Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 409 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13

luglio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma negli atti relativi a fornitura di cacciamine alla

Marina Militare da parte della ditta Intermarine, iscritta al n. 711

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 luglio 1990, ha sollevato, in

riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 415 e 409 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice per

le indagini preliminari, di fronte ad una richiesta di archiviazione

formulata ai sensi dell'art. 415, ovvero dell'art. 408 ma senza previa identificazione delle persone cui la notitia criminis sarebbe

attribuibile, possa indicare al pubblico ministero le indagini da

compiere ai fini di tale identificazione;

che la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione

penale è ravvisata dal giudice rimettente nella circostanza che, pur

non potendosi definire infondata la notitia criminis in riferimento

ad uno almeno dei reati ipotizzabili e pur essendo facilmente

identificabili le persone cui esso sarebbe attribuibile,

l'inapplicabilità all'ipotesi di cui all'art. 415 (archiviazione per

essere ignoti gli autori del reato) delle disposizioni di cui

all'art. 409 lo obblighi all'archiviazione, dato che non gli consente

di indicare al P.M. le indagini necessarie;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 409 del 1990,

successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte ove non consente al giudice per le indagini

preliminari di indicare ulteriori indagini al pubblico ministero,

"una volta che questi gli abbia presentato richiesta di archiviazione

per essere ignoti gli autori del reato", facendo leva su una

"possibile interpretazione" dell'art. 415, secondo comma, del codice

di procedura penale, "tale da far emergere una figura di giudice per

le indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero

gli approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla

pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia

possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato

del nome di una persona già individuata";

che tra tali ulteriori indagini devono evidentemente

ricomprendersi anche quelle volte all'identificazione della persona

cui siano da attribuire i reati rispetto ai quali il giudice per le

indagini preliminari non ritenga di accogliere la richiesta di

archiviazione avanzata dal pubblico ministero;

che il precetto di cui all'art. 112 della Costituzione è da

ritenere salvaguardato ove le norme impugnate, nel loro combinato

disposto, vengano intese nel senso predetto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 415 e 409 del codice di procedura penale,

sollevata in riferimento all'art. 112 della Costituzione dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con ordinanza

del 13 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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