Corte costituzionale

Sentenza n. 353/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 178, lettera

c), e 409 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento

penale a carico di Insolia Concetto, iscritta al n. 146 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2. - ordinanza emessa il 12 novembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento

penale a carico di Scarponi Giovanni Maria ed altri, iscritta al n.

153 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pubblico ministero presso la Pretura circondariale di

Asti, ricevuta, dopo l'archiviazione di una notizia di reato disposta

con decreto dal Giudice per le indagini preliminari presso la locale

Pretura, una richiesta di prosecuzione delle indagini da parte della

persona offesa che, nonostante la sua espressa domanda, non era stata

avvisata dell'iniziativa del pubblico ministero di non promuovere

l'azione penale, trasmetteva al detto giudice il fascicolo corredato

dalla richiesta del pubblico ministero "per quanto di competenza".

Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti,

premesso che l'unica pronuncia che sarebbe stato legittimato ad

emettere era quella di non luogo a provvedere su tale richiesta, "da

qualificarsi sostanzialmente come atto di opposizione alla proposta

archiviazione", sia per la tardività della stessa sia per la già

avvenuta pronuncia del decreto di archiviazione, sia, infine, per

l'assenza di ogni iniziativa del pubblico ministero volta alla

riapertura delle indagini, ha, con ordinanza del 22 novembre 1990,

sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 178, lettera c), del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevede come nullità generale

l'omesso avviso alla persona offesa ai sensi dell'art. 408", secondo

comma, del codice di procedura penale.

L'assenza di ogni sanzione processuale conseguente

all'inosservanza della norma ora ricordata svuoterebbe, infatti - non

potendo nella specie operare né il regime della "nullità generale"

né il regime della "nullità relativa" - il diritto di difesa

dell'offeso dal reato "di qualsiasi effettività", attraverso una

disciplina, oltre tutto, contrastante con lo stesso sistema

complessivo del nuovo codice di procedura penale che, pure, "ha

riconosciuto in capo alla persona offesa dal reato determinati

diritti e facoltà". Ciò, del resto, coerentemente rispetto a quanto

statuito da questa Corte sin dalla sentenza n. 132 del 1968,

ricollegandosi alla posizione della persona offesa "il diritto

costituzionalmente garantito di costituirsi parte civile", un diritto

compromesso dalla disciplina denunciata, essendo l'opposizione

all'archiviazione riconosciuta proprio "al fine di poter

eventualmente esercitare l'azione civile in sede penale".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1991.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga, in via principale, dichiarata

inammissibile e, in subordine, non fondata.

L'inammissibilità deriverebbe dall'essere la denuncia

"palesemente irrilevante" per l'assenza nel giudice rimettente di

ogni potere decisorio in merito alla richiesta di prosecuzione delle

indagini presentata dalla persona offesa - non qualificabile, certo,

come tardiva opposizione - e trasmessa dal pubblico ministero al

giudice solo "per quanto eventualmente di competenza"; l'infondatezza

dal fatto che il diritto al risarcimento della persona offesa

resterebbe comunque salvaguardato attraverso l'esercizio dell'azione

civile in sede propria, senza che dalla mancata affermazione della

pretesa civile nel processo penale possa derivare pregiudizio alcuno

alla tutela risarcitoria della persona offesa.

2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Ancona, premesso che il pubblico ministero aveva domandato la revoca

(per "esclusivi motivi deontologici") di un decreto di archiviazione

pronunciato omettendo, nonostante la richiesta formulata a norma

dell'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, di dare

avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione avanzata

dal pubblico ministero, e che, dopo la pronuncia di tale decreto,

l'offeso dal reato aveva proposto opposizione, con ordinanza del 12

novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma ("violazione del diritto di difesa della parte offesa dal

reato"), e 112 della Costituzione ("per quanto concerne l'esercizio

obbligatorio dell'azione penale da parte del P.M."), questione di

legittimità dell'art. 409 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui non contempla il potere del giudice per le indagini

preliminari di disporre la revoca del decreto di archiviazione

allorché lo richieda il p.m. in base a nuove valutazioni degli

stessi fatti anziché motivare detta revoca ex art. 414 stesso Cod.

con l'esigenza di nuove investigazioni".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

anch'essa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, del 1991.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,

inammissibile e, in subordine, non fondata.

