Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1995 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1994 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento

penale a carico di Lavarini Francesco iscritta al n. 802 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Per l'ipotesi di reato di cui all'art. 590 del codice penale,

Massimo Giordano, persona offesa, proponeva querela contro Lavarini

Francesco, presunto responsabile del fatto, spedendola il 16 maggio

1994 a mezzo del servizio postale. Il 19 maggio il pubblico ministero

presso la Pretura circondariale di Torino inviava al Giudice per le

indagini preliminari la richiesta di archiviazione, perché la firma

apposta in calce alla querela era "priva dell'autenticazione

prescritta ad substantiam dall'art. 337, comma 1, del codice di

procedura penale".

Sulla richiesta del pubblico ministero, il giudice ha sollevato,

in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

2. - Nel nuovo codice di procedura penale, osserva il rimettente,

la querela si configura come un atto negoziale, cui si applicano le

regole interpretative dettate dagli artt. 1362 e seguenti del codice

civile e carente, dunque, di particolari requisiti di forma, essendo

proponibile anche oralmente o a mezzo di procuratore speciale; la

sottoscrizione del dichiarante sarebbe, tuttavia, un requisito

essenziale, il cui difetto impedirebbe (come nel codice abrogato)

l'efficacia dell'atto. Orbene, il primo comma dell'art. 337 del

codice di procedura penale consentirebbe di far recapitare da un

incaricato o di inoltrare per posta la querela con sottoscrizione

"autentica"; qualificazione, quest'ultima, interpretata dalla

giurisprudenza di legittimità nel senso di "autenticata".

In realtà, sotto un profilo puramente terminologico, prosegue

l'ordinanza, la sottoscrizione "autentica" avrebbe un significato ben

diverso da quello di sottoscrizione "autenticata": secondo la comune

accezione, l'aggettivo "autentico" significherebbe infatti genuino e,

quindi, assicurerebbe certezza; se invece venisse interpretato nel

senso di "autenticazione", sarebbe breve il passo verso la creazione

di una forma ad substantiam. Del resto, se il legislatore avesse

voluto il requisito formale dell'autenticazione, l'avrebbe detto

chiaramente (l'art. 583, ultimo comma, del codice di procedura

penale, in tema di spedizione dell'atto di impugnazione, richiede, ad

esempio, a pena di inammissibilità, la "sottoscrizione

autenticata"). Il termine "autentica", inserito nella disposizione di

cui all'art. 337, comma 1, dovrebbe, in conclusione, essere inteso

come una forma di tutela della provenienza e della effettiva volontà

del privato, e non come certificazione (formale) dell'autenticità

della firma. Ed anche il riferimento all'art. 39 delle disposizioni

di attuazione del codice di rito, che menziona l'autenticazione degli

atti, non autorizzerebbe un rinvio all'art. 337 (ove si presuppongono

soltanto le norme in cui è prevista tale formalità).

Mentre la giurisprudenza di merito - sostiene il giudice a quo -

avrebbe più volte interpretato strettamente il valore della parola

"autentica", la Corte di cassazione sarebbe incorsa nella censurata

equiparazione, cadendo poi nelle difficoltà di soluzione circa la

necessità della nomina dei difensori autorizzati all'autentica della

querela.

3. - Ne conseguirebbe una violazione degli artt. 24, primo comma,

e 112 della Costituzione, essendo leso sia il principio secondo cui

tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti sia

quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, poiché il pubblico

ministero, di fronte all'incertezza dell'autenticità della firma del

querelante, non potrebbe esercitare l'azione penale vedendosi

costretto a richiedere l'archiviazione del procedimento (senza

possibilità di accertare la genuinità della firma). La questione

sarebbe poi rilevante, giacché tale potere di accertamento

(officioso) difetterebbe anche per il giudice per le indagini

preliminari, investito della richiesta di archiviazione. Di qui, la

questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt.

