Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1970 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 225,

231, primo comma, 398, secondo comma, e 409 (in relazione all'art. 148,

terzo comma, seconda parte) del codice di procedura penale, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 marzo 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Valentini Fernando, iscritta al n. 81

del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968;

2) ordinanza emessa il 14 maggio 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di La Sorsa Cordelia ed altri, iscritta al

n. 192 del registro ordinanze 1968 è pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968;

3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1969 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Ferraris Roberto, iscritta al n. 64 del

registro ordinanze 1969 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Visti gli atti di costituzione di Valentini Fernando e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del processo penale a carico di Valentini Fernando

il pretore di Roma, con ordinanza 6 marzo 1968, ha sollevato,

ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 231 e 398 del codice di

procedura penale in quanto le espressioni "che reputa necessari" (art.

231) e "può compiere" (art. 398) autorizzano il pretore a compiere o

meno atti di istruzione sommaria nei procedimenti per reati di sua

competenza.

Si assume nell'ordinanza che la discrezionalità così lasciata al

pretore può risolversi in violazione del principio consacrato

nell'art. 24 della Costituzione togliendo al prevenuto il mezzo di

conoscere tempestivamente le accuse mossegli, di presentare difese e

d'ottenere il proscioglimento in fase istruttoria. Anche il principio

più generale dell'art. 3 della Costituzione potrebbe essere violato

per l'eventuale diverso uso delle facoltà consentite dagli artt. 231 e

398 del codice di procedura penale nei confronti di soggetti che pur si

trovino in situazioni analoghe.

Il pretore di Roma ha sollevato altresì la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura

penale in relazione all'art. 148, terzo comma, parte seconda, stesso

codice, con riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione,

osservando che le norme impugnate consentono che il decreto di

citazione a giudizio dell'imputato non sia motivato, contro il

principio costituzionale secondo cui "tutti i provvedimenti

giurisdizionali devono essere motivati".

Il giudice a quo ha infine denunciato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 225 del codice di procedura penale, per

contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte

in cui con l'inciso "per quanto è possibile" ha consentito che non si

ritenessero applicabili anche al c.d. esame del sospettando da parte

degli ufficiali di polizia giudiziaria, le disposizioni di cui agli

artt. 304 e 304 quater del codice di procedura penale, relative

all'interrogatorio dell'imputato.

2. - Nel corso del procedimento penale a carico di La Sorsa

Cordelia ed altri, il pretore di Roma, con ordinanza del 14 maggio

1968, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 231, primo comma, e 398, secondo comma, del codice di procedura

penale nei medesimi limiti sopra precisati, in riferimento agli stessi

artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione.

3. - Nel corso del procedimento penale a carico di Ferraris

Roberto, il pretore di Torino, con ordinanza del 23 gennaio 1969, ha

sollevato la questione di legittimità da ultimo ricordata, in termini

sostanzialmente analoghi.

La prima ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata è

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1968.

In questa sede sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante

atto depositato il 5 luglio 1968 e l'avvocato Enzo Gaito,

nell'interesse dell'imputato Valentini Fernando, con atto depositato il

19 giugno 1968.

L'Avvocatura dello Stato ha rilevato:

a) che la prima questione deve ritenersi certamente infondata

perché dichiarata tale dalla Corte costituzionale, una prima volta con

la sentenza n. 46 del 1967 e successivamente con l'ordinanza n. 4 del

1968;

b) che ugualmente infondata appare la questione concernente

l'assenza di motivazione del decreto di citazione a giudizio, perché

da un lato, essendo atto meramente strumentale, non manifesta un

contenuto giurisdizionale, e, d'altro canto, alla stregua dei

precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale (sentenza n.

119 del 1957), risulta che l'obbligo della motivazione è sancito al

fine principale "di rendere più penetrante è più efficace il

sindacato del provvedimento in caso di impugnazione", scopo in

relazione al quale non può certamente pretendersi l'estensione del

principio all'ipotesi del decreto di citazione in giudizio;

c) che nemmeno la terza questione si palesa fondata; invero la

denuncia dell'art. 225 del codice di procedura penale appare in primo

luogo inammissibile, posto che la norma trova applicazione nella

fattispecie dell'interrogatorio sommario della persona arrestata in

flagranza di reato, e tale non è il caso ricorrente nel procedimento

nel quale la norma è stata denunciata; in secondo luogo la riserva in

essa contenuta, alla stregua della quale le norme relative

all'interrogatorio dell'imputato si applicano solo "per quanto

possibile", trova giustificazione nella circostanza che si tratta di un

atto di polizia giudiziaria assunto, il più delle volte, quando

l'azione penale non è stata iniziata e la competenza non è stata

ancora individuata.

