Art. 415-bis c.p.p. — Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari

((Prima)) della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonche', quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo', entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6. 270 275 L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che l'indagato ha facolta' entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso e' notificato sono altresi' informati che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine puo' essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta dei pubblico ministero, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorche' sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

270

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

275

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

Testo vigente dal 4 aprile 2024

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 415-bis c.p.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 16229/2026

    5 maggio 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito di sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, determinando la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, sussiste l’interesse, concreto e attuale, del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, anche nel caso in cui abbia già provveduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto questa iniziativa è attività doverosa, al fine di evitare una situazione di stasi processuale, che si concretizza in un atto endoprocedimentale non costituente rinnovato esercizio dell’azione penale, né rinuncia implicita all’impugnazione, vigendo, nel processo penale, il principio della natura esclusivamente formale dell’atto di rinuncia all’impugnazione.

    Art. 415-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5764/2026

    13 marzo 2026

    In tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, prevista dall'art. 15, comma 1, della l. n. 289 del 2002, presuppone un atto di esercizio dell'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione, sicché tale condizione non può ritenersi integrata dalla notificazione dall'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'art. 415-bis c.p.p., che non figura tra gli atti tipici con i quali viene esercitata l'azione penale e la cui funzione è quella di aprire il contraddittorio con la persona sottoposta ad indagini sugli esiti di queste, in vista del possibile - ma non necessario - esercizio dell'azione penale.

    Art. 415-bis c.p.p. · Art. 407-bis c.p.p.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 342 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13200/2025

    18 maggio 2025
    • Stampa

    In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.

    Art. 415-bis c.p.p. · Art. 21 cost. · Art. 595 c.p. · Art. 51 c.p.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 13 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 23/2006

    Questione inammissibile
    27 gennaio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415- bis del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oltre il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel caso in cui detta notifica non sia stata preceduta dalla contestazione dell'addebito e non sussista l'effettiva necessità del compimento di altri atti investigativi. Il rimettente, infatti, ha articolato il quesito di costituzionalità in modo da renderlo pertinente alla sola fattispecie dedotta ed ha invocato la questione di legittimità in termini sostanzialmente "descrittivi" della particolare vicenda processuale posta al suo esame, sollecitando, così, più che la soluzione di un dubbio di compatibilità costituzionale, una decisione da adattare al caso di specie. Inoltre, con la pronuncia additiva sollecitata, il giudice a quo ha devoluto integralmente alla Corte la scelta della sanzione processuale da configurare, da calibrare in funzione delle variabili con cui il quesito è costruito, così promuovendo un petitum del tutto indeterminato.

    Art. 415-bis c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 452/2005

    Questione infondata
    15 dicembre 2005

    dichiara: 1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 415-bis e 416, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe; 2) la manifesta inf…

    Art. 415-bis c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 349/2004

    Questione infondata
    19 novembre 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell’art. 415-bis codice di proceduta penale. Il giudice ‘a quò, infatti, non fornisce una sufficiente motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza.

    Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 415-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (30)

Se ne mostrano 13 su 30, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024. 525 parole tolte, 51 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, primaaggiunto: Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, … comma 4, ancorche' sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.tolto: ... Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, puo' presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

tolto: a) quando e' stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita;

tolto: b) quando la conoscenza degli atti d'indagine puo' concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumita' di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attivita' di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero e' notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater. 5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha gia' ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e' notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art415bis · fonte del testo

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