337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 delle

disposizioni di attuazione in relazione agli artt. 24, primo comma, e

112 della Costituzione "in quanto, ritenendo ad substantiam il

requisito dell'autenticazione della firma per la validità dell'atto

di querela, secondo l'interpretazione in malam partem", in base alla

quale "l'espressione autentica significa 'autenticazione' in senso

stretto, viene leso" con ciò "il principio della possibilità per

tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti in

contrasto con i principi basilari di conservazione del contratto

(artt. 2724 e 1362 del codice civile), poiché fanno derivare da un

fattore esterno la validità di una manifestazione di volontà

espressa e sottoscritta".

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo l'inammissibilità per irrilevanza.

La decisione della Corte, ad avviso dell'interventore, non sarebbe

pregiudiziale alla definizione del caso concreto, poiché il giudice

a quo - pur potendo adottarne una diversa - avrebbe sollevato la

questione sulla base dell'interpretazione in malam partem, nel senso

di "autenticazione".

La giurisprudenza costituzionale sarebbe infatti ferma nel

dichiarare inammissibili le questioni che si risolvono in una

prospettazione di dubbi interpretativi e solleciterebbe una scelta

fra le diverse interpretazioni corrispondenti ad altrettanti

indirizzi giurisprudenziali (ordinanze nn. 269 e 227 del 1991, 77 del

1990 e 848 del 1988). Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, per contrasto con i principi

contenuti negli artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione, la

questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt.

337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 delle

disposizioni di attuazione; combinato disposto che, secondo il

consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione,

identifica la "sottoscrizione autentica", richiesta dall'art. 337 per

la querela "recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego

raccomandato", con la "sottoscrizione autenticata".

2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha formulato una eccezione

di inammissibilità rilevando che il giudice a quo avrebbe sollevato

la questione di costituzionalità sulla base di una "interpretazione

in malam partem", in tal modo prospettando solo un dubbio

interpretativo che implica la scelta tra due interpretazioni

corrispondenti ad altrettanti indirizzi giurisprudenziali.

L'eccezione va però disattesa: il rimettente ha infatti ritenuto

come già consolidato (per opera della Corte di cassazione) il

diritto lungo la linea interpretativa definita in malam partem; e,

pertanto, si deve passare all'esame del merito della questione.

3. - La questione è infondata.

Preceduta e seguita da una parte della giurisprudenza di merito,

la scelta interpretativa compiuta dalla Corte di cassazione (che,

peraltro, il giudice a quo riferisce, oltre che all'art. 337, anche

all'art. 409 del codice di procedura penale e all'art. 39 delle

disposizioni di attuazione) non è lesiva dei valori costituzionali

invocati nell'ordinanza di rimessione.

Il recapito della querela mediante una persona incaricata o la

spedizione per posta della stessa, in piego raccomandato,

rappresentano una novità del codice di rito penale in vigore dal

1989. L'avere il legislatore previsto per tali forme di "recapito" la

garanzia della reale volontà del querelante, sotto forma di

"sottoscrizione autenticata" - come interpretata dalla Corte di

cassazione - non costituisce lesione del diritto di agire in giudizio

ai sensi dell'art. 24, primo comma, né, a fortiori, del principio di

obbligatorietà dell'azione penale, contenuto nell'art. 112 della

Costituzione.

Il legislatore, nel disciplinare le nuove forme di presentazione

(a mezzo di "recapito" o "spedizione"), ha inteso evitare che

l'organizzazione della giurisdizione penale possa mettersi

inutilmente in movimento, coinvolgendo persone e risorse senza

costrutto. Non si tratta, dunque, di un'arbitraria limitazione al

diritto di querela, ma - per essersi estese le modalità di

presentazione da parte dell'avente diritto - di una ragionevole

cautela resa necessaria dal mancato contatto tra il querelante e gli

uffici deputati alla ricezione dell'atto, che è in re ipsa nelle

suddette nuove modalità.

Resta, in tali ragioni, assorbita anche la seconda censura mossa

dal rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di

procedura penale e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo

comma, e 112 della Costituzione dal Giudice per le indagini

preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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