Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/1999

Altra decisione · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri nei confronti del giudice per le indagini preliminari presso

il tribunale di Bologna - in relazione al decreto di fissazione

dell'udienza in camera di consiglio emesso il 31 maggio 1999 in

seguito alla richiesta della Procura della Repubblica di Bologna di

non doversi procedere nei confronti di funzionari del SISDE e di

funzionari di polizia per essere le fonti di prova incise dal segreto

di Stato - con ricorso depositato il 6 luglio 1999 ed iscritto al n.

123 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 14 luglio 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che con ricorso del 5 luglio 1999, depositato il 6 luglio

1999, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato - previa

la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri, assunta in

data 30 giugno 1999 - conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti del giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Bologna in relazione al decreto, emesso ai sensi

dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. in data 31 maggio 1999, con

il quale è stata fissata al 14 luglio 1999 l'udienza in camera di

consiglio, a seguito della richiesta del Procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Bologna di non doversi procedere nei confronti

di funzionari del SISDE e di polizia, per essere le fonti di prova

incise da segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre

1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le

informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), in

quanto il provvedimento è stato adottato sulla base di tutta la

documentazione, compresa quella segretata, che accompagnava le

precedenti richieste di rinvio a giudizio proposte dal pubblico

ministero riguardo ai medesimi fatti, e costituisce quindi esercizio

di attività giurisdizionale in materie sottratte alla competenza

dell'autorità giudiziaria;

che riguardo all'ammissibilità del ricorso il Presidente del

Consiglio dei Ministri richiama le decisioni assunte con le sentenze

nn. 110 e 410 del 1998 e le ordinanze nn. 426 del 1997 e 266 del 1998

di questa Corte, ritenendo che a nulla rilevi, dal punto di vista

oggettivo, che tali decisioni riguardassero la funzione

giurisdizionale nel suo aspetto di esercizio dell'azione penale,

"mentre si tratta oggi della manifestazione tipica di detta

funzione", e, sotto il profilo soggettivo, che si trattasse allora

del Procuratore della Repubblica ed oggi del giudice per le indagini

preliminari, attesa la natura "diffusa" del potere giudiziario;

che anche riguardo al merito il ricorrente si riporta a quanto

affermato da questa Corte nelle decisioni citate, ed in particolare

ai principi secondo i quali i rapporti tra Governo ed autorità

giudiziaria debbono essere ispirati a correttezza e lealtà, e

l'opposizione del segreto di Stato non comporta alcuna ipotesi di

immunità sostanziale e non impedisce l'esercizio dell'azione penale,

ma ha l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria l'acquisizione,

in via diretta o indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova

coperti dal segreto al fine di fondare su di essi l'esercizio

dell'azione penale, che può essere esercitata solo qualora vi siano

elementi indizianti del tutto autonomi ed indipendenti;

che secondo il ricorrente l'iniziativa del Procuratore della

Repubblica di porre nella disponibilità del giudice per le indagini

preliminari, con la richiesta di archiviazione, gli atti segretati,

da un lato, si è posta in contrasto con quanto statuito da questa

Corte con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998, dall'altro, ha posto il

giudice nella posizione di delibare detta richiesta sulla base di

emergenze documentali di cui non avrebbe dovuto prendere cognizione;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene quindi che

il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di

fissazione dell'udienza in camera di consiglio, pronunciato ai sensi

dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., abbia violato le

prerogative del Governo nella materia del segreto di Stato, dal

momento che è stato adottato sulla base di documenti coperti dal

segreto di Stato e quindi non conoscibili dal giudice; che esso è

idoneo ad offrire la documentazione segreta alla pubblicità

dell'udienza; e ancora che esso è prodromico ad ulteriori attività

giurisdizionali o l'ordinanza con la quale si indica la necessità di

ulteriori indagini - o l'ordinanza con la quale si dispone che il

pubblico ministero formuli l'imputazione - che restano precluse dal

segreto di Stato opposto;

che pertanto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto

conflitto - deducendo la violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95,

102 e 126 della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 16 della

legge 24 ottobre 1977, n. 801, agli artt. 202, 256 e 362 cod. proc.

pen. e con riferimento alle sentenze nn. 110 e 410 del 1998 della

Corte costituzionale - per sentir dichiarare che non spetta al

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna,

né acquisire, né utilizzare sotto alcun profilo, direttamente o

indirettamente, atti o documenti sui quali è stato legalmente

opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il

segreto di Stato; che non spetta allo stesso giudice, a fronte di una

richiesta del pubblico ministero di non doversi procedere per

l'esistenza di un segreto di Stato, corredata dei documenti che da

quel segreto di Stato sono coperti, prendere cognizione degli stessi

e, su tale base, fissare l'udienza in camera di consiglio prevista

dall'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., così offrendo tali

documenti alla pubblicità ed in particolare alla conoscenza della

parte offesa; con il conseguente annullamento del decreto di

fissazione dell'udienza in camera di consiglio del 31 maggio 1999,

ordinando la restituzione dei documenti coperti dal segreto di Stato

ai legittimi detentori.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte

costituzionale è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine

all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo

della sussistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione

spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore

decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a

sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla

tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non

solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla

stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni

(sentenze nn. 410 e 110 del 1998; 86 del 1977; ordinanze nn. 266 del

1998 e 426 del 1997);

che anche la legittimazione del giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Bologna a resistere nel conflitto

deve essere affermata, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte che riconosce ai singoli organi giurisdizionali la

legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato, in quanto, in posizione di piena indipendenza

garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare

definitivamente, nell'esercizio delle relative funzioni, la volontà

del potere cui appartengono (ex plurimis sentenze nn. 50 e 35 del

1999; 375 del 1997; ordinanze nn. 471, 261 e 250 del 1998; 269 del

1996);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal

ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite

(v. sentenze nn. 410 e 110 del 1998; 86 del 1977; ordinanze nn. 266

del 1998 e 426 del 1997);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,

ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Bologna, entro il termine di venti giorni dalla

comunicazione, per essere successivamente depositati presso la

cancelleria di questa Corte entro venti giorni dalla notificazione, a

norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale, termine che il quarto

comma del citato art. 26 assegna alle parti per la costituzione in

giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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