Corte costituzionale

Sentenza n. 418/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/11/1993 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 27 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Raffaele

Mazzaro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento penale a carico di Raffaele Mazzaro il

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli,

con ordinanza del 27 ottobre 1992 (R.O. n. 131 del 1993), ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice

di procedura penale "nella parte in cui non prevede obbligatoriamente

la notifica dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio al

difensore dell'indagato ovvero, in caso di sua mancanza, la previa

nomina di un difensore d'ufficio, per contrasto con l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione".

Nell'ordinanza di rinvio si premette che l'art. 409, secondo

comma, del codice di procedura penale prescrive che, in caso di

mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, "il giudice

fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso

al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla

persona offesa dal reato".

In tale norma, quindi, il difensore della persona sottoposta alle

indagini non è menzionato tra i soggetti destinatari dell'avviso

dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice per le

indagini preliminari che non abbia provveduto de plano sulla

richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

Aggiunge poi il giudice a quo che l'obbligo di notificare l'avviso

dell'udienza in camera di consiglio anche al difensore dell'indagato

non può essere desunto dalla disposizione (sempre contenuta

nell'art. 409, secondo comma, del codice di rito) secondo cui "il

procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127" del codice

di procedura penale.

Il richiamo all'art. 127, infatti, non si estenderebbe alla

disciplina degli avvisi perché l'art. 409, secondo comma, del codice

di rito contiene una specifica e autonoma elencazione dei destinatari

dell'avviso dell'udienza, elencazione che risulterebbe del tutto

inutile in caso di incondizionato rinvio all'art. 127 che, al primo

comma, prevede l'avviso "alle parti, alle altre persone interessate

ed ai difensori".

Tanto premesso, il giudice a quo prospetta il dubbio che il diritto

di difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

risulti violato dalla mancata inclusione del difensore della persona

sottoposta alle indagini tra i destinatari dell'avviso dell'udienza

in camera di consiglio prevista dall'art. 409, secondo comma, del

codice di procedura penale.

Ripercorrendo le complessive modalità di svolgimento del

procedimento in camera di consiglio regolate dall'art. 127 del codice

di rito, il giudice remittente menziona le norme che garantiscono

l'audizione e la partecipazione dell'indagato e del suo difensore;

sottolinea che le disposizioni relative agli avvisi (comma primo),

alla partecipazione dei soggetti avvisati ed all'audizione

dell'indagato detenuto (comma terzo), alla necessità del rinvio per

legittimo impedimento dell'imputato (comma quarto), sono previste a

pena di nullità; ricorda infine che l'ordinanza di archiviazione è

ricorribile per cassazione solo per tali casi di nullità (art. 409,

sesto comma, c.p.p.).

Da questo contesto normativo il giudice a quo trae la conclusione

che - per consentire le dichiarazioni dell'indagato che intende

partecipare all'udienza prevista dall'art. 409, secondo comma, del

codice di procedura penale - la difesa della persona sottoposta alle

indagini deve essere, in tale sede, adeguatamente garantita. Ed a tal

fine chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale

della norma denunciata "nella parte in cui non prescrive che comunque

debba assicurarsi l'assistenza tecnica di un difensore cui va inviato

l'avviso dell'udienza".

La questione prospettata è considerata rilevante, dal momento che

in camera di consiglio non si è provveduto a dare avviso al

difensore che, sul punto, ha proposto eccezione: con la conseguenza

che "decidere negativamente" su tale eccezione "comporterebbe

un'ipotesi di nullità" del procedimento in caso di accoglimento

della censura di incostituzionalità della norma denunciata.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Napoli dubita della legittimità costituzionale dell'art. 409,

secondo comma, del codice di procedura penale, ritenendo che tale

norma si ponga in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in

quanto non prevede la notifica al difensore della persona sottoposta

alle indagini dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata

in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione

avanzata dal pubblico ministero.

Il giudice remittente chiede, pertanto, che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale della norma denunciata nella parte in

cui essa non prescrive l'invio al difensore dell'indagato dell'avviso

dell'udienza in camera di consiglio: e ciò al fine di assicurare

comunque alla persona sottoposta alle indagini l'assistenza tecnica

di un difensore anche nel procedimento in questione.

2. - Nei termini in cui è prospettata, la questione è da

ritenere infondata.

