All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65". All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3". All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: "nullo", sono inserite le seguenti: "se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero".

Testo vigente dal 25 luglio 1997

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 317/2010

    Questione infondata
    11 novembre 2010

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234, nella parte in cui non prevedono che, anche nel procedimento per decreto - analogamente a quanto stabilito per il procedimento ordinario - il decreto di citazione a giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, debba essere preceduto, a pena di nullità, dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti, analoghe censure mosse alle disposizioni impugnate sono state già esaminate dalla Corte e decise con le ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, nel senso della manifesta infondatezza. La questione proposta dal remittente nel presente giudizio, peraltro, non esprime profili né argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. Per questioni analoghe, sollevate in rapporto ai medesimi parametri costituzionali v. ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, già citate nel testo. Con riguardo a questioni affini, volte ad introdurre l'obbligo del previo interrogatorio, o dell'invito a renderlo, quale condizione di validità della richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, v. ordinanze n. 326 del 1999 e n. 432 del 1998. Sulla manifesta infondatezza delle questioni aventi ad oggetto la legge 16 dicembre 1999, n. 479, di modifica della disciplina introdotta dalle norme censurate, v. ordinanze n. 131 e n. 32 del 2003; in argomento, altresì, ordinanze n. 8 del 2003 e n. 203 del 2002.

    Art. 2 Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale · Art. 3 Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale · Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/2000

    Altra decisione
    11 luglio 2000

    Ordina la restituzione degli atti al pretore di Palermo sezione distaccata di Bagheria. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Fruscella

    Art. 555 c.p.p. · Art. 2 Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale · Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/2000

    Altra decisione
    17 marzo 2000

    Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Pretori di Camerino, Brescia, Firenze, S. Maria Capua Vetere - sez. dist. di Aversa) degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 565, comma 1, 456, comma 1, 3 e 5, 429, comma 1 e 2, 555, comma 2, cod. proc. pen.; dell'art. 565, comma 1, cod. proc. pen.; dell'art. 459 cod. proc. pen. e dell'art. 2 della l. 16 luglio 1997, n. 234; e degli artt. 416 e 555 cod. proc. pen., come modif. dalla l. n. 234 del 1997, e 459 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce del 'jus superveniens', costituito dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.

    Art. 565 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 456 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-07-16;234~art2 · fonte del testo

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