Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 459, o degli

artt. 459 e seguenti, del codice di procedura penale e dell'art. 2

della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del

codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289,

416 e 555 del codice di procedura penale), promossi con ordinanze

emesse il 16 settembre, il 5 ottobre, il 22 ottobre e il 16 settembre

1998 dal pretore di Catania, il 20 novembre 1998 dal pretore di

Catania - sezione distaccata di Paternò, il 5 ottobre 1998 dal

pretore di Catania, il 21 dicembre 1998 dal pretore di Firenze, il 15

dicembre 1998 e il 14 gennaio 1999 dal pretore di Patti - sezione

distaccata di Naso, rispettivamente iscritte al n. 885 del registro

ordinanze 1998 e ai nn. 1, 2, 45, 60, 75, 93, 132 e 221 del registro

ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 4, 6, 7, 8, 9, 11 e

16, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto, emesse il

16 settembre (r.o. nn. 885/1998 e 45/1999), il 5 ottobre (r.o. nn. 1

e 75/1999) e il 22 ottobre 1998 (r.o. n. 2/1999), nell'ambito di

altrettanti distinti giudizi penali pervenuti alla fase

dibattimentale a seguito di opposizione degli imputati a decreti

penali di condanna, il pretore di Catania ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 459 e seguenti cod. proc.

pen., che disciplinano il procedimento per decreto, nella parte in

cui non prevedono la nullità della richiesta di decreto penale di

condanna e degli atti conseguenti (decreto penale e decreto che

dispone il giudizio emesso dal giudice, secondo l'art. 565, comma 2,

cod. proc. pen., a seguito dell'opposizione dell'imputato) allorché

non siano preceduti dall'invito alla persona sottoposta a indagini

preliminari a presentarsi per rendere interrogatorio, a norma

dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen;

che il rimettente muove dalle modifiche recate alla disciplina

del processo dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha introdotto,

nel comma 2 dell'art. 555 cod. proc. pen., una nuova ipotesi di

nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico

ministero nel procedimento ordinario davanti al pretore, in caso di

omissione del previo invito a comparire per rendere l'interrogatorio,

ma che nulla ha stabilito per il procedimento per decreto penale;

che di tale omissione legislativa il giudice appunto si duole,

giacché per effetto di essa si configurerebbe una ingiustificata

differenziazione tra imputati, anche di un medesimo reato, potendo

essi, attraverso l'eventuale interrogatorio, prospettare le proprie

ragioni e addurre elementi difensivi potenzialmente idonei a far

definire il procedimento con un provvedimento di archiviazione solo

nel caso dell'adozione della forma ordinaria del procedimento

medesimo, mentre nel giudizio per decreto tali deduzioni potrebbero

essere fatte valere solo nel dibattimento che segue all'opposizione;

che la suddetta difforme disciplina di situazioni assimilabili

appare, al pretore rimettente, lesiva dell'art. 3 della Costituzione,

perché non sorretta da una qualche esigenza logica o giuridica;

che, inoltre, il giudice di merito prospetta la violazione

dell'art. 97 della Costituzione, ravvisando nella disciplina

anzidetta un fattore di pregiudizio per il buon andamento della

pubblica amministrazione, intesa in senso lato, perché si rende

necessaria la celebrazione di un dibattimento penale, con i costi e i

tempi che ciò comporta, anche nei casi in cui sarebbe ipotizzabile

una definizione anticipata (con l'archiviazione) della vicenda

processuale;

che il pretore di Catania - sezione distaccata di Paternò, con

ordinanza del 20 novembre 1998 (r.o. n. 60/1999), ha sollevato

analoga questione di costituzionalità, in riferimento, oltre che al

principio costituzionale di uguaglianza e a quello di buon andamento

della pubblica amministrazione, altresì al diritto di difesa (art.

24 della Costituzione), del quale prospetta la lesione per la

negazione, nel procedimento per decreto penale, della possibilità

per l'imputato di pervenire a un provvedimento favorevole, come

l'archiviazione, sulla scorta degli elementi dallo stesso

eventualmente forniti nel corso dell'interrogatorio reso a seguito

dell'invito a presentarsi emesso a norma dell'art. 375, comma 3, cod.

proc. pen;

che anche il pretore di Patti - sezione distaccata di Naso ha

proposto, con ordinanza del 15 dicembre 1998 (r.o. n. 132/1999),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc.

pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, la mancata previsione dell' "obbligo

di procedere all'interrogatorio" dell'indagato, prima di esercitare

l'azione penale attraverso la richiesta di emissione di decreto

penale a) comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento

rispetto al caso del decreto di citazione a giudizio dinanzi al

pretore emesso nella forma ordinaria (art. 555 cod. proc. pen.), e b)

sarebbe contrastante con l'esigenza fondamentale della legge n. 234

del 1997, che il rimettente individua nella preclusione a un - valido

- esercizio dell'azione penale se prima non sia stata garantita

all'imputato la possibilità di contraddire e di difendersi

attraverso l'interrogatorio, in modo da evitargli la trattazione del

giudizio in pubblico dibattimento, risolvendo il procedimento già

nella fase dell'indagine preliminare;

che il pretore di Patti ha sollevato altra analoga questione di

costituzionalità relativamente all'art. 459 cod. proc. pen., con

ordinanza del 14 gennaio 1999 (r.o. n. 221/1999), formulando, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, osservazioni

sostanzialmente corrispondenti a quelle dell'ordinanza che precede,

in particolare quanto all'esigenza, che sarebbe immotivatamente

elusa, di consentire all'indagato, tramite l'interrogatorio

eventualmente reso, di evitare il giudizio dibattimentale susseguente

all'opposizione, e di pervenire all'archiviazione;

che anche il pretore di Firenze, con ordinanza del 21 dicembre

1998 (r.o. n. 93/1999) ha denunciato di incostituzionalità, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 459 cod.

proc. pen., unitamente all'art. 2 della citata legge n. 234 del 1997

(norma, questa, che ha modificato gli artt. 416 e 555 cod. proc.

pen.), in quanto non prevedono che la richiesta di emissione del

decreto penale di condanna sia preceduta, a pena di nullità,

dall'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio;

che il pretore rimettente ritiene che la privazione della

possibilità di rendere l'interrogatorio, nel corso delle indagini

preliminari, per l'indagato nei cui confronti sia poi formulata una

richiesta di decreto penale di condanna, a differenza dell'indagato

che venga successivamente citato a giudizio in via ordinaria,

costituisca una disparità di trattamento priva di giustificazione e

altresì lesiva del diritto di difesa;

che, in particolare, il giudice rimettente esclude che possa

valere, quale argomento di segno opposto, la possibilità per

l'imputato di esercitare appieno il proprio diritto di difesa nel

contraddittorio dibattimentale, poiché la questione sollevata si

pone in relazione alla fase delle indagini preliminari, nella quale

non v'è differenza tra indagati che saranno citati a giudizio e

indagati che subiranno il decreto penale, entrambi essendo titolari

delle medesime garanzie difensive;

che nei giudizi di legittimità costituzionale così promossi

(tranne in quello di cui al r.o. n. 221/1999) è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'infondatezza (r.o. nn. 885/1998; 1, 2, 60, 93 e 132/1999), o la

manifesta infondatezza (r.o. nn. 45 e 75/1999), delle questioni

sollevate.

Considerato che le nove ordinanze di rinvio propongono, in termini

e secondo profili identici o simili tra loro, un'unica questione di

costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono riunirsi

per essere definiti con unica decisione;

che, chiamata a pronunciarsi su una analoga questione di

costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 459 cod. proc. pen. nella parte in cui non

prescrive, prima della richiesta di emissione del decreto penale di

condanna, la notifica all'indagato dell'invito a presentarsi per

rendere interrogatorio, questa Corte ha dichiarato, con l'ordinanza

n. 432 del 1998, la manifesta infondatezza della questione medesima;

che nell'anzidetta decisione si è osservato, relativamente al

profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione, dedotto -

allora come ora - attraverso il raffronto della disciplina del rito

speciale con quella del procedimento ordinario, che la richiesta

assimilazione della prima alla seconda è contraddetta dalle

caratteristiche del procedimento per decreto penale, che, per la sua

struttura di rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato

a criteri di economia processuale e di speditezza, non è

comparabile, come tale, con gli altri modelli delineati dalla vigente

disciplina del processo penale;

che si è inoltre sottolineato che l'estensione al rito speciale

del previo invito a presentarsi a norma dell'art. 375, comma 3, cod.

