Art. 407 c.p.p. — Termini di durata massima delle indagini preliminari

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

  • a)i delitti appresso indicati:
  • 1)delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  • 2)delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, ((628-bis,)) 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
  • 3)delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  • 4)delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
  • 5)delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  • 6)delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Rupubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
  • 7)delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
  • 7-bis)dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  • 7-ter)delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
  • 7-quater)delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • b)notizie di reato cherendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; 108 123
  • c)indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
  • d)procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

108

Il D.L. 27 settembre 1999, n. 330 convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 novembre 1999, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale".

D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4

123

Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale".

Testo vigente dal 25 febbraio 2026

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 400/2006

    Questione inammissibile
    1 dicembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. sollevata, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di ritardo abnorme o comunque ingiustificato nella iscrizione della notizia di reato a cura del pubblico ministero ex art. 335 cod. proc. pen., l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., calcolato a far tempo dal momento in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta. Il rimettente omette di precisare se ed in che misura l'eventuale inutilizzabilità degli atti dell'indagine – compiuti dopo la scadenza dei relativi termini – influirebbe sullo scrutinio che egli è chiamato a compiere in relazione alla domanda di riesame proposta avverso i provvedimenti di sequestro, e il quesito di costituzionalità, oltre a sostanziarsi in un petitum generico nei suoi presupposti, evidenzia una contraddittorietà tra la sua formulazione e le doglianze contenute nell’ordinanza di remissione.

    Art. 407 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 309 c.p.p. · Art. 335 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 307/2005

    Questione infondata
    22 luglio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, e 407, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti di un determinato soggetto dopo che è emersa la sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ma prima della formale iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato.

    Art. 335 c.p.p. · Art. 407 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 350/1996

    Questione infondata
    18 ottobre 1996

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 407 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al pubblico ministero destinatario di un procedimento a lui trasmesso per competenza territoriale, di usufruire dei termini massimi decorrenti dalla data della nuova iscrizione nel registro degli indagati del pubblico ministero successivamente individuato come competente, in quanto la previsione di termini alle indagini preliminari, la cui legittimità è stata riconosciuta con la duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato, si raccorda intimamente con le finalità dell'attività di indagine, destinata a consentire al P.M. di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, essendo riservata alla discrezionalità del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. - S. nn. 174/1992 e 88/1991. red.: F. Mangano

    Art. 407 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 326 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (29)

Se ne mostrano 17 su 29, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 25 febbraio 2026 — oggiin vigoreper 8 mesi
  2. 24 gennaio 2026 — 25 febbraio 2026per un mese
  3. 17 luglio 2024 — 24 gennaio 2026per un anno
  4. 11 marzo 2023 — 17 luglio 2024per un anno
  5. 30 dicembre 2022 — 11 marzo 2023per 2 mesi
  6. 3 agosto 2017 — 30 dicembre 2022per 5 anni
  7. 23 ottobre 2012 — 3 agosto 2017per 5 anni
  8. 8 agosto 2009 — 23 ottobre 2012per 3 anni
  9. 7 settembre 2003 — 8 agosto 2009per 6 anni
  10. 19 dicembre 2001 — 7 settembre 2003per un anno
  11. 19 aprile 2001 — 19 dicembre 2001per 8 mesi
  12. 5 aprile 2001 — 19 aprile 2001per 14 giorni
  13. 24 novembre 2000 — 5 aprile 2001per 4 mesi
  14. 2 gennaio 2000 — 24 novembre 2000per 11 mesi
  15. 27 settembre 1999 — 2 gennaio 2000per 3 mesi
  16. 23 agosto 1995 — 27 settembre 1999per 4 anni
  17. 8 agosto 1992 — 23 agosto 1995per 3 anni
  18. 24 ottobre 1988 — 8 agosto 1992testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2026 al 25 febbraio 2026. 2 parole aggiunte.

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, aggiunto: 628-bis, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art407 · fonte del testo

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