L'inammissibilità deriverebbe dall'assenza nel giudice remittente

di "alcun potere decisorio"; l'infondatezza, per un verso (art. 24,

secondo comma), dall'essere nel procedimento penale i limiti della

protezione della persona offesa - peraltro assistita di piena tutela

in sede civile - affidati alla discrezionalità del legislatore e,

per un altro verso (art. 112 della Costituzione), dall'adeguata

attuazione del controllo giurisdizionale sulle determinazioni del

pubblico ministero soddisfatta dalla norma denunciata. Considerato in diritto

1. - Pur nella diversità degli articoli di legge sottoposti al

vaglio della Corte, le ordinanze di rimessione convergono nel

denunciare le norme del codice di procedura penale che non

prevederebbero alcuna forma di tutela per la persona offesa dal reato

cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione del

pubblico ministero, nonostante l'espressa domanda da essa proposta

nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione,

norme individuate dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Asti nell'art. 178, lettera c), del codice

di procedura penale e dal Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Ancona nell'art. 409 dello stesso codice, nelle parti

da ciascuno di essi indicate. Considerata l'analogia delle questioni

sollevate, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, negli atti d'intervento

per il Presidente del Consiglio dei ministri, spiegati in entrambi i

giudizi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle

questioni, deducendo, in ordine a quella sollevata dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Asti, l'assenza nel

rimettente "di alcun potere decisorio in merito alla 'richiesta di

prosecuzione delle indagini preliminari' presentata dalla persona

offesa", richiesta "alla quale deve attribuirsi il valore di una mera

sollecitazione al pubblico ministero ai fini della riapertura delle

indagini" e non certo di "una tardiva opposizione all'archiviazione",

eccezione reiterata con riguardo alla questione sollevata dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona al quale

viene contestato di non essere "investito di alcun potere decisorio"

in quanto alla richiesta del pubblico ministero di riapertura delle

indagini "sembra" - anche qui - "doversi comunque attribuire il

valore di mera sollecitazione di un potere del giudice che non è

previsto dalla legge".

L'eccezione deve essere disattesa.

Sia nel primo sia nel secondo caso i giudici rimettenti

rivendicano un potere che, stando alle prospettazioni delle due

ordinanze, non sarebbe loro conferito dalla legge in violazione dei

parametri costituzionali di volta in volta invocati: più in

particolare, mentre il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Asti rivendica a sé il potere di dichiarare la nullità

ex art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, il Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona rivendica a

sé il potere di autorizzare il pubblico ministero alla riapertura

delle indagini; di entrambi i poteri, il cui esercizio sarebbe

precluso dalle norme delle quali si afferma l'illegittimità, l'uno e

l'altro dei giudici sollecitano l'attribuzione, conseguibile solo a

seguito della dichiarazione d'illegittimità della norma da ciascuno

di essi denunciata. Donde la rilevanza di entrambe le questioni,

dipendendo dalla loro soluzione, avuto riguardo al petitum

rispettivamente perseguito dai rimettenti, la definizione dei giudizi

a quibus.

3. - Le questioni non sono, però, fondate.

Entrambe le ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che il

vigente sistema processuale non contempli per la persona offesa

alcuno strumento di tutela per i casi in cui il giudice - nonostante

l'offeso dal reato abbia adempiuto l'onere di preavvisare il pubblico

ministero, nella notizia di reato o successivamente, quanto alla sua

volontà di essere avvertito della richiesta di archiviazione, e ciò

al fine di valutare se proporre o no opposizione ex art. 410 del

codice di procedura penale - abbia pronunciato il decreto di

archiviazione senza che alcun avviso della detta richiesta sia stato

ad essa notificato. In effetti, ove tale presupposto trovasse

riscontro nel vigente assetto normativo, la denunciata omessa

previsione si presenterebbe di dubbia compatibilità con l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, considerato che il diritto di

difesa, riconosciuto da questa Corte anche alla persona offesa dal

reato sotto il vigore del codice del 1930 talora pure a prescindere

dalla sua qualità di eventuale parte civile (v. sentenze n. 132 del

1968, n. 206 del 1971, n. 169 del 1975), risulta, nel sistema del

nuovo codice di procedura penale, particolarmente valorizzato proprio

nello stadio delle indagini preliminari, entro il quale si colloca il

procedimento di archiviazione. E ciò non soltanto "per il rapporto

di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase

delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile

nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale", da cui

deriva una "partecipazione all'assunzione di prove" nell'a'mbito di

tale fase, e che è "funzionalmente" da considerare "come

anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la

costituzione di parte civile sarà formalizzata", ma anche per "un

complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente" del ruolo

ad essa attribuito (v. sentenza n. 559 del 1990). Se, dunque, durante

le indagini preliminari - il cui "collegamento funzionale e

sistematico" con il vero e proprio processo "sta a base della regola

di cui all'art. 178, lettera c)" (v., ancora, sentenza n. 559 del

1990) - il detto "rafforzamento" risulta ancor più accentuato, ciò

non avviene, come vorrebbe il Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Asti, soltanto in funzione della sua qualità