proc. pen., non è soluzione che possa dirsi costituzionalmente

imposta neppure alla stregua della ratio della legge n. 234 del 1997,

rappresentata dall'esigenza di garantire la conoscenza del

procedimento penale per chi vi sia sottoposto, poiché questa

finalità, nel modulo del procedimento per decreto, si realizza nella

fase processuale che consegue all'opposizione, operando il decreto

solo quale mezzo di contestazione dei termini dell'accusa (sentenza

n. 27 del 1966; ordinanza n. 195 del 1970);

che ai rilievi che precedono può aggiungersi, più in generale,

relativamente alla prospettazione, variamente formulata dalle

ordinanze di rimessione, della necessaria identità di disciplina

degli strumenti di conoscenza, di partecipazione e di intervento

dell'imputato, quale che sia il modulo processuale che in concreto si

svolga, che tale idea di uniformità è estranea al disegno del nuovo

codice, giacché questo è ispirato invece alla pluralità di modelli

procedimentali e processuali, nessuno dei quali può dirsi costituire

a priori un tipo fondamentale al quale gli altri debbano riferirsi,

coerentemente con la scelta di favorire il più ampio ricorso a

modelli alternativi a quello ordinario: pertanto, una volta che non

si pongano problemi di violazione di diversi principi costituzionali

- in primo luogo il diritto di difesa -, il rispetto dell'uguaglianza

sotto il profilo della ragionevolezza richiede che le peculiarità

processuali siano salvaguardate, in relazione alla struttura che

caratterizza ciascun modello differenziandolo dagli altri;

che, relativamente alla dedotta violazione delle garanzie

difensive (art. 24 della Costituzione), si deve rilevare, come già

osservato nella citata ordinanza n. 432 del 1998 di questa Corte,

che, nel procedimento per decreto penale, l'esperimento dei mezzi di

difesa si svolge nel giudizio che segue all'opposizione, costituendo

il decreto penale medesimo, ove opposizione vi sia, soltanto una

decisione preliminare che viene posta nel nulla dalla mancata

acquiescenza dell'imputato (sentenza n. 344 del 1991); e ciò, nel

quadro del ripetuto riconoscimento, nella giurisprudenza di questa

Corte, della discrezionalità del legislatore nel configurare e

nell'articolare gli istituti e gli schemi processuali (tra molte, da

ultimo, ordinanze nn. 128 del 1999 e 368 del 1998; sentenza n. 94 del

1996), nel rispetto del canone di ragionevolezza;

che, quanto alla prospettata lesione delle garanzie di difesa

sotto il profilo della negazione della possibilità, per l'indagato,

di pervenire - attraverso le deduzioni rese nell'interrogatorio, e

per effetto delle eventuali conseguenti indagini - a un provvedimento

di archiviazione e di evitare la celebrazione del giudizio

dibattimentale, deve ancora ribadirsi che l'audizione dell'indagato,

prima del processo, non può ritenersi costituzionalmente imposta,

iscrivendosi in una fase, quella dell'indagine, che precede

l'esercizio dell'azione penale con la formulazione dell'imputazione,

essenziale perché la difesa possa svolgersi (ordinanze nn. 277, 47 e

38 del 1996);

che, pertanto, alla previsione di un contraddittorio antecedente

l'esercizio dell'azione penale non può assegnarsi il carattere di

necessario svolgimento della garanzia costituzionale della difesa,

garanzia che si esercita nel processo e che - tanto più nel quadro

del processo di tipo accusatorio - postula primariamente, come

interlocutore dell'interessato, il giudice, e non la parte pubblica;

che, inoltre, quanto alla violazione del principio di buon

andamento della pubblica amministrazione prospettata da talune

ordinanze, ancor prima del rilievo della contraddittorietà tra la

richiesta addizione normativa e le ragioni di economicità e

celerità proprie del rito in argomento, si deve richiamare la

consolidata affermazione di questa Corte circa l'estraneità del

parametro dell'art. 97 della Costituzione all'esercizio della

funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi

atti e provvedimenti che ne costituiscono espressione (tra molte,

sentenza n. 16 del 1998; ordinanze nn. 368, 126 e 48 del 1998 e n. 18

del 1996);

che, infine, la censura riferita all'art. 2 della legge n. 234

del 1997, sollevata dal pretore di Firenze, è evidentemente

destituita di fondamento, poiché detta norma concerne la disciplina

- ordinaria - che lo stesso rimettente assume a termine di raffronto

per sollevare la questione sul procedimento per decreto penale;

che tutte le questioni sollevate devono pertanto essere

dichiarate manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

pretore di Catania, con le ordinanze in epigrafe;

b) degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,

dal pretore di Catania - sezione distaccata di Paternò, con

l'ordinanza in epigrafe;

c) dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di

Patti e dal pretore di Patti - sezione distaccata di Naso, con le

ordinanze in epigrafe;

d) degli artt. 459 del codice di procedura penale e 2 della legge

16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale,

in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del

codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dal pretore di Firenze, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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