Art. 373 c.p.p. — Documentazione degli atti

Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, e' redatto verbale:

  • a)delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
  • b)degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
  • c)delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
  • d)delle ((...)) informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
  • d-bis)dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;
  • e)degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360. Il verbale e' redatto secondo le modalita' previste nel titolo III del libro II. (( Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile a causa della contingente indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero. )) Alla documentazione delle attivita' di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1992 al 30 dicembre 2022. 1 parola tolta, 191 parole aggiunte in 2 capoversi.

d) delle tolto: sommarieaggiunto: ... informazioni assunte a norma dell'articolo 362;

e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360. Il verbale e' redatto secondo le modalita' previste nel titolo III del libro IIaggiunto: . Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile a causa della contingente indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero. Alla documentazione delle attivita' di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art373 · fonte del testo

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