(peraltro non immancabile) di titolare della pretesa di danno

derivante da reato, esercitabile solo quando si sarà dato accesso,

con l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero,

alla fase del processo, ma soprattutto in funzione della sua qualità

di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un

interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi

diritti o facoltà, in "una sfera di azione" che se certamente "non

può in alcun modo, restare subordinata alla rilevanza di pretese di

natura extra penale, tende a realizzare, mediante forme di 'adesione'

all'attività del pubblico ministero ovvero di 'controllo' su di

essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale,

secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n.

51 della legge-delega" (così la Relazione al progetto preliminare,

pag. 41).

4. - La regola per cui tra più interpretazioni possibili va

preferita quella conforme a Costituzione (v., ancora, sentenza n. 559

del 1990), rende, quindi, necessario verificare se il presupposto

alla base delle censure prospettate dai giudici a quibus corrisponda

all'effettiva disciplina riservata alla persona offesa nel

procedimento di archiviazione. Al riguardo, nessuno dei giudici

rimettenti ha ritenuto di accennare - sia pure per affermarne

l'inapplicabilità al caso di specie - come l'offeso dal reato possa

usufruire di una disciplina che consente di esperire un mezzo di

gravame avverso il provvedimento conclusivo di tale procedura. Si allude, cioè, all'art. 409, sesto comma, del codice di procedura

penale, a norma del quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile

per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, quinto

comma, dello stesso codice. Dall'esame congiunto dei precetti ora

ricordati risulta che essi hanno, in tema di archiviazione, espresso

riferimento, integrandosi reciprocamente, alla sola archiviazione

pronunciata con ordinanza a seguito dell'udienza in camera di

consiglio fissata dal giudice che non accolga la richiesta del

pubblico ministero (o di sua iniziativa o a seguito di opposizione

della persona offesa ritenuta non inammissibile e in presenza di una

notizia di reato non infondata: v. art. 410, terzo comma), udienza da

celebrarsi nelle forme previste dall'art. 127, il cui quinto comma,

espressamente richiamato dall'art. 409, sesto comma, come la norma

che descrive le ipotesi di nullità dei provvedimenti pronunciati a

seguito di udienza in camera di consiglio assoggettati al regime

della ricorribilità per cassazione, ricomprende in tali ipotesi

l'omesso o il non tempestivo "avviso alle parti" e "alle altre

persone interessate" della "data dell'udienza" (al primo comma

dell'art. 127 fa, appunto, espresso rinvio il suo quinto comma).

Sembra perciò evidente che il detto articolo, contenente la norma

generale, descrittiva dello schema procedimentale dell'udienza in

camera di consiglio, debba essere integrato dai precetti che

disciplinano le modalità di attuazione dei singoli, specifici

modelli procedimentali. Più in particolare, poiché, con riguardo al

procedimento di archiviazione, i destinatari dell'avviso dell'udienza

in camera di consiglio si identificano con le persone indicate

nell'art. 409, quarto comma, tra le quali è compreso pure l'offeso

dal reato, ne discende che tale soggetto, se non avvisato

dell'udienza, potrà proporre ricorso per cassazione invocando la

nullità del provvedimento per violazione dell'art. 127, quinto

comma. Quanto al termine per impugnare, non essendo prescritta la

notificazione dell'ordinanza di archiviazione, non potrà farsi

ricorso al precetto dell'art. 585, primo comma, lettera a), che, per

il gravame avverso i provvedimenti emessi in camera di consiglio,

fissa come dies a quo l'avvenuta notificazione o comunicazione del

provvedimento stesso.

5. - Stabilito che la legge riconosce espressamente alla persona

offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro

l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini

preliminari in esito all'udienza in camera di consiglio celebrata

senza che di tale udienza le sia stato dato avviso, resta da

verificare se un simile rimedio possa ricavarsi dal sistema anche a

favore della persona offesa che venga privata dell'avviso della

richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero,

nonostante la sua espressa domanda di essere preavvertita.

