli artt. 416 e 555, codice di procedura penale;

che peraltro, successivamente alle ordinanze di rimessione,

è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.

Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità

spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione

forense), che, nell'ambito di una più generale revisione del

procedimento penale dinanzi al tribunale, anche in composizione

monocratica, ha, in particolare, modificato sia alcune delle norme

denunciate sia quelle assunte dai rimettenti quali termini di

raffronto ai fini della prospettazione del dubbio di

costituzionalità;

che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito

all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito

delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo

incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto, come

atto eventuale, solo in seguito a una specifica richiesta in tal

senso da parte dell'indagato, cui deve essere comunicato l'"avviso

della conclusione delle indagini preliminari" (art. 415-bis, codice

di procedura penale, introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge

n. 479 del 1999);

che, in connessione con la anzidetta diversa configurazione

dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è

stata correlativamente posta una nuova e diversa disciplina circa la

nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione

dell'avviso e dell'eventuale invito a presentarsi (v. gli artt. 416,

comma 1, e 552, comma 2 - quest'ultimo "sostitutivo" dell'art. 555

previgente codice - di procedura penale, quali modificati dagli

artt. 17, comma 3, e 44 della legge n. 479 del 1999);

che, stante il complessivo mutamento del quadro normativo

assunto dai rimettenti a oggetto o comunque a premessa delle censure

di incostituzionalità, occorre restituire gli atti agli stessi

giudici, a essi spettando di valutare se, a seguito delle modifiche

intervenute nella disciplina processuale in esame, le questioni

sollevate siano, nei giudizi principali, tuttora rilevanti nei

termini in cui sono state proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Latina e al Tribunale di Vibo

Valentia - sezione distaccata di Tropea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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