Corte costituzionale

Ordinanza n. 417/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 2 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Febo Emanuele

ed altri, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona dubita che

l'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto non consente al

giudice delle indagini preliminari, a fronte di una richiesta del

pubblico ministero di archiviazione parziale e restituzione degli

atti per l'ulteriore corso, di pronunciare l'archiviazione

dell'intero procedimento, contrasti con gli artt. 2, 3 e 27, secondo

comma, Cost.;

che a sostegno di tali censure il rimettente assume che il

controllo del giudice per le indagini preliminari sull'archiviazione

- anche in parallelo con l'ipotesi di proscioglimento di ufficio di

cui all'art. 129 cod. proc. pen. - dovrebbe ispirarsi ai criteri

dell'accertamento della verità materiale e del favor rei e che la

presunzione di non colpevolezza dovrebbe a maggior ragione valere

nelle indagini preliminari;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata;

Considerato che nel sistema del codice di procedura penale

l'iniziativa circa l'esercizio o non esercizio dell'azione penale

spetta al pubblico ministero (artt. 50 e 405), mentre al giudice per

le indagini preliminari spetta il controllo sulla legittimità della

richiesta di archiviazione ovvero della domanda di giudizio (artt.

409 e 424) avanzata dal primo;

che conseguentemente al detto giudice non compete di disporre

l'archiviazione in mancanza di apposita richiesta dell'organo

dell'accusa, né di pronunciarsi su fatti per i quali quest'ultimo si

sia riservato di valutare se esercitare o meno l'azione;

che il ruolo di accertamento, anche d'iniziativa, della "verità

materiale" che il rimettente vorrebbe assegnato al giudice per le

indagini preliminari, non solo non corrisponde alla distinzione delle

sfere funzionali degli organi dell'azione e della giurisdizione

propria del vigente sistema processuale, ma non è in alcun modo

imposto dai principi costituzionali che nell'ordinanza vengono

evocati in modo generico e non chiaro;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, secondo

comma, della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 2 novembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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