La soluzione positiva sembra quella più adeguata alla ratio

dell'art. 409, sesto comma, conformemente, del resto, all'esigenza,

avvertita dal legislatore, di disciplinare l'archiviazione come

istituto unitario, a prescindere dalla diversità sia delle cadenze

procedimentali sia della tipologia del provvedimento conclusivo,

un'esigenza già altra volta sottolineata da questa Corte proprio

considerando la "finalità che accomuna tutte le varie ipotesi di

archiviazione" (sentenza n. 409 del 1990), oltre tutto, risultando

non intaccato, per l'assenza di ogni necessità di ricorrere

all'analogia, il limite segnato dal principio di tassatività dei

mezzi di impugnazione, ribadito nel nuovo sistema dall'art. 568 del

codice di procedura penale.

Una conferma quanto all'assenza di ostacoli insuperabili ad

un'interpretazione dell'art. 409, sesto comma, nel senso di

ricomprendervi anche l'ipotesi dell'omesso avviso di cui all'art.

408, secondo comma, può ricavarsi pure dalla genesi dell'una delle

due norme che, non figurante nei corrispondenti articoli del progetto

preliminare (art. 406) e del progetto definitivo (art. 406), venne

introdotta, solo in corso di redazione del testo definitivo del

codice, allo scopo di limitare l'impugnabilità del provvedimento

conclusivo della procedura, una "limitazione che, da un lato,

garantisce adeguatamente dai vizi che possono aver afflitto il rito

camerale e, dall'altro, evita una proliferazione di ricorsi avverso

un provvedimento a struttura e funzioni affatto peculiari, quale è

l'ordinanza di archiviazione, di per sé caducabile in rapporto alla

sempre possibile riapertura delle indagini" (v. Relazione al testo

definitivo del codice, pag. 188). Una ratio da ritenere a fortiori

adattabile all'ipotesi di un procedimento, come è quello di specie,

da definire de plano solo perché la parte offesa, non informata

della richiesta di archiviazione, è stata privata della facoltà di

proporre opposizione.

Tale vizio - con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di

contestare la detta richiesta - viene, infatti, a colpire all'origine

la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio

dell'udienza in camera di consiglio ed è vizio da ritenere ancor

più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa

che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa

udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409, sesto comma, la

legittima espressamente a ricorrere per cassazione.

6. - Che l'art. 409, sesto comma, del codice di procedura penale

debba essere interpretato quale norma in grado di conferire alla

persona offesa dal reato una posizione di tutela non rigorosamente

circoscritta entro i limiti fissati dalla sua previsione espressa,

appare confermato da una recente pronuncia della Corte di cassazione

(Cass., Sez. VI, 24 gennaio 1991, n. 253) che, per quanto non

costituisca ancora orientamento consolidato, diviene significativa di

una tendenza giurisprudenziale attenta a rimarcare il ruolo decisivo

che la persona offesa dal reato assume nel procedimento di

archiviazione; anche in tale occasione, nel silenzio della legge

sulla specifica fattispecie, si è ritenuto la persona offesa

legittimata a ricorrere per cassazione contro il decreto di

archiviazione - un provvedimento pronunciato, quindi, senza la previa

fissazione dell'udienza in camera di consiglio - nonostante dal suo

contesto risultasse che il giudice, valutando gli elementi di prova

proposti dalla persona offesa, avesse considerato implicitamente

ammissibile l'opposizione: un vizio da ritenere, certo, non

maggiormente lesivo dei diritti dell'offeso rispetto a quello

derivante dall'omesso avviso della richiesta di archiviazione

nonostante la previa domanda di essere preavvertito di detta

richiesta.

Così interpretate, le norme oggetto di censura si sottraggono a

tutti i vizi di legittimità costituzionale denunciati dai giudici a

quibus.

7. - Resta, peraltro, il problema dei termini dai quali far

decorrere la proponibilità del ricorso, ma, come si è già visto,

si tratta di problema comune al gravame avverso l'ordinanza di

archiviazione espressamente contemplato dall'art. 409, sesto comma,

del codice di procedura penale. Sarà compito della giurisprudenza

ricavare dal sistema un criterio a cui riferire il momento di

decorrenza del termine per ricorrere, non ultimo dei quali quello

della effettiva conoscenza del provvedimento, una regola da ritenere

di ordine generale nel sistema del nuovo codice tutte le volte in cui

non si sia provveduto a notiziare il destinatario di un atto nei

confronti del quale sia esperibile un qualche mezzo di gravame (v.,

per esemplificare, artt. 175, secondo comma, 485, primo comma, del

codice di procedura penale).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, lettera c),

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Asti con ordinanza del 22 novembre 1990;

2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 12

novembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1991:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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