La parte privata si è limitata a far proprie le argomentazioni

svolte dal giudice a quo per quanto attiene alla prima e alla terza

questione sollevata, aggiungendo, in ordine alla seconda (art. 409 del

codice di procedura penale) che, poiché il decreto di citazione a

giudizio presuppone il convincimento della sussistenza di sufficienti

elementi probatori a carico del prevenuto, esso contiene una volontà

decisoria identica a quella propria della sentenza di rinvio a

giudizio, sicché, come questa, deve anch'esso esser motivato.

Risultano altresì ritualmente comunicate e pubblicate la seconda e

la terza ordinanza di remissione, sopra indicate. Considerato in diritto :

Le questioni sollevate dalle tre ordinanze dei pretori di Roma e di

Torino coincidono completamente per quanto riguarda gli artt. 231 e 398

del codice di procedura penale. Le cause devono, quindi, venir riunite

e decise con unica sentenza.

All'esame della Corte le questioni si presentano nei seguenti

termini:

1) Se il potere di compiere i soli atti istruttori che reputi

necessari, attribuito discrezionalmente al pretore dagli artt. 231,

primo comma (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge

5 dicembre 1969, n. 932), e 398, secondo comma, del codice di

procedura penale, non costituisca violazione degli artt. 24, secondo

comma, e 3 della Costituzione, in quanto consente al pretore di non

contestare il fatto all'imputato e di non interrogarlo prima di

emettere il decreto di citazione a giudizio, con la possibilità di

procedere in maniera diversa nei confronti di soggetti versanti in

uguali condizioni.

2) Se l'articolo 225 del codice di procedura penale (nel testo

vigente prima della citata legge 5 dicembre 1969, n. 932), disponendo

che nei casi di flagranza o di urgenza gli ufficiali di polizia possono

procedere a sommario interrogatorio dell'arrestato, sommarie

informazioni testimoniali, nonché ad atti di ricognizione ispezione o

confronto, osservate solo "per quanto è possibile" le norme

sull'istruzione formale, non contrasti con il principio sancito

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la difesa

è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

3) Se l'art. 409 del codice di procedura penale, non comprendendo

tra i requisiti del decreto di citazione in giudizio davanti al pretore

l'obbligo di indicarne i motivi, non contrasti con il principio sancito

nell'art. 111 della Costituzione, per cui tutti i provvedimenti

giurisdizionali devono essere motivati.

Nessuna delle questioni può trovare accoglimento.

1) Sulla prima questione (artt. 231 e 398 del codice di procedura

penale; artt. 24 e 3 della Costituzione) la Corte si è già

ripetutamente pronunciata con la sentenza n. 46 del 1967 e con

l'ordinanza n. 4 del 1968, né sono stati dedotti motivi che inducano a

diverso avviso.

2) La seconda questione (art. 225 del codice di procedura penale;

art. 24 della Costituzione) è venuta a cadere con la sentenza di

questa Corte n. 86 del 1968 che dichiarò appunto la illegittimità

costituzionale degli artt. 225 e 232 del codice di procedura penale,

nella parte in cui consentivano, nelle indagini di polizia ivi

previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli

artt. 390, 304 bis, ter, quater del codice di procedura penale.

3) La terza questione è infondata. In dottrina si suole

distinguere tra provvedimenti giurisdizionali soggetti all'obbligo

della motivazione (art. 111, primo comma, Costituzione) e provvedimenti

ordinatori, nei quali si potrebbe far rientrare il decreto di citazione

davanti al pretore che non ha alcun carattere decisorio. È certo

comunque che il decreto di citazione a giudizio, avente i soli scopi di

contestazione dell'accusa e di assegnazione di termini processuali, non

può essere motivato altrimenti che in funzione di tali scopi. E deve

ritenersi che esso rispetta il principio costituzionale sancito

dall'art. 111, primo comma, quando contiene l'enunciazione del fatto

contestato, del titolo del reato, degli articoli di legge applicabili

ed indica altresì i testimoni a carico e discarico che il giudice

reputa utili per l'accertamento della verità.

L'intrinseca garanzia dei diritti di difesa dell'imputato nei

processi davanti al pretore si rinviene nell'art. 398 del codice di

procedura penale, così come esso deve leggersi dopo le sentenze n. 33

del 1966 e n. 151 del 1967.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 231, primo comma (testo antecedente alla

legge 5 dicembre 1969, n. 932) e 398, secondo comma, del codice di

procedura penale, sollevata dal pretore di Roma con ordinanze del 6

marzo 1968 e del 14 maggio 1968 nonché dal pretore di Torino con

ordinanza 23 gennaio 1969, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 225 del codice di procedura penale (testo

antecedente alla citata legge 5 dicembre 1969, n. 932), sollevata,

limitatamente all'inciso "per quanto è possibile" dall'ordinanza 6

marzo 1968 del pretore di Roma, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata dall'ordinanza

6 marzo 1968 del pretore di Roma, in riferimento all'art. 111, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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