Nella sua ordinanza di rinvio il giudice a quo parte dall'assunto

che l'art. 409, secondo comma, del codice di rito identifichi come

destinatari esclusivi dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio

il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la

persona offesa dal reato ed escluda perciò l'obbligo di inviare

detto avviso anche al difensore dell'indagato.

A sostegno di questa ricostruzione il giudice remittente afferma

che, nella disposizione impugnata, è contenuta una specifica ed

autonoma elencazione dei destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, senza menzione alcuna del difensore dell'indagato,

con la conseguenza che il richiamo all'art. 127 del codice di

procedura sarebbe da considerarsi limitato alle sole forme del

procedimento camerale, senza estendersi alla disciplina degli avvisi.

Tale lettura della disposizione denunciata non appare, peraltro,

condivisibile.

Nel ricostruire la normativa in discussione non si può infatti

prescindere dalla disposizione dettata dall'art. 61 del codice di

rito: una norma, questa, che - estendendo diritti e garanzie

dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari -

sottolinea come le garanzie di difesa dell'indagato debbano operare -

sia pure in forme diversificate - lungo tutta la fase delle indagini

preliminari e, pertanto, anche in relazione allo snodo cruciale

disciplinato dall'art 409, che può segnare alternativamente o

l'epilogo definitivo del procedimento o la ripresa e

l'approfondimento delle indagini sulla scorta delle indicazioni

fornite dal giudice o la formulazione dell'imputazione su ordine del

giudice.

Inoltre, la disposizione dettata dall'art. 99 del codice estende

al difensore, sia esso dell'imputato o della persona sottoposta alle

indagini, "le facoltà e i diritti che la legge riconosce

all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a

quest'ultimo": ed a tale norma è stata già ricollegata, nella

giurisprudenza di questa Corte, la necessità di informativa al

difensore in ordine ad una fase del procedimento - l'incidente

probatorio - nella quale vengono compiute attività "che

sottintendono .. un adeguato esercizio della difesa tecnica" (sent.

n. 436 del 1990).

Alla luce di questi principi va quindi letta la norma impugnata

che, nel menzionare specificamente il pubblico ministero, la persona

sottoposta alle indagini e la persona offesa, ha inteso identificare,

con la necessaria precisione, i protagonisti sostanziali del

contraddittorio destinato a svolgersi nell'udienza in camera di

consiglio, senza, peraltro, escludere la necessità dell'avviso al

difensore dell'indagato. In questa chiave di lettura può, pertanto,

risultare coerente anche il richiamo operato dall'art. 409 al

procedimento camerale disciplinato dall'art 127 del codice, dove si

prevede l'invio dell'avviso "alle parti, alle altre persone

interessate ed ai difensori".

La scelta legislativa di regolare l'udienza sulla richiesta di

archiviazione richiamandosi alla disciplina generale del

"procedimento in camera di consiglio" rende, infatti, evidente la

volontà di assicurare non solo la presenza del pubblico ministero,

delle parti e delle altre persone interessate (nella specie la

persona offesa) ma anche del difensore dell'indagato al fine di

garantire, con certezza, il concreto esercizio del diritto di difesa

e l'effettività del contraddittorio.

D'altro canto è appena il caso di ricordare che l'udienza

disciplinata dall'art. 409, secondo comma, del codice di rito -

finalizzata al controllo del giudice delle indagini preliminari

sull'osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale

ed alla assunzione di decisioni di estremo rilievo sulla sorte del

procedimento e dell'indagato - può realizzare compiutamente la sua

funzione istituzionale solo se è assicurata l'assistenza tecnica

della persona sottoposta alle indagini: il che presuppone l'invio del

relativo avviso non solo all'indagato, ma anche al suo difensore

(previa, naturalmente, la nomina di un difensore d'ufficio

all'indagato che non abbia già nominato un difensore di fiducia).

In conclusione, la lettura coordinata degli artt. 409 e 127 ed il

collegamento di tali disposizioni con le regole dettate dagli artt.

61 e 99 del codice inducono ad affermare che il difensore

dell'indagato è ricompreso nel novero dei destinatari dell'avviso

dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice delle

indagini preliminari per l'adozione di provvedimenti sulla richiesta

di archiviazione.

Tale interpretazione conduce, di conseguenza, a escludere quella

violazione dell'art. 24 della Costituzione che viene lamentata dal

giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del

codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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